XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2440
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 53 della Costituzione,
che stabilisce il dovere di tutti i cittadini di concorrere
alle spese pubbliche in ragione della propria capacità
contributiva, è chiaramente disatteso dal sistema fiscale
vigente nella parte in cui non valuta in modo equo i carichi
familiari e la conseguente diminuzione della capacità
contributiva derivante dalle spese relative alla gestione
della stessa famiglia. Lo Stato deve tutelare la famiglia
quale prima cellula sociale e, pertanto non può considerare
allo stesso modo i costi per il mantenimento dei figli e
quelli per la realizzazione di altre esigenze private.
Il nostro sistema fiscale nel fissare la misura delle
detrazioni sembra voler disincentivare le famiglie a generare
figli e a farsi carico del loro mantenimento e della loro
crescita. Questa tendenza è confermata anche dal mancato
riconoscimento del lavoro del coniuge che decide di dedicarsi
a tempo pieno alla cura dei figli. L'Italia non è più un Paese
prolifico e sta attraversando ormai da anni una preoccupante
crisi demografica. Quindi, una parziale detassazione dei costi
relativi alla famiglia è l'unico modo per favorire
un'inversione di tendenza.
La procreazione è senz'altro un diritto della coppia ma
rimane anche un fatto di rilevanza sociale e la normativa
fiscale in vigore spesso inibisce la libera scelta in tale
senso. Mettere al mondo dei figli e mantenere il proprio
standard di vita diventano molte volte decisioni
incompatibili. E' evidente che la capacità economica, a parità
di reddito, di un soggetto che non ha figli o familiari da
mantenere è di fatto diversa da quella del soggetto che ha
familiari a carico. Pertanto l'applicazione dello stesso
trattamento fiscale è ingiusto ed iniquo. Eppure, è quello che
attualmente avviene nel nostro Paese.
Occorre porre rimedio alla situazione descritta e lavorare
ad una efficace e seria politica familiare attuabile mediante
l'adozione di misure legislative dirette a favorire anche dal
punto di vista fiscale la famiglia. Essa svolge funzioni di
fondamentale importanza: è palestra di educazione sociale e
morale per le generazioni future; è "un ambito di definizione
dell'offerta di lavoro" in quanto accompagna i giovani nella
scelta del lavoro; è protagonista di un'economia sommersa
(lavoro domestico, prestazioni di lavoro a favore di terzi non
regolate da un contratto di lavoro); è la principale
protagonista del risparmio; è alla base della piccola
imprenditorialità e in particolare del lavoro autonomo
(artigianato, commercio); è, infine, in prima linea
nell'assistenza agli anziani, ai disabili e ai minori.
Lo Stato può e deve intervenire per rimuovere le
condizioni che penalizzano sotto il profilo economico, le
scelte delle famiglie e deve cambiare il proprio ruolo
passando da "gestore" della famiglia a "sostenitore" della
stessa.
La presente proposta di legge prevede alcune misure per
riformare il trattamento fiscale della famiglia. In
particolare, intende rivoluzionare l'impostazione degli oneri
deducibili e delle detrazioni per oneri previste
rispettivamente dagli articoli 10 e 13-bis del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introducendo il concetto di spesa agevolabile quale
investimento che il nucleo familiare sopporta per la crescita,
l'educazione e la cura dei figli, nonché della famiglia.
L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce
l'agevolazione consistente nella facoltà data ai contribuenti
di escludere dal reddito familiare il 50 per cento del volume
delle spese avente carattere familiare in eccedenza rispetto
alla media delle suddette spese sostenute nei cinque periodi
di imposta precedenti. L'agevolazione è estesa anche a quelle
famiglie costituite da un periodo inferiore a cinque anni,
naturalmente modulandola sull'anzianità di costituzione della
famiglia stessa.
Negli articoli 2, 3 e 4 sono definiti alcuni concetti allo
stato attuale estranei al sistema fiscale italiano, ossia
quelli di nucleo familiare, reddito familiare e spese aventi
carattere familiare. Mentre per i primi due concetti non ci
sono particolari innovazioni, la definizione e tipizzazione
delle spese agevolabili risulta sicuramente innovativa
riflettendo l'esigenza di dover considerare tali spese quali
investimento necessario al fine di accrescere quel capitale
umano tanto importante per lo sviluppo e il benessere del
nostro Paese.
L'articolo 5 stabilisce i limiti alla spesa agevolabile,
l'articolo 6 contiene norme antielusive e l'articolo 7,
infine, definisce una serie di disposizioni applicative atte
ad evitare anche comportamenti di doppia utilizzazione delle
stesse spese.