XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2450
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. E' riconosciuto lo specifico ruolo delle giovani
generazioni, di età compresa tra i quindici e i trenta anni,
nel processo di sviluppo del Paese al fine di promuovere
politiche finalizzate alla partecipazione sul piano culturale
e sociale mediante il sostegno della loro capacità progettuale
e creativa, promuovendo la loro rappresentanza nella società e
nelle istituzioni, in particolare quelle locali, sia come
singoli, sia nelle forme associate ed aggregate, favorendo il
formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e
rafforzando quelle già esistenti.
2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto
della propria autonomia, gli enti locali, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato
promuovono, coordinano ed attuano interventi volti a garantire
il sostegno ai diritti dei giovani e lo sviluppo
dell'associazionismo giovanile, sostengono "progetti-giovani"
e programmano politiche di piano per le giovani generazioni
sia a livello locale che nazionale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria
legislazione alle norme fondamentali contenute nella presente
legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Piano nazionale per le politiche giovanili).
1. Il Governo adotta il Piano nazionale per le politiche
giovanili, di seguito denominato "Piano", nei limiti delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 3, con cadenza
triennale. Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentiti il Consiglio nazionale dei giovani di cui
all'articolo 5 della presente legge, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) ed il Consiglio nazionale
degli studenti universitari.
2. Sul Piano è acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari entro un mese dalla richiesta.
3. Il primo Piano è adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per
la programmazione degli interventi a favore delle giovani
generazioni e per l'attuazione delle finalità della presente
legge.
5. In particolare il Piano individua le linee guida in
materia di:
a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo
libero, la socializzazione e la creatività giovanile, con
particolare riguardo alla familiarizzazione con i nuovi
sistemi informatici avanzati tenuto conto delle attività
integrative svolte in ambito scolastico;
b) sviluppo di reti e di strutture informative per
i giovani, a livello locale, nazionale ed internazionale;
c) interventi finalizzati alla produzione
culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico, delle tradizioni locali, regionali e nazionali, dei
beni ambientali e del sistema delle aree naturali protette;
d) attività sportive e turistico-ricreative;
e) attività di volontariato e di sviluppo delle
pari opportunità;
f) attività e servizi formativi per lo sviluppo
sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio,
nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire
l'associazionismo e la cooperazione giovanili;
g) educazione al rispetto della vita; al rispetto
della salute e dell'ambiente; al rispetto delle altrui
determinazioni in campo politico e religioso; alla solidarietà
ed alla tolleranza; alla lotta ad ogni forma di
tossicodipendenza; alla lotta contro gli abusi di psicofarmaci
a scopo ludico-ricreativo; alla sicurezza stradale, con
progetti mirati ai giovani utenti, anche autogestiti;
h) sensibilizzazione e educazione allo scopo di
garantire un pieno diritto di cittadinanza delle giovani
generazioni;
i) partecipazione dei giovani alla vita
istituzionale e politica;
l) scambi internazionali, con particolare riguardo
al territorio europeo allo scopo di formare le future
generazioni di cittadini dell'Unione europea.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui
delegato, sono adottate le disposizioni organizzative per
assicurare all'elaborazione del Piano il supporto delle
competenze specifiche delle amministrazioni dello Stato,
nonché del Consiglio nazionale del giovani di cui all'articolo
5, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), del CNEL, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, dell'Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e delle associazioni di cooperazione sociale e
di promozione sociale nonché delle organizzazioni di
volontariato presenti nel Forum permanente del terzo
settore. Ogni organismo è rappresentato da un suo delegato.
Art. 3.
(Finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le
politiche sociali).
1. Considerata la priorità rappresentata dal perseguimento
degli obiettivi della presente legge, per l'approvazione dei
programmi e dei progetti che ad essa faranno riferimento,
nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è destinata una quota di
36.151.983 euro per l'anno 2002 e di 103.291.380 euro a
decorrere dall'anno 2003 per il finanziamento del Fondo.
2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al medesimo
comma 1 e sono ripartite annualmente con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le regioni
proporzionalmente alla presenza dei giovani sul territorio.
3. Una percentuale pari al 70 per cento della quota
annuale di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di
cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 5 per cento è
riservata per il funzionamento del Consiglio nazionale dei
giovani di cui all'articolo 5. La restante percentuale, pari
al 25 per cento, è riservata alle attività dell'Agenzia
nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili di cui
all'articolo 4.
Art. 4.
(Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche
giovanili).
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali, è istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili, di seguito denominata "Agenzia",
con compiti di coordinamento interministeriale, promozione,
consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità
di cui all'articolo 1.
2. L'Agenzia, di intesa con il Consiglio nazionale dei
giovani di cui all'articolo 5, nonché con l'eventuale
partecipazione finanziaria di soggetti terzi, promuove:
a) la realizzazione del sistema informativo
nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione
con i coordinamenti regionali "Informagiovani";
b) la diffusione del dati, al fine di favorire la
qualità degli interventi e dei servizi per le giovani
generazioni;
c) l'avvio di ricerche e di indagini sulla
condizione giovanile in collaborazione con istituti, centri
studi, fondazioni, enti di ricerca ed università, finalizzati
alla programmazione di interventi innovativi di politica
giovanile;
d) l'instaurazione di relazioni con le strutture
della Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative
per i giovani e con gli altri organismi internazionali
giovanili;
e) l'incentivazione alla realizzazione di
iniziative e programmi di scambio e di educazione informale
promossi dalla Unione europea;
f) lo sviluppo di reti tra le associazioni e le
aggregazioni giovanili a carattere locale, nazionale ed
internazionale;
g) il potenziamento di interventi volti alla
diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni
locali ai fini dell'attuazione della presente legge;
h) la valutazione di progetti sperimentali
innovativi a valenza nazionale ed internazionale presentati da
associazioni e aggregazioni di giovani, volti alla
realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti
nel Piano.
3. L'Agenzia costituisce il riferimento per tutte le
amministrazioni statali, che provvedono al riguardo con la
nomina di un proprio rappresentante delegato, interessate alla
determinazione di indirizzi, alla programmazione strategica ed
alla realizzazione operativa di programmi, progetti ed
iniziative nel settore.
4. L'Agenzia ha funzione di sostegno tecnico, di
accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio nei confronti
delle associazioni ed aggregazioni giovanili per la
progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative,
e può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e
strutture qualificati, pubblici e privati, da individuare nel
rispetto delle normative nazionali e comunitarie sugli appalti
pubblici di sevizi.
5. L'Agenzia è composta da un direttore, un vice direttore
con funzioni di coordinamento interministeriale e dieci
esperti. Il direttore dell'Agenzia ed il vice direttore sono
nominati con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in
possesso di una comprovata qualificazione professionale.
6. I dieci esperti di cui al comma 5 sono nominati: cinque
dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sentiti i
Ministri interessati, e cinque dal Consiglio nazionale dei
giovani di cui all'articolo 5.
7. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei
giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di
specifici dati informativi sulla base di una apposita
convenzione con il Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
9. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Agenzia trasmette
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione
dettagliata su tutte le attività svolte, integrata da un
rapporto del Consiglio nazionale dei giovani di cui
all'articolo 5.
10. Ai componenti dell'Agenzia, oltre al rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito
un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e
nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
11. Le spese per le attività dell'Agenzia e quelle
sostenute per le finalità di cui al comma 7, sono a carico
della quota del Fondo di cui all'articolo 3 nei limiti della
quota del 25 per cento riservata al sensi del comma 3 dello
stesso articolo, alle attività dell'Agenzia.
Art. 5.
(Consiglio nazionale dei giovani).
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, è istituito il Consiglio nazionale dei giovani
(CNG).
2. Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei
giovani e svolge, anche in cofinanziamento con soggetti terzi
privati o pubblici, i seguenti compiti:
a) esprime obbligatoriamente pareri sui contenuti
del Piano nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo
che interessano i giovani; l'assunzione del predetto parere è
obbligatoria ma non vincolante;
b) partecipa, con propri delegati, a forum
associativi internazionali;
c) favorisce la formazione e lo sviluppo di
organismi consultivi dei giovani a livello regionale e
locale;
d) promuove indagini, ricerche, convegni ed altre
iniziative di studio, di documentazione e di divulgazione
sulla partecipazione e sulla rappresentanza dei giovani nelle
istituzioni nazionali e locali e negli organismi
rappresentativi scolastici e universitari, sulle attività
delle realtà associative ed aggregate, sulle attività
dell'Agenzia ed in generale sull'attuazione della presente
legge e su ogni iniziativa di interesse per i giovani promossa
da istituzioni pubbliche e private a livello locale, nazionale
ed internazionale;
e) designa propri giovani rappresentanti negli
organismi comunitari e internazionali con competenza in
materia di politiche giovanili;
f) entro il termine di un mese dalla richiesta,
designa i propri componenti all'interno dell'Agenzia;
g) nomina propri rappresentanti all'interno di
ogni organismo nazionale competente per l'attuazione dei
programmi europei per i giovani.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
organizzazione e al funzionamento del CNG, in modo da
assicurare la rappresentanza e l'attivo contributo:
a) delle associazioni nazionali e delle
aggregazioni di giovani, delle associazioni studentesche,
delle organizzazioni giovanili di volontariato, delle
organizzazioni giovanili di partito, delle associazioni
culturali giovanili, delle associazioni ambientaliste
giovanili, delle associazioni sportive giovanili, delle
associazioni giovanili a carattere religioso e delle
associazioni rappresentative delle giovani minoranze etniche,
purché presenti attivamente in almeno un quarto delle regioni
italiane;
b) dei coordinamenti delle attività di cui alla
lettera a) e delle sezioni nazionali funzionalmente
autonome di associazioni e coordinamenti internazionali;
c) degli organismi rappresentativi dei giovani,
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) dei Forum dei giovani delle città
metropolitane, ove istituiti;
e) del Consiglio nazionale degli studenti
universitari;
f) della Consulta giovani del CNEL;
g) del coordinamento delle consulte provinciali
degli studenti, di cui all'articolo 6, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
h) degli altri organismi rappresentativi di
giovani, costituiti successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge e nel rispetto delle finalità
della medesima.
4. Qualora costituiti ed attivi da almeno due anni, i
soggetti di cui al comma 3, lettera a), sono ammessi a
partecipare alle attività ed alle sedute del CNG, senza
diritto di voto. In ogni caso, possono essere ammesse al CNG
solo le associazioni, le organizzazioni e le aggregazioni
composte a maggioranza assoluta da giovani di età non
superiore a trenta anni, il cui statuto o regolamento interno
è ispirato a princìpi di democraticità, con carattere di
elettività degli eventuali organi dirigenti e con assenza di
fini di lucro.
5. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico
della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della
percentuale del 5 per cento riservata al medesimo Consiglio,
al sensi del comma 3 dello stesso articolo. Ai componenti del
CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno,
ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per
ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
(Forme di rappresentanza regionale e programmazione per i
giovani).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le rappresentanze giovanili sul
territorio, definendone i requisiti, le modalità di
insediamento ed i poteri, e garantendo altresì a dette
rappresentanze, pur nel limite delle proprie attribuzioni,
piena autonomia finanziaria e gestionale.
2. I rappresentanti regionali nel CNG sono indicati dalle
rappresentanze di cui al comma 1, eletti democraticamente
dall'assemblea ovvero nominati, su mandato della stessa
assemblea, dai giovani componenti l'ufficio di presidenza.
3. Le regioni, nell'ambito delle competenze in materia di
politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi
di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono
d'intesa con la rappresentanza regionale dei giovani alla
programmazione degli interventi finanziati con la quota dei
Fondo di cui all'articolo 3. A tale fine le regioni attivano
forme di concertazione con gli enti locali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono impiegare una percentuale della quota del
Fondo di cui all'articolo 3 ad esse riservata, per il
funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale dei
giovani e delle eventuali strutture costituite a livello
locale per le finalità di cui alla presente legge.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono, entro il 15 marzo di ciascun anno, al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da lui delegato, e per conoscenza al
CNG, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli
obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare in materia di
politiche giovanili nel rispettivo territorio.
Art. 7.
(Funzioni dei comuni).
1. I comuni, ai sensi dell'articolo 131 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono, in conformità
agli obiettivi della programmazione regionale, all'attuazione,
anche in forma associata ed eventualmente con il concorso
delle comunità montane, dei progetti finanziati con la quota
del Fondo di cui all'articolo 3.
2. I comuni promuovono, altresì, interventi e progetti per
i giovani, al fine di favorirne le capacità progettuali e
gestionali.
3. Al fine di incentivare forme di rappresentanza
giovanile, i comuni, singoli o associati, istituiscono forme
di rappresentanza o Forum di associazioni ed
aggregazioni di giovani, definendone le modalità per la
composizione e per lo svolgimento delle attività e garantendo
loro piena autonomia finanziaria e gestionale.
Art. 8.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da lui delegato trasmette una relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi
del Piano tenuto conto delle relazioni presentate dall'Agenzia
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, e dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 6, comma 5.
Art. 9.
(Norme finanziarie).
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato
di 36.151.983 euro per l'anno 2002 e di 103.291.380 euro a
decorrere dall'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni, per i predetti anni, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente
legge possono essere utilizzate anche per programmi
cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.