XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2441
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 593-bis.- (Omissione di soccorso
stradale).- Chiunque avendo causato o concorso a causare
un sinistro stradale, a seguito del quale siano rimaste ferite
una o più persone, se ne allontani senza prestare soccorso o
l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso
all'autorità, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Se il fatto è commesso per colpa la pena è della
reclusione fino a tre anni.
Se dalla condotta del colpevole deriva una lesione
personale ad una o più persone la pena è aumentata; se ne
deriva la morte di una o più persone la pena è
raddoppiata".