XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2440




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazione al nucleo familiare).

        1. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, escludere dalla base imponibile del reddito familiare il 50 per cento del volume delle spese aventi carattere familiare sostenute nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei cinque periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media delle suddette spese sostenute nei cinque periodi di imposta precedenti, con la facoltà di esclusione, dal calcolo della media, del periodo in cui la spesa è stata maggiore.
        2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica ai nuclei familiari costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se il nucleo è costituito da un periodo inferiore a cinque anni. Per tali nuclei familiari la media delle spese da considerare è quella risultante dall'ammontare delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o ai cinque successivi, con facoltà di esclusione, dal calcolo della media, del periodo in cui la spesa è stata maggiore.


Art. 2.

(Definizione di nucleo familiare).

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, il nucleo familiare è costituito:

            a) dal contribuente;

            b) dal coniuge non legalmente e non effettivamente separato;
            c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

            d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano, nell'anno di sostenimento della spese agevolabili di cui all'articolo 4, un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore a 52.000 euro.


Art. 3.

(Definizione di reddito familiare).

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, per reddito familiare si intende la sommatoria dei singoli redditi, così come definiti all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportati dai componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 2 della presente legge.


Art. 4.

(Individuazione delle spese agevolabili).

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, per spese aventi carattere familiare si intendono:

            a) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti dietetici, prodotti classilicabili come parafarmaco e tutti gli articoli necessari per la crescita e la cura dei figli appartenenti al nucleo familiare, così come definiti all'articolo 2, lettera c);

            b) le spese sostenute per la frequenza di asili nido, pubblici o privati o strutture equipollenti, da parte dei figli di appartenenti al nucleo familiare, così come definiti all'articolo 2, lettera c);

            c) le spese sostenute per l'assistenza domiciliare all'infanzia dei figli appartenenti al nucleo familiare, così come definiti all'articolo 2, lettera c);
            d) le spese sanitarie e le altre spese di cui agli articoli 10 e 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni;

            e) le spese sostenute per l'acquisto di sistemi informatici e dei relativi supporti editoriali e multimediali;

            f) le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di attrezzature musicali e sportive;

            g) le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione atti all'apprendimento di lingue straniere tenuti in Italia e all'estero;

            h) le spese sostenute per l'acquisto di mezzi di locomozione a motore e non, di biglietti di viaggio o di trasporto, di tessere di abbonamento per il trasporto o equipollenti;

            i) le spese sostenute per l'arredamento dell'abitazione adibita a domicilio principale del nucleo familiare;

            l) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri del nucleo familiare così come definiti all'articolo 2;

            m) le spese sostenute per il pagamento di tasse e rette scolastiche, pubbliche o private, e di istituti affini e assimilati;

            n) le spese sostenute per il pagamento di tasse universitarie, pubbliche e private;

            o) le spese sostenute per l'assistenza domiciliare dei soggetti appartenenti al nucleo familiare così come definiti all'articolo 2, lettera d);

            p) le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
            q) le spese sostenute per l'acquisto dell'abitazione principale, calcolate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nel limite massimo del 20 per cento della base imponibile;

            r) le spese sostenute per la ristrutturazione, l'ammodernamento e il rifacimento dell'abitazione principale, così come previste dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nel limite massimo del 20 per cento di quanto corrisposto nel periodo di competenza.


Art. 5.

(Limiti alle spese agevolabili).

        1. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, la media delle spese sostenute nei cinque periodi di imposta precedenti non può essere superiore a 52.000 euro.
        2. Le spese di cui all'articolo 4, sostenute nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei cinque periodi di imposta successivi non possono essere superiori per ciascun anno a 52.000 euro.


Art. 6.

(Disposizioni antielusive).

        1. Le spese di cui all'articolo 4 non sono cumulabili con le deduzioni di cui all'articolo 10 e con le detrazioni di cui all'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        2. Il reddito familiare come definito all'articolo 3, al netto dell'agevolazione prevista all'articolo 1, viene redistribuito tra i membri del nucleo familiare proporzionalmente al reddito da loro apportato e concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'applicazione dell'imposta lorda di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        3. La documentazione inerente alle spese effettuate deve essere conservata a cura del contribuente fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.


Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Indipendentemente da quanto previsto dalla presente legge al contribuente spettano comunque le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del testo uico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        2. Nel caso in cui l'agevolazione di cui alla presente legge risulti inutilizzabile in tutto o in parte per la mancanza o l'insufficienza del reddito familiare rispetto all'importo agevolabile, la stessa deve essere computata in diminuzione dal reddito imponibile conseguito nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nei singoli redditi attribuibili al nucleo familiare.
        3. L'eccedenza dell'importo di cui al comma 2 può essere utilizzata dal nucleo familiare solo in sede di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi nei periodi di imposta successivi a quello di sostenimento delle spese per le quali si richiede l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla presente legge.



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