XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2448




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

        "1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi a qualsiasi mezzo di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro o di studio dal luogo di residenza".



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