XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2447




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende intervenire a modificare gli articoli 58 (cause ostative alla candidatura) e 59 (sospensione e decadenza di diritto) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        All'articolo 1 si prevede che, a prescindere dalle particolari fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione, la non candidabilità consegua a condanna definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi.
        E' estesa a tutti i casi di condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, l'attuale previsione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 del citato testo unico.
        Analogamente, l'articolo 2 prevede che qualunque fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione comporti la sospensione di diritto dalla carica pubblica per coloro nei cui confronti sia intervenuta una condanna alla pena della reclusione superiore a un anno con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione.
        Sono così modificate le attuali previsioni dell'articolo 59 che fanno intervenire la sospensione di diritto anche a seguito di condanna non definitiva per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (individuati negli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale), mentre per gli altri la sospensione interviene a seguito di condanna confermata in appello alla pena della reclusione superiore a due anni.
        In conclusione, con la presente proposta di legge si vuole introdurre agli articoli 58 e 59 del testo unico sugli enti locali un regime sanzionatorio più coerente ed omogeneo che tenga conto della reale gravità dei delitti effettivamente commessi, desumendola dalla entità della condanna e non dalla fattispecie di reato considerata in astratto.
        Si eviterà, così:

            a) che di fronte a condanne a pene lievi, in alcuni casi sia possibile privare il condannato dell'elettorato passivo ed in altri no;

            b) che la sospensione di diritto in alcuni casi possa intervenire con sentenza di condanna di secondo grado e comunque per pene superiori a due anni, mentre per altri anche con condanna in primo grado e prescindendo dalla entità della pena che, così, potrà anche essere particolarmente lieve.




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