XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2443




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 292-bis (Circostanza aggravante), 293 (Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) del codice penale sono abrogati.


Art. 2.

        1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 270. - (Associazione sovversiva) Chiunque, nel territorio dello Stato, ha promosso, costituito o diretto associazioni i cui appartenenti abbiano commesso delitti idonei a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico dello Stato, ovvero alla soppressione violenta dell'ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
        Chi partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto diverso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".


Art. 3.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 1 della presente legge. Le sanzioni amministrative devono essere contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro.
        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni della data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.



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