XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2443
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 266
(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269
(Attività antinazionale del cittadino all'estero), 272
(Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278
(Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della
Repubblica), 279 (Lesa prerogativa della irresponsabilità del
Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della
Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze
armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della
Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione
italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema
dello Stato), 292-bis (Circostanza aggravante), 293
(Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro
emblema di uno Stato estero), 342 (Oltraggio a un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla
religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404
(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di
cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) del codice
penale sono abrogati.
Art. 2.
1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 270. - (Associazione sovversiva) Chiunque,
nel territorio dello Stato, ha promosso, costituito o diretto
associazioni i cui appartenenti abbiano commesso delitti
idonei a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico
dello Stato, ovvero alla soppressione violenta
dell'ordinamento politico e giuridico della società, è punito
con la reclusione da cinque a dodici anni.
Chi partecipa a tali associazioni è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono,
anche sotto diverso nome o forma simulata, le associazioni
predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".
Art. 3.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative
di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266
(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278
(Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della
Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle
Istituzioni costituzionali e delle Forze armate),
290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di
chi ne fa le veci), 342 (Oltraggio a un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione
dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla
religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice
penale, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 1 della
presente legge. Le sanzioni amministrative devono essere
contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000
euro.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinchè su di essi sia espresso, entro
quarantacinque giorni della data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere.