XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2447
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 58 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi contro la
pubblica amministrazione";
b) la lettera c) è abrogata.
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 59 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate
al comma 1 dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non
definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma
1, lettera a);
b) coloro che, con sentenza di primo grado,
confermata in appello per la stessa imputazione, hanno
riportato una condanna ad una pena non inferiore ad un anno di
reclusione per uno o più delitti commessi contro la pubblica
amministrazione;
c) coloro che, con sentenza di primo grado,
confermata in appello per la stessa imputazione, hanno
riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non colposo;
d) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria
ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue,
altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure
coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di
procedura penale".