XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2451




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione
di liste o candidature).

        1. In occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletti tre propri rappresentanti in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici specificati al primo periodo ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti.


Art. 2.

(Sottoscrizione delle liste e delle candidature in regime
di autocertificazione).

        1. La presentazione di liste o candidature alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali avviene in regime di autocertificazione, ai sensi degli articoli 43 e 46, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Su appositi moduli, inviati o distribuiti ai cittadini, i sottoscrittori autocertificano la propria iscrizione alle liste elettorali del comune prescritto. Nello stesso documento essi dichiarano di apporre la propria firma in relazione alla presentazione della lista o della candidatura indicata. Ogni dichiarazione deve recare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del sottoscrittore.
        2. All'articolo l4, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, le parole da: "dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29," fino a: "dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e" sono soppresse.


Art. 3.

(Modifiche alle leggi elettorali in tema di sottoscrizione
delle liste e delle candidature).

        1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 20:

                1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

        "I sottoscrittori delle liste o delle candidature devono essere iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.
        La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore";

                2) il quinto comma è abrogato;

                b) all'articolo 22, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

            "3) verifica se le candidature nei collegi e le liste siano state presentate in termine e se siano state sottoscritte dal numero di elettori previsto; accerta d'ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le candidature e le liste che non corrispondono a tali condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;".

        2. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore";

                b) all'articolo 9, ottavo comma, il numero 1) è abrogato;

                c) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

            "1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; accerta d'ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 9".

        3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

        "4. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore".

        4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo periodo del quarto comma dell'articolo 28, e il primo periodo del quarto comma dell'articolo 32, sono sostituiti dal seguente: "I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore";

                b) la lettera a) del primo comma dell'articolo 30, e la lettera a) del primo comma dell'articolo 33 sono sostituite dalla seguente:

            "a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, accerta d'ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali del comune, dichiarando non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni;".


Art. 4.

(Informatizzazione degli schedari elettorali
e collegamento con gli uffici elettorali).

        1. Gli schedari elettorali dei comuni di cui all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono informatizzati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate disposizioni per il collegamento telematico tra gli schedari elettorali dei comuni e gli uffici elettorali, comunque definiti, preposti a ricevere le sottoscrizioni elettorali.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono considerarsi prioritarie ai fini dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si applicano le disposizioni dei capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.


Art. 5.

(Depenalizzazione di taluni reati elettorali).

        1. I reati previsti al secondo comma dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al secondo comma dell'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soggetti alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 310 euro a 2.066 euro, salvo che il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale. Si applicano il principio di specialità di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 40 e 41 della medesima legge n. 689 del 1981.



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