XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2433




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 643-bis.- (Circonvenzione di persone temporaneamente incapaci). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, mediante artifizi o raggiri induce una persona in stato di soggezione o di deficienza psichica, anche temporanei, al fine di spingerla a compiere atti che importino qualsiasi effetto giuridico per essa o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro".

        2. All'articolo 643 del codice penale le parole: "da lire 400.000 a 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 10.000 euro a 100.000 euro".


Art. 2.

        1. L'articolo 661 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 661. - (Abuso della credulità popolare).- Chiunque, con qualsiasi impostura, cerca di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con la reclusione da sei mesi a due anni.
        La pena non può essere inferiore ad un anno se il fatto è commesso con fine di lucro o con l'utilizzo di mezzi di informazione o comunicazione".


Art. 3.

        1. Il terzo comma dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

        "E' vietato il mestiere di ciarlatano, anche non esercitato in forma ambulante o girovaga. La violazione della disposizione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro".



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