XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2432




        Onorevoli Colleghi! - Nelle ultime tre consultazioni elettorali europee, il meccanismo di assegnazione dei seggi previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha consentito lo "slittamento" di ben 10 seggi sui 30 assegnati, in base alla popolazione, dalla circoscrizione delle isole verso le altre, in particolare verso le circoscrizioni nord-ovest e del centro. Particolarmente clamoroso è stato quanto avvenuto nella consultazione del 13 giugno 1999, quando ben 4 seggi su 10 assegnati sono stati dirottati sulle altre circoscrizioni. Questo ostacolo, già di per sé significativo, diventa ancor più ingombrante nel momento in cui il meccanismo elettorale vigente impedisce di fatto a non poche regioni di esprimere un rappresentante che si faccia portavoce delle loro esigenze al Parlamento europeo.
        Tale, tra sei altre, è il caso della Sardegna e della Valle d'Aosta che, avendo una popolazione decisamente inferiore rispetto a quella delle regioni di cui si compone la circoscrizione elettorale di cui fanno parte, da tempo immemorabile non riescono ad eleggere propri rappresentanti, vedendo in tal modo penalizzate anche le proprie prerogative costituzionali di autonomia.
        La ragione di ciò deve attribuirsi ad una stortura del sistema proporzionale con collegio unico nazionale, che ha al suo interno una circoscrizione con popolazione di molto inferiore alle altre. In funzione di ciò, nel gioco dei resti, come detto, i seggi migrano verso circoscrizioni con maggiore popolazione. Ed all'interno della circoscrizione stessa risultano più facilmente eletti coloro che rappresentano regioni con maggiore popolazione.
        Il meccanismo qui proposto avendo come obiettivo la conservazione del carattere proporzionale e nazionale della consultazione, riequilibra questa stortura, modificando invece le circoscrizioni elettorali nel senso di farle coincidere con le attuali regioni e garantendo a ciascuna circoscrizione l'assegnazione di almeno un seggio.
        In definitiva, si tratta di bilanciare il peso del voto dei cittadini in modo da renderlo in ogni caso significativo.
        Pertanto, si propone anzitutto una modifica all'articolo 2 della legge n. 18 del 1979, con l'inserimento di una clausola di garanzia di effettiva assegnazione di almeno un seggio alla circoscrizione.
        In secondo luogo, si dà corpo a questa modifica, modificando, nel titolo V della predetta legge, relativo allo scrutinio (articolo 21), il meccanismo di riparto dei seggi.
        Il nuovo sistema prevede che, prima di assegnare i seggi a quoziente intero, si scorpori un seggio per ogni circoscrizione nella quale nessuno raggiunga tale quoziente, ovviamente assegnandolo alla lista che ha preso più voti nella circoscrizione.
        E' chiaro pertanto che può accadere che una lista potrà vedersi assegnato un seggio in una circoscrizione dove ha preso meno voti; tuttavia, questo ci appare un male minore rispetto al grossolano difetto di rappresentanza in precedenza segnalato.




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