XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2424




        Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno presentato, a decorrere dagli anni cinquanta, vari progetti di legge tendenti ad intervenire in una materia alquanto delicata, ma che era giustamente ritenuta meritevole di norme legislative atte a riportare regole precise in un settore che, pur vedendo funzionanti sul territorio nazionale ben quattro case da gioco, non era (e non è!) supportato da alcuna legge che ne prevedesse la presenza e dettasse i criteri di controllo della loro gestione.
        Infatti queste quattro case da gioco sono operanti, pur in presenza degli articoli da 718 a 722 del codice penale che vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi espressamente - come necessario in materia penale - a questo divieto, né, tantomeno, che ne preveda l'esistenza e detti le norme del loro funzionamento.
        Alcuni comuni che intendevano sviluppare l'economia turistica dei loro territori con l'apertura di nuove case da gioco, nel lontano 1969 si associarono dando vita all'Associazione nazionale per l'incremento turistico (ANIT), che oggi associa 21 comuni turistici ed ha sede a Bagni di Lucca e avviarono una serie di iniziative atte a sensibilizzare al problema l'opinione pubblica, la magistratura e soprattutto le forze politiche.
        Nel 1981 due comuni aderenti all'ANIT (Bagni di Lucca e Sorrento) presero alcune iniziative giudiziarie che portarono la magistratura competente a sollevare dubbi di legittimità costituzionale sulle autorizzazioni ministeriali in base alle quali era stata consentita l'apertura dei casinò di San Remo, Venezia e Campione d'Italia e sulla delibera del consiglio regionale della Valle d'Aosta che autorizzava l'apertura del casinò di Saint Vincent.
        Chiamata in causa su questo specifico argomento, la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella quale dichiarava formalmente "(...) mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...) Si impone quindi le necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore". E concludeva: "(...) Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nella ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli da 718 a 722 del codice penale) vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto".
        Decorsi quindici anni da tale sentenza, essendo ormai più che passati i tempi ragionevoli indicati dalla stessa sentenza, tutti i comuni dell'ANIT ripresero nel 1999 una iniziativa che ha portato il tribunale amministrativo regionale di Catania (il più sollecito ad esaminare il ricorso presentato dal comune di Taormina) ad emettere una ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale rilevando profili di legittimità costituzionale nel diniego del Ministero dell'interno all'apertura di un casinò nel territorio del comune suddetto.
        La Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 12 luglio 2001 ha confermato, rafforzandola in maniera inequivocabile, la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985 sentenziando: "Ciò posto, occorre rilevare che appare sempre più grave il problema della situazione normativa concernente le case da gioco aperte nel nostro Paese, la quale è contrassegnata (...) (riporta quanto scritto nella sentenza del 1985) (...)". E conclude: "Se pertanto già nel 1985 la Corte ammoniva che le prospettate esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale andavano soddisfatte "in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto" è del tutto evidente che è ormai divenuto improrogabile - sempre che il legislatore intenda persistere nella politica di deroghe agli articoli 718-722 del codice penale - un intervento legislativo, non essendo più giustificabile un sistema normativo ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale".
        Credo che la Corte non possa dire di più, altro che non voglia emettere una vera e propria censura al Parlamento ed al Governo!
        Ritengo allora che sia, oltre che per i motivi che si andranno successivamente ad elencare, istituzionalmente corretto che il Parlamento voglia finalmente affrontare, con una organica legge di regolamentazione, il problema delle case da gioco avendo una ottica nazionale del problema e dettando norme severe e moderne di gestione e di controllo.
        D'altra parte ormai non sono più possibili ritardi: o si fa la legge organica di regolamentazione o, come dice espressamente la Corte costituzionale, non sono più ammesse deroghe agli articoli 718-722 del codice penale - e quindi "devono" essere revocate anche le deroghe oggi ammesse, che sono quelle delle quattro case da gioco esistenti!
        Diciamo subito che è necessario fare in modo che nelle case da gioco esistenti ed in quelle che verranno autorizzate, la proposta di legge prevede un sistema di regole, di vigilanza e di controlli che impedisca effettivamente di non cadere mai nelle mani della criminalità organizzata e quindi divenire un luogo ove si può anche riciclare denaro sporco. Le quattro case da gioco italiane non sono mai state controllate dalla malavita più o meno organizzata (ed infatti non sono mai stati presi provvedimenti contro sindaci, prefetti, commissari di case da gioco o comunque gestori delle stesse, anche se si sono verificati reati a carico di singoli tecnici di gioco, i croupier, o di funzionari di controllo, fatti comunque sempre possibili per la presenza in ogni ambiente di singole "mele marce"), ma, al contrario di quanto affermato da autorevoli rappresentanti delle Forze dell'ordine e della magistratura, la gestione in questi anni, anche se non sempre cristallina, non ha mai dimostrato la presenza di fatti riconducibili ad attività mafiose.
        La proposta di legge, che prevede la non commistione tra pubblico e privato, ma anzi il controllo incisivo delle istituzioni sul gestore privato (Ministero dell'interno con l'Albo nazionale dei gestori delle case da gioco, articoli 6 e 7; Comitato per il coordinamento e la vigilanza, articolo 10; nucleo speciale di polizia dei giochi, articolo 11; servizio ispettivo comunale, articolo 9, comma 2, lettera e)) e comunque in tutta la filosofia a cui è ispirata, si prefigge come scopo primario quello di porre finalmente sotto controllo il gioco che si svolge nei casinò ed anche quello che si svolge nelle sale corse, negli ippodromi e nelle sale Bingo.
        D'altra parte nel nostro Paese il gioco d'azzardo è stato talmente sponsorizzato dallo Stato, per ovvi motivi di bilancio, che si può dire senza tema di smentite che la stragrande maggioranza dei cittadini gioca ormai abitudinariamente a qualche gioco più o meno riconducibile ai "giochi d'azzardo mascherati" come il "gratta e vinci" (che non è altro che una forma di roulette dove la pallina è sostituita da una "grattata"), il lotto, il Superenalotto, i micidiali videopoker messi a disposizione di tutti, anche dei minorenni, in tutti i bar e locali più o meno attrezzati sparsi in tutto il Paese!
        Ora si sono aggiunte anche le sale Bingo, alle quali poi sembra che verrà concesso di gestire sale attigue con videopoker!
        Tutti giochi indirizzati o comunque alla portata soprattutto dei ceti meno abbienti e magari in età avanzata.
        A questo punto si inserisce tutta la problematica legata al gioco clandestino, delle cosiddette "bische clandestine", che sono una realtà fortemente diffusa in tutto il territorio nazionale e che sono in grado di manovrare, come risulta anche da dati forniti da istituti specializzati a livello nazionale, diverse migliaia di milioni di euro, somme che vengono, normalmente, gestite dalla criminalità organizzata e reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco d'azzardo clandestino.
        Ritengo che una adeguata presenza di case da gioco sul territorio nazionale consentirebbe certamente non di eliminare, ma comunque di ridurre sensibilmente questo odioso fenomeno.
        Vi sono anche, onorevoli colleghi, precisi motivi di ordine economico e sociale a sostegno della necessità di regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il territorio nazionale, le case da gioco, che:

            a) sono un completamento forte dell'offerta turistica e, poiché il turismo è un settore di vitale importanza per la nostra economia, è impensabile che l'Italia continui in questa situazione di forte penalizzazione che la vede circondata da oltre 650 case da gioco presenti negli altri Paesi europei;

            b) possono essere un momento di sviluppo socio-economico e di requilibrio territoriale di aree turistiche che hanno bisogno di incentivazioni;

            c) costituiscono sicuramente una possibilità concreta di creare nuova occupazione: 20 nuove case da gioco vorrebbero dire almeno 5-6 mila nuovi posti di lavoro diretti e quelli indotti, creati dallo sviluppo turistico del territorio interessato, possono essere sicuramente valutati intorno alle 15-20 mila unità.

        La proposta di legge che viene sottoposta all'attenzione del Parlamento risponde pienamente alle problematiche evidenziate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 152 del 1985 e n. 291 del 2001 e, come già detto, prevede norme precise per la gestione ed il controllo delle case da gioco e, tenendo conto dei problemi tecnici e politici emersi in questi ultimi tre lustri, regolamenta in modo organico su scala nazionale:

            1) le quattro case da gioco già presenti, che vengono ricondotte, in tempi ragionevoli ed in modo equilibrato, nell'ambito di applicazione della legge, valida per tutto il settore (articolo 2, comma 5, articolo 5, commi 9 e 10, articolo 8, comma 4, e articolo 9, comma 4);

            2) l'indicazione dei requisiti delle nuove case da gioco (con valenza su tutto il territorio nazionale), che devono essere autorizzate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le regioni o le province autonome competenti per territorio (articolo 1, commi 2 e 3);

            3) la gestione, che viene affidata in concessione, da parte dei comuni interessati, a società private iscritte all'Albo nazionale dei gestori delle case da gioco, quindi con un fortissimo controllo del Ministero dell'interno, che dovrà anche esercitare un incisivo controllo sugli azionisti e sulla gestione in genere (articoli 5 e 6). In questo modo viene risolto il problema del "controllore - controllato" che tanti problemi ha creato sin'oggi: il ruolo del comune concedente ed il momento gestionale vengono chiariti in quanto il comune eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività del gestore, realizzando così la massima trasparenza;

            4) i criteri di gestione, che sono molto precisi e severi, prescrivendo anche l'utilizzo delle moderne tecnologie, addivenendo ad una gestione formalmente e sostanzialmente corretta e rendendo praticamente impossibili eventi penalmente perseguibili (articoli 7, 9, 10 e 11);

            5) un'equa ripartizione dei proventi netti, che coinvolge gli enti locali, le regioni (e con esse tutti i comuni) nonché lo Stato: in questo modo si corrisponde ad un preciso rilievo sollevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 152 del 1985 (articolo 8);

            6) un controllo molto preciso e permanente sulla gestione, che è attribuito al Ministero dell'interno, il quale lo esercita, come già detto, attraverso l'istituzione del Comitato per il coordinamento e la vigilanza (articolo 10) e di un nucleo speciale di polizia dei giochi (articolo 11) la cui attività si estende non solo sui casinò, ma anche sugli ippodromi, nelle sale Bingo, nelle sale scommesse e comunque su tutti i giochi d'azzardo autorizzati;

            7) il riconoscimento dell'attività svolta dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale dei croupier presso il Ministero dell'interno (articolo 12).

        Concludo ribadendo il concetto che ormai dobbiamo provvedere con urgenza a regolamentare l'istituzione di nuove case da gioco (è "improrogabile" ha affermato la Corte costituzionale!).




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