XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2448
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, è
inserito il seguente:
"1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per
l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi a qualsiasi
mezzo di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, utilizzati
al fine di raggiungere il posto di lavoro o di studio dal
luogo di residenza".