XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2444
Onorevoli Colleghi! - La disciplina del divorzio nel
nostro Paese appare molto rigida rispetto alle effettive
dinamiche sociali e culturali che il legislatore deve
saggiamente accompagnare, senza la pretesa di imporre
comportamenti né di intralciare oltre il dovuto e il
necessario l'autonomia dei soggetti.
La realtà odierna ci dice che il termine di tre anni
dall'inizio della separazione per lo scioglimento del
matrimonio non serve in alcun modo come deterrente per la
prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate ed invece
funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori
scelte di vita che nel frattempo sono maturate. Anche una
parte delle istanze che si riferiscono al riconoscimento
giuridico delle coppie di fatto sono legate a queste
situazioni necessitate in cui la convivenza di fatto non è una
scelta, ma un comportamento obbligato rispetto alle rigidità
della legge.
Per questo, pur mantenendo un periodo di tempo tra la
separazione e lo scioglimento e il tentativo di conciliazione
affidato al giudice, appare opportuno diminuire ad un anno il
periodo di durata della separazione ai fini dello scioglimento
del matrimonio.
L'articolo 2 intende sanare il fatto che attualmente la
comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui passa
in giudicato la sentenza di separazione. Ciò comporta
l'anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi
continuano a ricadere in comunione pur essendo venuta meno la
loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni
personali anche in ordine alla gestione della propria
esistenza.
La situazione reale non corrisponde, quindi, alla
situazione legale e tale discrasia comporta l'insorgenza di
problemi che hanno interessato il dibattito dottrinario e
giurisprudenziale.