XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2441
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi hanno
fortemente colpito la sensibilità dell'opinione pubblica
alcuni episodi di pedoni investiti da pirati della strada, che
si sono successivamente dileguati guardandosi bene dal
prestare soccorso alle vittime. "L'omissione di soccorso" è
diventata un comportamento odioso ma purtroppo reiterato e di
difficile contrasto, a causa soprattutto dell'esiguità delle
attuali sanzioni penali. A parte considerazioni di natura
sociologica, è opportuno sottolineare come il fenomeno vada
adeguatamente contrastato anche perché vede sovente come
vittime le persone più deboli: bambini ed anziani investiti e
lasciati languire sull'asfalto.
Ciò che rende socialmente inaccettabile tale reato è
soprattutto il fatto che lo stesso è posto in essere da chi
dovrebbe prodigarsi più di altri per rimediare agli effetti
della propria condotta: soccorrere la persona investita è
insomma un dovere morale prima ancora che giuridico.
Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una
figura specifica per questo tipo di illecito, limitandosi a
definire la figura generale della "omissione di soccorso"
nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 593 del codice
penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa
della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a 309,87
euro.
Con la presente proposta di legge viene introdotto nel
nostro ordinamento il delitto di "omissione di soccorso
stradale". La nuova normativa punisce chi, avendo causato o
concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano
feriti, si allontani o, peggio, si dia alla fuga per non
essere rintracciato.
Il colpevole di tale comportamento è punito con la pena
della reclusione da due a sei anni, che viene aumentata nel
caso in cui, a seguito del comportamento omissivo, derivino
lesioni o morte per una o più persone.
Si prevede infine la punibilità del fatto anche ove
commesso con colpa, peraltro senza previsione di un limite
minimo di pena, al fine di consentire al giudice la
comminazione di pene anche minime nei casi di particolare
lievità.