XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2441




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi hanno fortemente colpito la sensibilità dell'opinione pubblica alcuni episodi di pedoni investiti da pirati della strada, che si sono successivamente dileguati guardandosi bene dal prestare soccorso alle vittime. "L'omissione di soccorso" è diventata un comportamento odioso ma purtroppo reiterato e di difficile contrasto, a causa soprattutto dell'esiguità delle attuali sanzioni penali. A parte considerazioni di natura sociologica, è opportuno sottolineare come il fenomeno vada adeguatamente contrastato anche perché vede sovente come vittime le persone più deboli: bambini ed anziani investiti e lasciati languire sull'asfalto.
        Ciò che rende socialmente inaccettabile tale reato è soprattutto il fatto che lo stesso è posto in essere da chi dovrebbe prodigarsi più di altri per rimediare agli effetti della propria condotta: soccorrere la persona investita è insomma un dovere morale prima ancora che giuridico.
        Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una figura specifica per questo tipo di illecito, limitandosi a definire la figura generale della "omissione di soccorso" nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a 309,87 euro.
        Con la presente proposta di legge viene introdotto nel nostro ordinamento il delitto di "omissione di soccorso stradale". La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano feriti, si allontani o, peggio, si dia alla fuga per non essere rintracciato.
        Il colpevole di tale comportamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni, che viene aumentata nel caso in cui, a seguito del comportamento omissivo, derivino lesioni o morte per una o più persone.
        Si prevede infine la punibilità del fatto anche ove commesso con colpa, peraltro senza previsione di un limite minimo di pena, al fine di consentire al giudice la comminazione di pene anche minime nei casi di particolare lievità.




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