XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2447
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende intervenire a modificare gli articoli 58 (cause
ostative alla candidatura) e 59 (sospensione e decadenza di
diritto) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
All'articolo 1 si prevede che, a prescindere dalle
particolari fattispecie di reato contro la pubblica
amministrazione, la non candidabilità consegua a condanna
definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi.
E' estesa a tutti i casi di condanna definitiva per reati
contro la pubblica amministrazione, l'attuale previsione della
lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 del citato testo
unico.
Analogamente, l'articolo 2 prevede che qualunque
fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione
comporti la sospensione di diritto dalla carica pubblica per
coloro nei cui confronti sia intervenuta una condanna alla
pena della reclusione superiore a un anno con sentenza di
primo grado confermata in appello per la stessa
imputazione.
Sono così modificate le attuali previsioni dell'articolo
59 che fanno intervenire la sospensione di diritto anche a
seguito di condanna non definitiva per alcuni delitti contro
la pubblica amministrazione (individuati negli articoli 314,
primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter
e 320 del codice penale), mentre per gli altri la sospensione
interviene a seguito di condanna confermata in appello alla
pena della reclusione superiore a due anni.
In conclusione, con la presente proposta di legge si vuole
introdurre agli articoli 58 e 59 del testo unico sugli enti
locali un regime sanzionatorio più coerente ed omogeneo che
tenga conto della reale gravità dei delitti effettivamente
commessi, desumendola dalla entità della condanna e non dalla
fattispecie di reato considerata in astratto.
Si eviterà, così:
a) che di fronte a condanne a pene lievi, in
alcuni casi sia possibile privare il condannato
dell'elettorato passivo ed in altri no;
b) che la sospensione di diritto in alcuni casi
possa intervenire con sentenza di condanna di secondo grado e
comunque per pene superiori a due anni, mentre per altri anche
con condanna in primo grado e prescindendo dalla entità della
pena che, così, potrà anche essere particolarmente lieve.