XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2434
Onorevoli Colleghi! - Attualmente, l'unica legge che
disciplina il governo delle attività musicali è la legge 14
agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni. Questa legge
è costruita specificamente per l'attività lirica e sinfonica,
rimanendo escluso ogni e qualunque riferimento al mondo della
musica leggera.
La mancanza di disciplina normativa di questo importante
settore comporta, da un lato, lo sfilacciamento delle singole
attività con conseguente difficoltà di computo dell'ingente
indotto che da esso nasce e che potrebbe contribuire non poco
alla crescita della nostra economia; dall'altro una incertezza
diffusa tra gli operatori, dalla quale scaturisce un
allentamento della naturale tensione produttiva.
In questo contesto, particolare attenzione merita
l'attività svolta dagli agenti di spettacolo, attività molto
articolata in quanto va dalla rappresentanza dell'artista,
alla consulenza, tutela ed assistenza dello stesso per la
conclusione dei contratti professionali. Un impegno, questo,
che richiede una professionalità elevata e, soprattutto,
un'affidabilità certificata.
Da tali riflessioni nasce l'evidenza della necessità di
dare una forma definita alla prestazione resa dall'agente
nonché di offrire agli artisti un interlocutore, la cui
professionalità sia garantita non dalla semplice esperienza
sul campo ma da una serie di regole certe.
L'istituzione dell'albo degli agenti di spettacolo
risponde a tali forti esigenze.
La presente proposta di legge prevede: all'articolo 1 la
definizione della figura di "agente di spettacolo";
all'articolo 2 l'obbligo di iscrizione all'albo per
l'esercizio dell'attività; all'articolo 3 l'istituzione
dell'albo e della commissione centrale, cui è affidata la
tenuta dello stesso, con indicazione della composizione e
della durata della commissione; all'articolo 4 l'istituzione
degli albi e delle commissioni regionali; all'articolo 5 le
condizioni di ammissibilità all'albo; all'articolo 6 la
procedura per l'iscrizione all'albo; all'articolo 7 i
requisiti per l'iscrizione; all'articolo 8 la forma di
pubblicità; all'articolo 9 i criteri di determinazione delle
provvigioni; all'articolo 10 l'obbligo della intermediazione
dell'agente per la conclusione dei contratti; agli articoli 11
e 12 divieti e sanzioni; all'articolo 13 la disciplina
transitoria e all'articolo 14 i termini per l'emanazione del
regolamento attuativo.