XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2444
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla lettera b) del numero 2) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "un anno".
Art. 2.
1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Nel caso di separazione personale, la comunione dei
coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza
presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere
separati".