XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2432




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni. I capoluoghi di regione sono i capoluoghi delle circoscrizioni";

                b) al terzo comma sono soppresse le parole: ", di cui alla tabella A, ";

                c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

        "Ove dalla ripartizione effettuata ai sensi del quarto comma non dovesse risultare assegnato a ciascuna circoscrizione almeno un seggio, questo viene comunque garantito, sottraendolo, ai fini delle operazioni di cui al quarto comma, al numero complessivo dei seggi spettante all'Italia. Conseguentemente ai fini della ripartizione dei restanti seggi, viene sottratto dal numero degli abitanti della Repubblica il numero degli abitanti delle circoscrizioni alle quali è stato garantito un seggio ai sensi del primo periodo del presente comma".

        2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è soppressa.


Art. 2.

        1. All'articolo 21 primo comma, numero 3), secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: "A tal fine" sono inserite le seguenti: ", dopo aver assegnato il seggio risultante dalle operazioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 alla lista che ha riportato il maggior numero di voti nella relativa circoscrizione,".



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