XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2434
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' agente di spettacolo colui che svolge
professionalmente l'attività di rappresentanza, tutela,
assistenza e consulenza nella stipulazione delle clausole
contrattuali e nella selezione delle offerte di lavoro fatta
nell'interesse di attori, musicisti, artisti, esecutori ed
interpreti costituiti in gruppi o singolarmente.
Art. 2.
1. L'esercizio della professione di agente di spettacolo,
definita ai sensi dell'articolo 1, è consentito previa
iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 3.
2. L'iscrizione all'albo professionale comporta il
pagamento di un contributo determinato dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e la cui mancata corresponsione
importa la decadenza dall'iscrizione medesima.
Art. 3.
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali
- Direzione generale per lo spettacolo dal vivo è istituito
l'albo professionale degli agenti di spettacolo la cui tenuta
è affidata ad una commissione centrale composta da:
a) il direttore generale della Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
c) un rappresentante dei lavoratori dello
spettacolo, designato dalle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) due agenti di spettacolo designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione centrale di cui al comma 1:
a) tiene ed aggiorna l'albo professionale degli
agenti di spettacolo sulla base delle indicazioni provenienti
dalle commissioni regionali di cui all'articolo 4;
b) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle
commissioni regionali.
3. La commissione centrale di cui al comma 1 dura in
carica quattro anni ed i suoi membri possono essere
confermati.
Art. 4.
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione,
è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una commissione regionale per la tenuta
dell'albo professionale degli agenti di spettacolo composta da
quattro membri, di cui uno nominato dal presidente della
medesima camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, uno in rappresentanza degli agenti di spettacolo,
designato dalle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale ed uno in
rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, designato
dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Le commissioni regionali di cui al comma 1:
a) decidono sulle domande di iscrizione all'albo
professionale presentate dai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 7;
b) indicono ogni due anni l'esame di cui
all'articolo 5, determinando, altresì, le modalità di
svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice,
della quale deve, in ogni caso, fare parte un rappresentante
degli agenti di spettacolo;
c) esercitano le funzioni di sorveglianza al fine
di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio
della professione;
d) dispongono la cancellazione o la sospensione
dall'albo professionale qualora vengano a mancare i requisiti
di cui all'articolo 7.
3. Avverso i provvedimenti delle commissioni regionali,
l'interessato può proporre ricorso alla commissione centrale
di cui all'articolo 3, entro il termine di un mese dalla
comunicazione dei provvedimenti stessi.
4. Le spese per il funzionamento delle commissioni
regionali e della commissione centrale sono finanziate con il
contributo di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 5.
1. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata al
superamento di un esame di idoneità ed abilita all'esercizio
della professione di agente di spettacolo su tutto il
territorio nazionale.
2. L'esame di cui al comma 1 si articola in una prova
scritta ed in un colloquio vertenti sulle seguenti materie:
diritto del lavoro, diritto tributario, diritto commerciale,
solfeggio, storia della musica, usi e consuetudini dello
spettacolo.
Art. 6.
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale
l'interessato deve presentare domanda alla commissione
regionale presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia di residenza,
allegando la ricevuta del pagamento del contributo di cui
all'articolo 2, comma 2.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la
propria responsabilità,
di essere in possesso dei requisiti professionali e morali
di cui all'articolo 7.
3. L'iscrizione all'albo professionale è disposta, con
provvedimento del presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 7.
Art. 7.
1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo
professionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a
Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) residenza nella circoscrizione della camera di
commercio, industria artigianato e agricoltura nel cui albo
professionale intendono iscriversi;
d) possesso di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di indirizzo commerciale o di un diploma di
laurea in materie commerciali o giuridiche;
e) aver prestato per almeno due anni la loro opera
presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1
od aver svolto pratica orchestrale o pratica artistica per
almeno cinque anni.
2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non
possono essere iscritti all'albo professionale e, se iscritti,
devono essere cancellati, coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) sono stati condannati per delitti contro la
pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione,
emissione di assegni a vuoto, riciclaggio, impiego di denaro,
beni od utilità di provenienza illecita, usura o mediazione
usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il
quale è prevista la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni;
c) sono sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o nei cui confronti è stata
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza.
3. L'iscrizione all'albo professionale deve essere
richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso,
l'attività di cui all'articolo 1 in modo occasionale o
discontinuo.
Art. 8.
1. Una copia del contratto di lavoro stipulato mediante la
rappresentanza degli iscritti all'albo professionale deve
essere comunicata, entro dieci giorni dalla stipulazione, alla
direzione regionale del lavoro competente per territorio.
2. Costituisce causa di cancellazione dall'albo
professionale la ripetuta inosservanza del disposto di cui al
comma 1.
Art. 9.
1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono
iscritti all'albo professionale.
2. La misura della provvigione di cui al comma 1 è
determinata, in mancanza di accordo tra le parti, dalle giunte
camerali, sentito il parere della commissione regionale di cui
all'articolo 4 competente per territorio, tenendo conto degli
usi locali.
3. L'agente di spettacolo che per l'esercizio della
propria attività si avvale di moduli o di formulari nei quali
sono indicate le condizioni del contratto, deve
preventivamente depositarne copia presso la commissione
regionale competente per territorio.
Art. 10.
1. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo,
compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate, i teatri di tradizioni, le
istituzioni concertistiche-orchestrali ed i teatri stabili,
ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli
artisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979,
n. 8, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti di
spettacolo iscritti all'albo professionale.
Art. 11.
1. Non è considerata mediazione l'attività professionale
esercitata dagli agenti di spettacolo iscritti all'albo
professionale.
Art. 12.
1. A chiunque esercita l'attività di agente di spettacolo
senza essere iscritto all'albo professionale, si applica una
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 1.033 euro a 5.165 euro.
2. Ad esclusione del caso di cui al comma 1, a chiunque
viola le disposizioni della presente legge si applica una
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 258 euro a 1.033 euro.
Art. 13.
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono muniti della licenza prevista
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono iscritti all'albo professionale a condizione che
esercitino professionalmente e continuativamente l'attività di
agenti di spettacolo da almeno due anni.
Art. 14.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali
adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.