XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2432
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni. I
capoluoghi di regione sono i capoluoghi delle
circoscrizioni";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: ", di
cui alla tabella A, ";
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Ove dalla ripartizione effettuata ai sensi del quarto
comma non dovesse risultare assegnato a ciascuna
circoscrizione almeno un seggio, questo viene comunque
garantito, sottraendolo, ai fini delle operazioni di cui al
quarto comma, al numero complessivo dei seggi spettante
all'Italia. Conseguentemente ai fini della ripartizione dei
restanti seggi, viene sottratto dal numero degli abitanti
della Repubblica il numero degli abitanti delle circoscrizioni
alle quali è stato garantito un seggio ai sensi del primo
periodo del presente comma".
2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, è soppressa.
Art. 2.
1. All'articolo 21 primo comma, numero 3), secondo
periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole:
"A tal fine" sono inserite le seguenti: ", dopo aver assegnato
il seggio risultante dalle operazioni di cui al quinto comma
dell'articolo 2 alla lista che ha riportato il maggior numero
di voti nella relativa circoscrizione,".