XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2450
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, rispettando l'autonomia degli enti locali e
delle regioni, introduce nel sistema istituzionale elementi di
flessibilità e di raccordo per promuovere quella strategia
delle connessioni che è propria delle politiche di sviluppo
per le giovani generazioni.
Infatti, la logica che vi sottende muove dall'obiettivo
strategico di sviluppare sinergie tra i vari organi dello
Stato nella realizzazione di interventi a favore delle nuove
generazioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà
e lasciando particolare spazio a quelle forme di
partecipazione che possano sedare il grande desiderio di
protagonismo giovanile.
L'analisi della condizione giovanile in Italia evidenzia
le difficoltà di un inserimento anche di tipo temporaneo nel
mondo del lavoro e conseguentemente l'acutizzarsi del fenomeno
di convivenza prolungata nelle famiglie di origine come
risposta ad una serie di difficoltà economiche e sociali
legate alla semplice mancanza di reddito.
L'economia tende a dare rilevanza crescente ai prodotti e
ai servizi culturali rivolgendosi in particolare ai consumo
giovanile, mentre i giovani che producono cultura rimangono ai
margini della società.
Gioco e sport sono indispensabili per sperimentare e
crescere nel rapporto che i giovani hanno con gli altri, ma
molti quartieri urbani si sono sviluppati senza creare spazi
adatti a tali scopi.
La spiccata sensibilità per le problematiche ambientali,
da parte delle giovani generazioni, sta determinando
l'invenzione di modi alternativi di vivere; lo sviluppo di una
cultura rispettosa della natura che, se da un lato scoraggia
il consumo di massa delle zone protette, dall'altro può
favorire esperienze nuove e significative nel tempo libero e
creare nuove opportunità di lavoro.
I monumenti, i musei, le aree archeologiche di cui il
nostro Paese è particolarmente ricco raccolgono l'interesse
crescente dei giovani; la conoscenza ed il buon uso di queste
risorse possono arricchire il tempo dello svago, promuovere il
senso di appartenenza e di responsabilità collettiva.
In Italia la mobilità esterna ed interna del mondo giovanile
è poco praticata rispetto ai resto dei Paesi europei: ciò è
dovuto da un lato a resistenze culturali, dall'altro ad
impedimenti concreti quali la mancanza di informazioni, la
scarsa conoscenza delle lingue, la carenza di strutture ed
associazioni di scambio e di turismo culturale, i costi fuori
dalla portata delle reali disponibilità di un giovane.
Servizi ed organizzazioni dedicati ai giovani, infatti,
sono in prevalenza governati da adulti, ed i giovani, pur
essendo una componente significativa del nuovo
associazionismo, sono minoritari nelle organizzazioni storiche
di massa, sindacali e di partito, in preda ad un sempre più
marcato atteggiamento "autoreferenziale".
La distanza tra i giovani e le istituzioni si traduce,
perciò, in una pericolosa esclusione dai luoghi di
rappresentanza: i giovani non sono ben rappresentati nel
Parlamento, nel consigli regionali, provinciali e comunali e
spesso sono completamente indifferenti alla vita politica del
Paese.
Alcune regioni italiane in seguito a questa considerazione
hanno istituito consulte e consigli di giovani, ma solo una di
queste realtà risulta veramente attiva ed adeguatamente
finanziata (quella del Piemonte). Ciò perché manca un
organismo di rappresentanza nazionale e conseguentemente le
esperienze locali rimangono assolutamente limitate e
circoscritte senza incidere minimamente sullo scenario
nazionale.
Da quanto esposto emerge la necessità che il Parlamento,
preso atto dell'attuale situazione giovanile, legiferi in
materia emanando una legge quadro nazionale di indirizzo al
fine:
a) di adeguare la normativa italiana in materia di
politiche giovanili con la legislazione degli altri Paesi
membri della Unione europea;
b) di realizzare una politica unitaria degli
interventi a livello nazionale per la promozione e la
realizzazione di strategie e di progettualità comuni,
integrate e coordinate, in grado di rispondere alle varie
realtà del mondo giovanile e capaci di far emergere
l'espressività, la creatività e la proposta giovanili;
c) di garantire l'istituzione del Consiglio
nazionale dei giovani che permetta la rappresentanza del mondo
giovanile italiano e consenta alle giovani generazioni
italiane di avere un luogo di rappresentanza e di proposta a
livello nazionale nonché di essere adeguatamente rappresentate
nel "Forum europeo della gioventù", organismo consultivo
della Unione europea;
d) di incentivare lo sviluppo di nuove forme di
associazionismo e l'emersione di iniziative di aggregazioni
giovanili;
e) di disporre un'adeguato coordinamento tra
Ministeri, direzioni, dipartimenti ed uffici dello Stato,
impegnati nel settore delle politiche giovanili.
La realizzazione dl tali obiettivi indica che soltanto una
legge quadro per le politiche giovanili può essere lo
strumento essenziale per la programmazione e l'attuazione di
una politica nuova che garantisca interventi finalizzati ad
evitare l'esclusione sociale dei giovani. L'esigenza di una
legislazione ad hoc era già stata avvertita alla fine
degli anni '60 (Istituzione di un Comitato di studio da parte
del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Aldo
Moro) così come la necessità di una struttura istituzionale di
riferimento era stata presa in considerazione anche nel 1978
con la nomina del sottosegretario per i giovani; nel 1986 il
Comitato italiano per l'anno internazionale della gioventù
proponeva, inoltre, nel suo documento conclusivo,
l'istituzione di un Dipartimento per le politiche della
gioventù e di un Forum nazionale della gioventù.
Infine la Commissione parlamentare di inchiesta sulla
condizione giovanile, nel corso della X legislatura, aveva
presentato una relazione conclusiva nella quale era stata
proposta la istituzione di un Dipartimento nazionale per il
coordinamento delle politiche giovanili, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Fino ad oggi però, nel nostro Paese, le competenze in
materia sono state distribuite tra diversi Ministeri quali
quelli del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e degli affari esteri.
D'altro canto sono sostanzialmente assenti, a livello
nazionale, sedi di effettiva rappresentanza attiva giovanile
ed organismi dotati di reale potere decisionale (come il
Consiglio superiore della gioventù in Lussemburgo, il
Consiglio nazionale della gioventù irlandese) e non sono al
momento diffusi su tutto il territorio nazionale organismi
rappresentativi dei giovani riconosciuti e finanziati a
livello centrale e locale (come avviene in Spagna), né sono
presenti effettivi organismi interministeriali (istituiti in
Francia e in Spagna).
Se si vogliono ritrovare in Italia iniziative a carattere
innovativo occorre analizzare e valorizzare quanto è avvenuto
in questi anni nel nostro Paese a livello locale.
Già nei primi anni '80, comuni di grandi dimensioni come
Torino e Bologna, seguiti da altre città metropolitane,
avviarono una serie di iniziative dirette ai giovani, mentre
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione
delle province d'Italia (UPI) hanno svolto un'azione di
trasferibilità tra le diverse realtà locali, soprattutto in
materia di informazione e di consulenza.
Nel quadro delle iniziative promosse a livello locale i
"progetti giovani", in particolare, assumono un molo di primo
piano in quanto individuano specifiche aree di intervento, si
fondano, generalmente, sulla trasversalità della condizione
giovanile, dando vita ad una strategia delle connessioni di un
lavoro a rete, infraistituzionale, e promuovono, in molti
casi, lo sviluppo della partecipazione dei giovani, mediante
forum e consulte a livello locale.
Nel contesto delle politiche giovanili a livello locale un
ruolo preminente hanno svolto, inoltre, le agenzie ed i centri
"Informagiovani", una complessa e territorialmente estesa
struttura informativa locale che ha lo scopo di fornire
supporti di informazione e di orientamento ai giovani e che si
è andata sviluppando sulla base anche delle indicazioni e
delle direttive comunitarie; una rete che ha mantenuto stretti
collegamenti con le omologhe strutture informative giovanili
della Unione europea.
La presente proposta di legge tende a:
consentire un raccordo ed una programmazione di
indirizzo, a livello nazionale, nella materia delle politiche
giovanili;
finanziare programmi e progetti per i giovani;
sviluppare la programmazione di interventi e progetti
giovani a livello regionale e la loro attuazione a livello
locale;
incentivare le iniziative e la partecipazione dei
giovani, sviluppando forme di associazionismo come spazi di
socializzazione e strumenti di inclusione sociale;
istituire una struttura di rappresentanza giovanile a
livello nazionale;
sviluppare forme di rappresentanza giovanile a livello
locale;
creare condizioni e meccanismi affinché il movimento
associativo e le aggregazioni giovanili partecipino alla
definizione delle politiche per i giovani;
promuovere forme di interscambio e di cooperazione con i
giovani di altri Paesi sviluppando iniziative di mobilità
giovanile;
promuovere e sviluppare un sistema di informazione e di
documentazione in materia di politiche giovanili in
coordinamento con i centri Informagiovani e con le istituzioni
pubbliche e private nazionali ed internazionali.
Devono, quindi, essere riconosciuti le finalità ed il
ruolo specifico delle giovani generazioni, di età compresa fra
i quindici e i trenta anni (articolo 1), nei processi di
sviluppo del Paese, favorendo politiche per la loro
partecipazione alla vita istituzionale e anche politica.
La presente proposta di legge, infatti, affida allo Stato,
alle regioni e agli enti locali la promozione e l'attuazione
degli interventi per garantire il sostegno e il pieno sviluppo
di progetti per i giovani e di politiche di piano, favorendo
la crescita dell'associazionismo giovanile anche in forma
aggregata.
Si dispone, altresì, l'adozione del Piano nazionale
triennale per i giovani (articolo 2) e vengono definite le
linee guida per la programmazione della rete di interventi da
attuare a favore delle giovani generazioni nonché il
finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, e
successive modificazioni (articolo 3), per la realizzazione di
progetti e di interventi per i giovani a livello nazionale,
regionale e locale. Le risorse di tale Fondo, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono così
ripartite: il 70 per cento tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il 5 per cento per il
funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani, il 25 per
cento per le attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili.
Viene inoltre istituito, presso il Ministero dei lavoro e
delle politiche sociali, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili (articolo 4), con compiti di
coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e
supporto tecnico per tutto ciò che concerne le politiche
giovanili.
L'Agenzia è composta da un direttore e da un vice
direttore con funzioni di coordinatore interministeriale,
nominati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, e da dieci esperti, dei quali cinque sono designati
dal Consiglio nazionale dei giovani.
L'Agenzia, oltre ad avere una funzione di coordinamento
interministeriale essenziale per una razionalizzazione degli
interventi, promuove diverse attività, tra le quali la
realizzazione del sistema informativo nazionale in
collaborazione con gli Informagiovani (anche sviluppando reti
tra le associazioni e le aggregazioni di giovani nazionali e
locali, ricerche e indagini sulla condizione giovanile,
relazioni con le strutture della Unione europea delegate alle
iniziative per i giovani, realizzando programmi di scambio ed
educazione informale); sostiene interventi formativi per le
amministrazioni locali; svolge attività tecnica di
accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio alle
associazioni e delle aggregazioni giovanili che presentano
programmi e progetti.
Si istituisce, altresì, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il Consiglio nazionale dei giovani
(CNG) quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani
(articolo 5), con propri rappresentanti negli organismi
comunitari e internazionali, che partecipa alla formazione del
Piano nazionale ed è il referente nei fori associativi
internazionali dei giovani.
Con regolamento sono determinati la composizione delle
rappresentanze delle associazioni giovanili e degli altri
organismi e i criteri per le procedure di elezione dei membri
nel CNG.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
avranno il compito di definire i criteri e programmare gli
interventi, finanziati con il Fondo di cui all'articolo 3
(articolo 6). Esse fissano altresì i requisiti e le modalità
di costituzione delle forme di rappresentanza giovanile e
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, all'istituzione di dette rappresentanze. Le
regioni e le province autonome presentano inoltre annualmente
una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
Si attribuisce ai comuni il compito di provvedere alla
realizzazione degli interventi e dei progetti per i giovani
(articolo 7), attraverso i finanziamenti erogati alle regioni
con il Fondo di cui all'articolo 3 e di promuovere
l'istituzione di forme di rappresentanza giovanile,
nell'ambito dei quali sono nominati i rappresentanti ai
consigli regionali dei giovani.
Affinché le disposizioni contenute nella presente proposta
di legge non rimangano lettera morta e soprattutto norme
inapplicate, è stato previsto che il Presidente del Consiglio
del ministri o il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali da lui delegato, entro il 30 giugno di ogni anno,
presenti al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione
della legge.
Relativamente alla copertura finanziaria si prevede
l'integrazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di
36.151.983 euro per l'anno 2002 e di 103.291.380 euro a
decorrere dall'anno 2003.