XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2444




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".


Art. 2.

        1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati".



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