XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2448




        Onorevoli Colleghi! - L'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, siano essi su gomma o su rotaia, non rappresenta certamente un'abitudine della totalità dei nostri cittadini, ma è comunque largamente diffuso, certamente nel mondo del lavoro e dello studio, e in particolare nelle lunghe percorrenze.
        Occorre tenere conto di alcune brevi considerazioni, riferite - in particolare - all'incentivazione dell'uso del mezzo pubblico di trasporto e al costo che lo stesso uso comporta per le finanze delle famiglie italiane, in particolare di quelle monoreddito e di quelle con più figli.
        La necessità di un intervento legislativo affonda, dunque, le sue radici in due questioni molto importanti: nella consapevolezza che occorre incentivare ulteriormente l'abitudine di fare ricorso al mezzo pubblico di trasporto per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio, anche al fine di un risanamento ambientale dei paesi e delle città, e nella consapevolezza che occorre riconoscere, finalmente, il costo sostenuto dalle famiglie per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico, costo che in molti casi, nell'arco dell'anno, supera il valore di una mensilità lavorativa e riduce quindi pesantemente i bilanci economici familiari. Ma si può andare anche oltre, come valore di spesa, in una famiglia - magari monoreddito - con un lavoratore e un figlio studente.
        Si ritiene quindi giusto ed opportuno, onorevoli colleghi, e ci si augura che questo pensiero sia largamente condiviso, intervenire su questa materia e contrastare questa penalizzazione che non solo incide direttamente sul reddito delle famiglie, ma che costituisce anche una limitazione alla volontà dell'uso del mezzo di trasporto pubblico, incentivando il ricorso a quello privato e contribuendo quindi, in maniera determinante, a peggiorare la qualità dell'ambiente di vita delle nostre città.
        La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si prefigge, quindi, di incentivare il ricorso al mezzo di trasporto pubblico attraverso il riconoscimento della detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio, a validità annuale, tanto per il trasporto pubblico su gomma che per quello su rotaia.
        Si prevede quindi una modifica dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con la quale si stabilisce che dall'imposta lorda dovuta si può detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio annuali, relativi a qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, sia urbano che extraurbano, utilizzato per raggiungere dalla propria residenza il posto di lavoro o di studio.




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