XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2451
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione
di liste o candidature).
1. In occasione di elezioni politiche, regionali,
provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per
la presentazione di liste o di candidature con contrassegni
tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che
abbiano avuto eletti tre propri rappresentanti in almeno una
delle due Camere nella legislatura in corso alla data di
indizione dei relativi comizi, ovvero, in caso di
contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle
regionali, provinciali e comunali, nella legislatura
precedente a quella per la quale vengono svolte le
consultazioni politiche. Nessuna sottoscrizione è parimenti
richiesta per i partiti o gruppi politici specificati al primo
periodo ogni volta che essi usano i loro contrassegni o
simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche
se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti
o movimenti.
Art. 2.
(Sottoscrizione delle liste e delle candidature in regime
di autocertificazione).
1. La presentazione di liste o candidature alle elezioni
politiche, europee, regionali, provinciali e comunali avviene
in regime di autocertificazione, ai sensi degli articoli 43 e
46, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Su appositi moduli, inviati o distribuiti ai cittadini, i
sottoscrittori autocertificano la propria iscrizione alle
liste elettorali del comune prescritto. Nello stesso documento
essi dichiarano di apporre la propria firma in relazione alla
presentazione della lista o della candidatura indicata. Ogni
dichiarazione deve recare il nome, il cognome, la data e il
luogo di nascita, nonché gli estremi di un documento, tra
quelli elencati nell'articolo 35 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
del sottoscrittore.
2. All'articolo l4, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n.
53, e successive modificazioni, le parole da: "dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29," fino a: "dalla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, e successive modificazioni, e" sono soppresse.
Art. 3.
(Modifiche alle leggi elettorali in tema di sottoscrizione
delle liste e delle candidature).
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti:
"I sottoscrittori delle liste o delle candidature devono
essere iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione,
e, per le candidature nei collegi uninominali, nelle liste
elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi
ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali
collegi.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli
riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la
data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il
cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un
documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore";
2) il quinto comma è abrogato;
b) all'articolo 22, primo comma, il numero 3) è
sostituito dal seguente:
"3) verifica se le candidature nei collegi e le liste
siano state presentate in termine e se siano state
sottoscritte dal numero di elettori previsto; accerta
d'ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste
elettorali prescritte; dichiara non valide le candidature e le
liste che non corrispondono a tali condizioni; riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito dal comma 2 dell'articolo
18-bis, cancellando gli ultimi nomi;".
2. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il terzo comma è sostituito dal
seguente:
"La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli
riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la
data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il
cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un
documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore";
b) all'articolo 9, ottavo comma, il numero 1) è
abrogato;
c) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) è
sostituito dal seguente:
"1) verifica se le liste siano state presentate in
termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e
comprendano un numero di candidati inferiore al minimo
prescritto; accerta d'ufficio se tali elettori siano iscritti
nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le
liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al
limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati
superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione,
cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non
siano conformi alle norme di cui all'articolo 9".
3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993,
n. 81, è sostituito dal seguente:
"4. La firma degli elettori deve avvenire su
appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati,
nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e
gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo
35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore".
4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del quarto comma dell'articolo
28, e il primo periodo del quarto comma dell'articolo 32, sono
sostituiti dal seguente: "I sottoscrittori devono essere
iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere
apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista,
il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di tutti i
candidati, nonché il nome, il cognome, la data, il luogo di
nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati
nell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
sottoscrittore";
b) la lettera a) del primo comma
dell'articolo 30, e la lettera a) del primo comma
dell'articolo 33 sono sostituite dalla seguente:
"a) verifica che le candidature siano sottoscritte
dal numero prescritto di elettori, accerta d'ufficio se tali
elettori siano iscritti nelle liste elettorali del comune,
dichiarando non valide le liste che non corrispondano a queste
condizioni;".
Art. 4.
(Informatizzazione degli schedari elettorali
e collegamento con gli uffici elettorali).
1. Gli schedari elettorali dei comuni di cui all'articolo
6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono informatizzati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate
disposizioni per il collegamento telematico tra gli schedari
elettorali dei comuni e gli uffici elettorali, comunque
definiti, preposti a ricevere le sottoscrizioni elettorali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo devono considerarsi prioritarie ai fini
dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle
pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Si applicano le disposizioni dei capo
IV del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
Art. 5.
(Depenalizzazione di taluni reati elettorali).
1. I reati previsti al secondo comma dell'articolo 100 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, ed al secondo comma dell'articolo 90
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soggetti alla sola
sanzione amministrativa pecuniaria da 310 euro a 2.066 euro,
salvo che il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio
elettorale. Si applicano il principio di specialità di cui al
primo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n.
689, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 40 e 41
della medesima legge n. 689 del 1981.