XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2433
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 643-bis.- (Circonvenzione di persone
temporaneamente incapaci). - Chiunque, per procurare a sé o
ad altri un profitto, mediante artifizi o raggiri induce una
persona in stato di soggezione o di deficienza psichica, anche
temporanei, al fine di spingerla a compiere atti che importino
qualsiasi effetto giuridico per essa o per altri dannoso, è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
10.000 euro a 100.000 euro".
2. All'articolo 643 del codice penale le parole: "da lire
400.000 a 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
10.000 euro a 100.000 euro".
Art. 2.
1. L'articolo 661 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 661. - (Abuso della credulità popolare).-
Chiunque, con qualsiasi impostura, cerca di abusare della
credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un
turbamento dell'ordine pubblico, con la reclusione da sei mesi
a due anni.
La pena non può essere inferiore ad un anno se il fatto è
commesso con fine di lucro o con l'utilizzo di mezzi di
informazione o comunicazione".
Art. 3.
1. Il terzo comma dell'articolo 121 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito
dal seguente:
"E' vietato il mestiere di ciarlatano, anche non
esercitato in forma ambulante o girovaga. La violazione della
disposizione di cui al presente comma è punita con la sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro".