XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2433




        Onorevoli Colleghi! - "Sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano" (...) si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentìa nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose".
        E' questo il testo vigente dell'articolo 231 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e si riferisce al divieto di "esercitare il mestiere di ciarlatano" espresso dall'articolo 121 del TULPS medesimo e penalmente sanzionato.
        Come dire che gli strumenti anche di pubblica sicurezza, per contrastare l'abuso della credulità popolare, la circonvenzione di incapace ed il plagio un tempo esistevano.
        Dichiarato incostituzionale il reato di plagio, di cui si è avuta nella storia della Repubblica una sola applicazione, peraltro sbagliata, la violazione dell'articolo 121 è stata depenalizzata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed è oggi punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni ai sensi dell'articolo 17-bis del TULPS, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480.
        Somme ridicole per coloro che in pochi anni hanno accumulato sulle sofferenze e sulle ingenuità altrui decine di miliardi di lire.
        Inoltre è invalsa una interpretazione giurisprudenziale in base alla quale per essere definiti ciarlatani occorre esercitare la "professione" in forme girovaghe ed ambulanti. Ma i maghi, i cartomanti, i sostenitori delle più strampalate credenze oggi operano in televisione e si apprestano a cavalcare l'assoluta libertà garantita da INTERNET.
        E' pur vero che la normativa sui servizi di telecomunicazioni (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1995, e regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385) prevede che i fornitori di informazioni siano responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse, facendo divieto di fornire, attraverso la rete di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico e al buon costume. Tuttavia i poteri di controllo, affidati al Ministero delle comunicazioni, sono stati scarsamente applicati ed in ogni caso sono rivolti ai gestori del mezzo di comunicazione, con sanzioni che vanno dalla diffida a far cessare il comportamento illegittimo alla sospensione dell'accesso alla rete, fino alla disattivazione degli impianti nei casi più gravi.
        E' chiaro che per i presentatori di questa proposta di legge non esiste un limite definito tra maghi, cartomanti, santoni e sette. Più che altro esiste tra queste categorie una diversa intensità nel dolo. Ma tutte approfittano del decadere del senso religioso comune ai Paesi occidentali, del crescente invecchiamento, con annessi problemi di solitudine, della popolazione; del miglioramento dei metodi di convincimento e di soggezione; delle possibilità offerte dalle moderne telecomunicazioni.
        La relazione consegnata nel febbraio 1998 al Ministro dell'interno dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione sul tema Sette sataniche e nuovi movimenti religiosi in Italia individuava una serie di pericoli:

            a) l'utilizzo di meccanismi subliminali di fascinazione, di sostanze stupefacenti e di altri metodi scientificamente studiati per limitare la libertà di autodeterminazione dei seguaci e per irretirne di nuovi; lo scopo è quello di aggirare le difese psichiche della persona inducendola ad un atteggiamento acritico, all'obbedienza cieca, alla vergogna di sé ove intenda liberarsi da un vincolo opprimente;

            b) l'interesse all'arricchimento personale dei capi carismatici, spesso soggetti truffaldini mossi da intenti speculativi, che si realizza con l'esazione, anche forzata di contributi, la vendita di merci e di servizi fittizi;

            c) il celare, dietro un'apparenza rispettabile ed al di là dei fini dichiarati, una condotta illecita o immorale, perseguendo obiettivi diversi da quelli dichiarati, ivi compresi piani eversivi o destabilizzanti;

            d) la propugnazione di dottrine connotate da elementi fortemente mistici o irrazionali, con la conseguenza di spingere gli adepti a comportamenti devianti o pericolosi.

        Scopo della presente proposta di legge è quello di offrire agli inquirenti ad ai cittadini strumenti graduati, non forcaioli, ma di efficacia immediata, che non siano le mere dichiarazioni di intenti della solita commissione di inchiesta. Ma tutto questo nella consapevolezza che una volta forniti gli strumenti di lotta sta alle Forze dell'ordine, alla magistratura, ai Ministeri dell'interno e delle comunicazioni ed alla stessa coscienza dei cittadini applicarle o richiamarle. Le misure previste non pretendono di essere perfette o esaustive. Esse però possono rappresentare una prima risposta, ulteriormente raffinabile, al dilagare di fenomeni che mettono in pericolo la salute mentale e talvolta anche quella fisica, nonché il patrimonio di fasce crescenti di cittadini.
        Con l'articolo 1 si aggiunge dopo l'articolo 643 del codice penale, sulla circonvenzione di incapace, un'autonoma figura di "circonvenzione di persone temporaneamente incapaci", a cagione di particolari condizioni psicofisiche temporanee o procurate. Si tenta, in sostanza, di contrastare il sempre più sofisticato uso di tecniche idonee ad affievolire la coscienza e di conseguenza la capacità giuridica dei cittadini più esposti alle suggestioni magiche, sataniche o esoteriche. Si tenta peraltro di dare una soluzione al (presunto) vuoto lasciato dalla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio (articolo 603 del codice penale, sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981), la cui dizione era affetta da un'estrema indeterminatezza. E' un potente strumento di lotta rivolto in particolare contro le sette sataniche ed i plagiatori più raffinati e pericolosi.
        L'articolo 2 riscrive l'articolo 661 del codice penale sull'abuso della credulità popolare, inserendo il riferimento all'utilizzo dei mezzi di comunicazione ed al fine di lucro. E' destinato a combattere i maghi ed i ciarlatani televisivi. E' privo di sanzione pecuniaria, potendosi ricorrere in tali casi all'articolo 121 del TULPS che viene riscritto con l'articolo 3. Viene, infatti, chiarito che anche chi opera in sede fissa, può essere classificato come ciarlatano, superando le incertezze giurisprudenziale evidenziatesi, ed è pertanto assoggettabile ad una sanzione pecuniaria, aumentata rispetto a quella attualmente vigente.
        E' opinione dei presentatori che per la gran parte dei comportamenti da perseguire il pilastro del regime sanzionatorio debba essere costituito dall'enorme aumento delle sanzioni pecuniarie da prevedere per tutte le figure descritte, poiché il nucleo centrale di tutte queste attività magiche, esoteriche, animistiche e pseudo religiose è il profitto a danno dei più deboli.




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