XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2440
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazione al nucleo familiare).
1. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, escludere dalla base imponibile del
reddito familiare il 50 per cento del volume delle spese
aventi carattere familiare sostenute nel periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
nei cinque periodi di imposta successivi, in eccedenza
rispetto alla media delle suddette spese sostenute nei cinque
periodi di imposta precedenti, con la facoltà di esclusione,
dal calcolo della media, del periodo in cui la spesa è stata
maggiore.
2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica ai
nuclei familiari costituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge, anche se il nucleo è costituito da un
periodo inferiore a cinque anni. Per tali nuclei familiari la
media delle spese da considerare è quella risultante
dall'ammontare delle spese sostenute nei periodi di imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge o ai cinque successivi, con facoltà di
esclusione, dal calcolo della media, del periodo in cui la
spesa è stata maggiore.
Art. 2.
(Definizione di nucleo familiare).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente e non effettivamente
separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i
coniugi a condizione che convivano con il contribuente e non
possiedano, nell'anno di sostenimento della spese agevolabili
di cui all'articolo 4, un reddito complessivo, al lordo degli
oneri deducibili, di ammontare superiore a 52.000 euro.
Art. 3.
(Definizione di reddito familiare).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, per reddito familiare si intende la sommatoria
dei singoli redditi, così come definiti all'articolo 8 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, apportati dai componenti il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 4.
(Individuazione delle spese agevolabili).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, per spese aventi carattere familiare si
intendono:
a) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti
dietetici, prodotti classilicabili come parafarmaco e tutti
gli articoli necessari per la crescita e la cura dei figli
appartenenti al nucleo familiare, così come definiti
all'articolo 2, lettera c);
b) le spese sostenute per la frequenza di asili
nido, pubblici o privati o strutture equipollenti, da parte
dei figli di appartenenti al nucleo familiare, così come
definiti all'articolo 2, lettera c);
c) le spese sostenute per l'assistenza domiciliare
all'infanzia dei figli appartenenti al nucleo familiare, così
come definiti all'articolo 2, lettera c);
d) le spese sanitarie e le altre spese di cui agli
articoli 10 e 13-bis, comma 1, lettera c), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni;
e) le spese sostenute per l'acquisto di sistemi
informatici e dei relativi supporti editoriali e
multimediali;
f) le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio
di attrezzature musicali e sportive;
g) le spese sostenute per la frequenza di corsi di
istruzione atti all'apprendimento di lingue straniere tenuti
in Italia e all'estero;
h) le spese sostenute per l'acquisto di mezzi di
locomozione a motore e non, di biglietti di viaggio o di
trasporto, di tessere di abbonamento per il trasporto o
equipollenti;
i) le spese sostenute per l'arredamento
dell'abitazione adibita a domicilio principale del nucleo
familiare;
l) le spese sostenute per l'acquisto di testi
scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale
risulta iscritto uno dei membri del nucleo familiare così come
definiti all'articolo 2;
m) le spese sostenute per il pagamento di tasse e
rette scolastiche, pubbliche o private, e di istituti affini e
assimilati;
n) le spese sostenute per il pagamento di tasse
universitarie, pubbliche e private;
o) le spese sostenute per l'assistenza domiciliare
dei soggetti appartenenti al nucleo familiare così come
definiti all'articolo 2, lettera d);
p) le spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184;
q) le spese sostenute per l'acquisto
dell'abitazione principale, calcolate ai sensi dell'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, nel limite massimo del 20 per
cento della base imponibile;
r) le spese sostenute per la ristrutturazione,
l'ammodernamento e il rifacimento dell'abitazione principale,
così come previste dall'articolo 14 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nel limite massimo
del 20 per cento di quanto corrisposto nel periodo di
competenza.
Art. 5.
(Limiti alle spese agevolabili).
1. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui
all'articolo 1, la media delle spese sostenute nei cinque
periodi di imposta precedenti non può essere superiore a
52.000 euro.
2. Le spese di cui all'articolo 4, sostenute nel periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e nei cinque periodi di imposta successivi non
possono essere superiori per ciascun anno a 52.000 euro.
Art. 6.
(Disposizioni antielusive).
1. Le spese di cui all'articolo 4 non sono cumulabili con
le deduzioni di cui all'articolo 10 e con le detrazioni di cui
all'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
2. Il reddito familiare come definito all'articolo 3, al
netto dell'agevolazione prevista all'articolo 1, viene
redistribuito tra i membri del nucleo familiare
proporzionalmente al reddito da loro apportato e concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'applicazione
dell'imposta lorda di cui all'articolo 11 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. La documentazione inerente alle spese effettuate deve
essere conservata a cura del contribuente fino a quando non
sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo di imposta.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Indipendentemente da quanto previsto dalla presente
legge al contribuente spettano comunque le detrazioni previste
dagli articoli 12 e 13 del testo uico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
2. Nel caso in cui l'agevolazione di cui alla presente
legge risulti inutilizzabile in tutto o in parte per la
mancanza o l'insufficienza del reddito familiare rispetto
all'importo agevolabile, la stessa deve essere computata in
diminuzione dal reddito imponibile conseguito nei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza nei singoli redditi attribuibili al
nucleo familiare.
3. L'eccedenza dell'importo di cui al comma 2 può essere
utilizzata dal nucleo familiare solo in sede di redazione e
presentazione della dichiarazione dei redditi nei periodi di
imposta successivi a quello di sostenimento delle spese per le
quali si richiede l'applicazione dell'agevolazione prevista
dalla presente legge.