XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2441




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 593-bis.- (Omissione di soccorso stradale).- Chiunque avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale, a seguito del quale siano rimaste ferite una o più persone, se ne allontani senza prestare soccorso o l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso all'autorità, è punito con la reclusione da due a sei anni.
        Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione fino a tre anni.
        Se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale ad una o più persone la pena è aumentata; se ne deriva la morte di una o più persone la pena è raddoppiata".



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