XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2432
Onorevoli Colleghi! - Nelle ultime tre consultazioni
elettorali europee, il meccanismo di assegnazione dei seggi
previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha consentito lo
"slittamento" di ben 10 seggi sui 30 assegnati, in base alla
popolazione, dalla circoscrizione delle isole verso le altre,
in particolare verso le circoscrizioni nord-ovest e del
centro. Particolarmente clamoroso è stato quanto avvenuto
nella consultazione del 13 giugno 1999, quando ben 4 seggi su
10 assegnati sono stati dirottati sulle altre circoscrizioni.
Questo ostacolo, già di per sé significativo, diventa ancor
più ingombrante nel momento in cui il meccanismo elettorale
vigente impedisce di fatto a non poche regioni di esprimere un
rappresentante che si faccia portavoce delle loro esigenze al
Parlamento europeo.
Tale, tra sei altre, è il caso della Sardegna e della
Valle d'Aosta che, avendo una popolazione decisamente
inferiore rispetto a quella delle regioni di cui si compone la
circoscrizione elettorale di cui fanno parte, da tempo
immemorabile non riescono ad eleggere propri rappresentanti,
vedendo in tal modo penalizzate anche le proprie prerogative
costituzionali di autonomia.
La ragione di ciò deve attribuirsi ad una stortura del
sistema proporzionale con collegio unico nazionale, che ha al
suo interno una circoscrizione con popolazione di molto
inferiore alle altre. In funzione di ciò, nel gioco dei resti,
come detto, i seggi migrano verso circoscrizioni con maggiore
popolazione. Ed all'interno della circoscrizione stessa
risultano più facilmente eletti coloro che rappresentano
regioni con maggiore popolazione.
Il meccanismo qui proposto avendo come obiettivo la
conservazione del carattere proporzionale e nazionale della
consultazione, riequilibra questa stortura, modificando invece
le circoscrizioni elettorali nel senso di farle coincidere con
le attuali regioni e garantendo a ciascuna circoscrizione
l'assegnazione di almeno un seggio.
In definitiva, si tratta di bilanciare il peso del voto
dei cittadini in modo da renderlo in ogni caso
significativo.
Pertanto, si propone anzitutto una modifica all'articolo 2
della legge n. 18 del 1979, con l'inserimento di una clausola
di garanzia di effettiva assegnazione di almeno un seggio alla
circoscrizione.
In secondo luogo, si dà corpo a questa modifica,
modificando, nel titolo V della predetta legge, relativo allo
scrutinio (articolo 21), il meccanismo di riparto dei
seggi.
Il nuovo sistema prevede che, prima di assegnare i seggi a
quoziente intero, si scorpori un seggio per ogni
circoscrizione nella quale nessuno raggiunga tale quoziente,
ovviamente assegnandolo alla lista che ha preso più voti nella
circoscrizione.
E' chiaro pertanto che può accadere che una lista potrà
vedersi assegnato un seggio in una circoscrizione dove ha
preso meno voti; tuttavia, questo ci appare un male minore
rispetto al grossolano difetto di rappresentanza in precedenza
segnalato.