XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2443




        Onorevoli Colleghi! - Nella scorsa legislatura, con il decreto legislativo n. 507 del 1999, è stata approvata un'ampia depenalizzazione dei reati minori e sono state abrogate norme del codice penale del 1930 ormai anacronistiche.
        Nell'iter parlamentare della proposta di legge delega però, alcune norme che puniscono condotte che rientrano nella libertà di opinione e di espressione del pensiero, di cui pure era stata proposta l'abrogazione, non sono state eliminate dal codice.
        Nel vigente sistema penale sono ancora presenti, e spesso puniti con pene particolarmente gravi, reati introdotti nel periodo fascista, finalizzati chiaramente alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale e che mal si conciliano con le norme costituzionali, e in particolare con l'articolo 21 della Costituzione.
        Ciò evidenzia una vistosa contraddizione del nostro ordinamento giuridico: da un lato si riconosce e tutela a livello costituzionale, la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione; dall'altro sopravvivono, nel codice penale, reati caratterizzati solo dall'esercizio di tali diritti. Si tratta, evidentemente, del retaggio di un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; tali norme, del resto, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in sostanziale violazione dei princìpi base di un ordinamento democratico.
        Gli orientamenti della giurisprudenza in parte hanno attenuato tale contraddizione, disapplicando o interpretando in chiave restrittiva quegli articoli del codice penale che sono il residuo di una concezione autoritaria dello Stato: ma è giunto il momento di arrivare ad una loro abrogazione, onde evitare che nel confronto politico, anche aspro, possa, o debba, intervenire il giudice penale.
        Non si può non rilevare, inoltre, che - malgrado l'ampia depenalizzazione approvata con larghissimo consenso nella scorsa legislatura - permangono, nel codice penale, reati che non creano allarme sociale e in relazione ai quali è ben più efficace una sanzione amministrativa: la depenalizzazione di tali reati andrebbe nel senso da tutti, almeno a parole, auspicato, di demandare alla magistratura solo le condotte che creano effettivi e concreti danni alla collettività o ai singoli.
        Con la presente proposta di legge si vuole, dunque, da un lato, completare il lavoro già avviato nella scorsa legislatura, abrogando quelle norme che individuano reati che, sia pure nell'attenuata applicazione che ne fa la giurisprudenza, non hanno nessuna ragione di sopravvivere nel nostro ordinamento; e dall'altro proseguire nell'opera di depenalizzazione che - giova ricordarlo - non significa affatto impunità ed anzi, spesso, evita proprio l'impunità, senza però ricorrere alla sanzione penale.
        Certo, se già fosse in fase avanzata la riforma del codice penale e se, come dai proponenti più volte auspicato, anche con la presentazione di altre proposte di legge, fossero state approvate norme quali "la riserva di codice" e, più in generale, quelle modifiche tese a creare nel nostro sistema il cosiddetto "diritto penale minimo", tale proposta di legge sarebbe certamente già superata. Ma, in questo contesto politico, e di fronte ai ritardi e alle carenze governative, i proponenti ritengono opportuno presentare al Parlamento la presente proposta di abrogazione di alcuni reati e di depenalizzazione di altri, con l'auspicio che questo lavoro possa essere la base di una discussione più ampia che porti a una modifica complessiva del nostro sistema penale, con l'unificazione nel codice penale di tutte le fattispecie penalmente rilevanti; con l'introduzione di pene principali diverse dalla detenzione e dalla pena pecuniaria; con la depenalizzazione di tutti quei reati minori che non hanno necessità di quelle indagini per le quali è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria. Nell'ottica, come detto, di un diritto penale "minimo" e "mite" e, soprattutto, del rafforzamento di quelle misure che possono determinare una maggiore prevenzione dei reati e quindi una maggiore tutela della collettività.




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