XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2448
Onorevoli Colleghi! - L'utilizzo dei mezzi pubblici di
trasporto, siano essi su gomma o su rotaia, non rappresenta
certamente un'abitudine della totalità dei nostri cittadini,
ma è comunque largamente diffuso, certamente nel mondo del
lavoro e dello studio, e in particolare nelle lunghe
percorrenze.
Occorre tenere conto di alcune brevi considerazioni,
riferite - in particolare - all'incentivazione dell'uso del
mezzo pubblico di trasporto e al costo che lo stesso uso
comporta per le finanze delle famiglie italiane, in
particolare di quelle monoreddito e di quelle con più
figli.
La necessità di un intervento legislativo affonda, dunque,
le sue radici in due questioni molto importanti: nella
consapevolezza che occorre incentivare ulteriormente
l'abitudine di fare ricorso al mezzo pubblico di trasporto per
raggiungere i luoghi di lavoro e di studio, anche al fine di
un risanamento ambientale dei paesi e delle città, e nella
consapevolezza che occorre riconoscere, finalmente, il costo
sostenuto dalle famiglie per l'acquisto dei titoli di viaggio
per il trasporto pubblico, costo che in molti casi, nell'arco
dell'anno, supera il valore di una mensilità lavorativa e
riduce quindi pesantemente i bilanci economici familiari. Ma
si può andare anche oltre, come valore di spesa, in una
famiglia - magari monoreddito - con un lavoratore e un figlio
studente.
Si ritiene quindi giusto ed opportuno, onorevoli colleghi,
e ci si augura che questo pensiero sia largamente condiviso,
intervenire su questa materia e contrastare questa
penalizzazione che non solo incide direttamente sul reddito
delle famiglie, ma che costituisce anche una limitazione alla
volontà dell'uso del mezzo di trasporto pubblico, incentivando
il ricorso a quello privato e contribuendo quindi, in maniera
determinante, a peggiorare la qualità dell'ambiente di vita
delle nostre città.
La presente proposta di legge, composta da un solo
articolo, si prefigge, quindi, di incentivare il ricorso al
mezzo di trasporto pubblico attraverso il riconoscimento della
detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei titoli
di viaggio, a validità annuale, tanto per il trasporto
pubblico su gomma che per quello su rotaia.
Si prevede quindi una modifica dell'articolo 13-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
la quale si stabilisce che dall'imposta lorda dovuta si può
detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute
per l'acquisto dei titoli di viaggio annuali, relativi a
qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, sia urbano che
extraurbano, utilizzato per raggiungere dalla propria
residenza il posto di lavoro o di studio.