XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2433
Onorevoli Colleghi! - "Sotto la denominazione di
"mestiere di ciarlatano" (...) si comprende ogni attività
diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od
alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli
interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano
giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o
affettano in pubblico grande valentìa nella propria arte o
professione, o magnificano ricette o specifici, cui
attribuiscono virtù straordinarie o miracolose".
E' questo il testo vigente dell'articolo 231 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e si riferisce al divieto
di "esercitare il mestiere di ciarlatano" espresso
dall'articolo 121 del TULPS medesimo e penalmente
sanzionato.
Come dire che gli strumenti anche di pubblica sicurezza,
per contrastare l'abuso della credulità popolare, la
circonvenzione di incapace ed il plagio un tempo
esistevano.
Dichiarato incostituzionale il reato di plagio, di cui si
è avuta nella storia della Repubblica una sola applicazione,
peraltro sbagliata, la violazione dell'articolo 121 è stata
depenalizzata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed è oggi
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni ai sensi dell'articolo 17-bis
del TULPS, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo
13 luglio 1994, n. 480.
Somme ridicole per coloro che in pochi anni hanno
accumulato
sulle sofferenze e sulle ingenuità altrui decine di miliardi
di lire.
Inoltre è invalsa una interpretazione giurisprudenziale in
base alla quale per essere definiti ciarlatani occorre
esercitare la "professione" in forme girovaghe ed ambulanti.
Ma i maghi, i cartomanti, i sostenitori delle più strampalate
credenze oggi operano in televisione e si apprestano a
cavalcare l'assoluta libertà garantita da INTERNET.
E' pur vero che la normativa sui servizi di
telecomunicazioni (regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 420 del 1995, e regolamento di
cui al decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385) prevede che i
fornitori di informazioni siano responsabili del contenuto e
della esattezza delle stesse, facendo divieto di fornire,
attraverso la rete di telecomunicazioni, informazioni e
prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico e
al buon costume. Tuttavia i poteri di controllo, affidati al
Ministero delle comunicazioni, sono stati scarsamente
applicati ed in ogni caso sono rivolti ai gestori del mezzo di
comunicazione, con sanzioni che vanno dalla diffida a far
cessare il comportamento illegittimo alla sospensione
dell'accesso alla rete, fino alla disattivazione degli
impianti nei casi più gravi.
E' chiaro che per i presentatori di questa proposta di
legge non esiste un limite definito tra maghi, cartomanti,
santoni e sette. Più che altro esiste tra queste categorie una
diversa intensità nel dolo. Ma tutte approfittano del decadere
del senso religioso comune ai Paesi occidentali, del crescente
invecchiamento, con annessi problemi di solitudine, della
popolazione; del miglioramento dei metodi di convincimento e
di soggezione; delle possibilità offerte dalle moderne
telecomunicazioni.
La relazione consegnata nel febbraio 1998 al Ministro
dell'interno dalla Direzione centrale della polizia di
prevenzione sul tema Sette sataniche e nuovi movimenti
religiosi in Italia individuava una serie di pericoli:
a) l'utilizzo di meccanismi subliminali di
fascinazione, di sostanze stupefacenti e di altri metodi
scientificamente studiati per limitare la libertà di
autodeterminazione dei seguaci e per irretirne di nuovi; lo
scopo è quello di aggirare le difese psichiche della persona
inducendola ad un atteggiamento acritico, all'obbedienza
cieca, alla vergogna di sé ove intenda liberarsi da un vincolo
opprimente;
b) l'interesse all'arricchimento personale dei
capi carismatici, spesso soggetti truffaldini mossi da intenti
speculativi, che si realizza con l'esazione, anche forzata di
contributi, la vendita di merci e di servizi fittizi;
c) il celare, dietro un'apparenza rispettabile ed
al di là dei fini dichiarati, una condotta illecita o
immorale, perseguendo obiettivi diversi da quelli dichiarati,
ivi compresi piani eversivi o destabilizzanti;
d) la propugnazione di dottrine connotate da
elementi fortemente mistici o irrazionali, con la conseguenza
di spingere gli adepti a comportamenti devianti o
pericolosi.
Scopo della presente proposta di legge è quello di offrire
agli inquirenti ad ai cittadini strumenti graduati, non
forcaioli, ma di efficacia immediata, che non siano le mere
dichiarazioni di intenti della solita commissione di
inchiesta. Ma tutto questo nella consapevolezza che una volta
forniti gli strumenti di lotta sta alle Forze dell'ordine,
alla magistratura, ai Ministeri dell'interno e delle
comunicazioni ed alla stessa coscienza dei cittadini
applicarle o richiamarle. Le misure previste non pretendono di
essere perfette o esaustive. Esse però possono rappresentare
una prima risposta, ulteriormente raffinabile, al dilagare di
fenomeni che mettono in pericolo la salute mentale e talvolta
anche quella fisica, nonché il patrimonio di fasce crescenti
di cittadini.
Con l'articolo 1 si aggiunge dopo l'articolo 643 del
codice penale, sulla circonvenzione di incapace, un'autonoma
figura di "circonvenzione di persone temporaneamente
incapaci", a cagione di particolari condizioni psicofisiche
temporanee o procurate. Si tenta, in sostanza, di contrastare
il sempre più sofisticato uso di tecniche idonee ad
affievolire la coscienza e di conseguenza la capacità
giuridica dei cittadini più esposti alle suggestioni magiche,
sataniche o esoteriche. Si tenta peraltro di dare una
soluzione al (presunto) vuoto lasciato dalla dichiarazione di
incostituzionalità del reato di plagio (articolo 603 del
codice penale, sentenza della Corte costituzionale n. 96 del
1981), la cui dizione era affetta da un'estrema
indeterminatezza. E' un potente strumento di lotta rivolto in
particolare contro le sette sataniche ed i plagiatori più
raffinati e pericolosi.
L'articolo 2 riscrive l'articolo 661 del codice penale
sull'abuso della credulità popolare, inserendo il riferimento
all'utilizzo dei mezzi di comunicazione ed al fine di lucro.
E' destinato a combattere i maghi ed i ciarlatani televisivi.
E' privo di sanzione pecuniaria, potendosi ricorrere in tali
casi all'articolo 121 del TULPS che viene riscritto con
l'articolo 3. Viene, infatti, chiarito che anche chi opera in
sede fissa, può essere classificato come ciarlatano, superando
le incertezze giurisprudenziale evidenziatesi, ed è pertanto
assoggettabile ad una sanzione pecuniaria, aumentata rispetto
a quella attualmente vigente.
E' opinione dei presentatori che per la gran parte dei
comportamenti da perseguire il pilastro del regime
sanzionatorio debba essere costituito dall'enorme aumento
delle sanzioni pecuniarie da prevedere per tutte le figure
descritte, poiché il nucleo centrale di tutte queste attività
magiche, esoteriche, animistiche e pseudo religiose è il
profitto a danno dei più deboli.