XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2424
Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature
molti parlamentari hanno presentato, a decorrere dagli anni
cinquanta, vari progetti di legge tendenti ad intervenire in
una materia alquanto delicata, ma che era giustamente ritenuta
meritevole di norme legislative atte a riportare regole
precise in un settore che, pur vedendo funzionanti sul
territorio nazionale ben quattro case da gioco, non era (e non
è!) supportato da alcuna legge che ne prevedesse la presenza e
dettasse i criteri di controllo della loro gestione.
Infatti queste quattro case da gioco sono operanti, pur in
presenza degli articoli da 718 a 722 del codice penale che
vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il
territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi
espressamente - come necessario in materia penale - a questo
divieto, né, tantomeno, che ne preveda l'esistenza e detti le
norme del loro funzionamento.
Alcuni comuni che intendevano sviluppare l'economia
turistica dei loro territori con l'apertura di nuove case da
gioco, nel lontano 1969 si associarono dando vita
all'Associazione nazionale per l'incremento turistico (ANIT),
che oggi associa 21 comuni turistici ed ha sede a Bagni di
Lucca e avviarono una serie di iniziative atte a
sensibilizzare al problema l'opinione pubblica, la
magistratura e soprattutto le forze politiche.
Nel 1981 due comuni aderenti all'ANIT (Bagni di Lucca e
Sorrento) presero alcune iniziative giudiziarie che portarono
la magistratura competente a sollevare dubbi di legittimità
costituzionale sulle autorizzazioni ministeriali in base alle
quali era stata consentita l'apertura dei casinò di San
Remo, Venezia e Campione d'Italia e sulla delibera del
consiglio regionale della Valle d'Aosta che autorizzava
l'apertura del casinò di Saint Vincent.
Chiamata in causa su questo specifico argomento, la Corte
costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 152 del 6
maggio 1985, nella quale dichiarava formalmente "(...) mentre
è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di
legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco
aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la
situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è
contrassegnata da un massimo di disorganicità (...) Si impone
quindi le necessità di una legislazione organica che
razionalizzi l'intero settore". E concludeva: "(...) Queste
esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale
(le quali si fanno valere soltanto nella ipotesi che il
legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli da 718 a
722 del codice penale) vanno soddisfatte in tempi ragionevoli,
per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è
detto".
Decorsi quindici anni da tale sentenza, essendo ormai più
che passati i tempi ragionevoli indicati dalla stessa
sentenza, tutti i comuni dell'ANIT ripresero nel 1999 una
iniziativa che ha portato il tribunale amministrativo
regionale di Catania (il più sollecito ad esaminare il ricorso
presentato dal comune di Taormina) ad emettere una ordinanza
di rinvio alla Corte costituzionale rilevando profili di
legittimità costituzionale nel diniego del Ministero
dell'interno all'apertura di un casinò nel territorio
del comune suddetto.
La Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 12 luglio
2001 ha confermato, rafforzandola in maniera inequivocabile,
la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985 sentenziando: "Ciò posto,
occorre rilevare che appare sempre più grave il problema della
situazione normativa concernente le case da gioco aperte nel
nostro Paese, la quale è contrassegnata (...) (riporta quanto
scritto nella sentenza del 1985) (...)". E conclude: "Se
pertanto già nel 1985 la Corte ammoniva che le prospettate
esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale
andavano soddisfatte "in tempi ragionevoli per superare le
insufficienze e disarmonie delle quali si è detto" è del tutto
evidente che è ormai divenuto improrogabile - sempre che il
legislatore intenda persistere nella politica di deroghe agli
articoli 718-722 del codice penale - un intervento
legislativo, non essendo più giustificabile un sistema
normativo ormai superato e sotto diversi profili incoerente
rispetto all'attuale quadro costituzionale".
Credo che la Corte non possa dire di più, altro che non
voglia emettere una vera e propria censura al Parlamento ed al
Governo!
Ritengo allora che sia, oltre che per i motivi che si
andranno successivamente ad elencare, istituzionalmente
corretto che il Parlamento voglia finalmente affrontare, con
una organica legge di regolamentazione, il problema delle case
da gioco avendo una ottica nazionale del problema e dettando
norme severe e moderne di gestione e di controllo.
D'altra parte ormai non sono più possibili ritardi: o si
fa la legge organica di regolamentazione o, come dice
espressamente la Corte costituzionale, non sono più ammesse
deroghe agli articoli 718-722 del codice penale - e quindi
"devono" essere revocate anche le deroghe oggi ammesse, che
sono quelle delle quattro case da gioco esistenti!
Diciamo subito che è necessario fare in modo che nelle
case da gioco esistenti ed in quelle che verranno autorizzate,
la proposta di legge prevede un sistema di regole, di
vigilanza e di controlli che impedisca effettivamente di non
cadere mai nelle mani della criminalità organizzata e quindi
divenire un luogo ove si può anche riciclare denaro sporco. Le
quattro case da gioco italiane non sono mai state controllate
dalla malavita più o meno organizzata (ed infatti non sono mai
stati presi provvedimenti contro sindaci, prefetti, commissari
di case da gioco o comunque gestori delle stesse, anche se si
sono verificati reati a carico di singoli tecnici di gioco, i
croupier, o di funzionari di controllo, fatti comunque
sempre possibili per la presenza in ogni ambiente di singole
"mele marce"), ma, al contrario di quanto affermato da
autorevoli rappresentanti delle Forze dell'ordine e della
magistratura, la gestione in questi anni, anche se non sempre
cristallina, non ha mai dimostrato la presenza di fatti
riconducibili ad attività mafiose.
La proposta di legge, che prevede la non commistione tra
pubblico e privato, ma anzi il controllo incisivo delle
istituzioni sul gestore privato (Ministero dell'interno con
l'Albo nazionale dei gestori delle case da gioco, articoli 6 e
7; Comitato per il coordinamento e la vigilanza, articolo 10;
nucleo speciale di polizia dei giochi, articolo 11; servizio
ispettivo comunale, articolo 9, comma 2, lettera e)) e
comunque in tutta la filosofia a cui è ispirata, si prefigge
come scopo primario quello di porre finalmente sotto controllo
il gioco che si svolge nei casinò ed anche quello che si
svolge nelle sale corse, negli ippodromi e nelle sale
Bingo.
D'altra parte nel nostro Paese il gioco d'azzardo è stato
talmente sponsorizzato dallo Stato, per ovvi motivi di
bilancio, che si può dire senza tema di smentite che la
stragrande maggioranza dei cittadini gioca ormai
abitudinariamente a qualche gioco più o meno riconducibile ai
"giochi d'azzardo mascherati" come il "gratta e vinci" (che
non è altro che una forma di roulette dove la pallina è
sostituita da una "grattata"), il lotto, il Superenalotto, i
micidiali videopoker messi a disposizione di tutti,
anche dei minorenni, in tutti i bar e locali più o meno
attrezzati sparsi in tutto il Paese!
Ora si sono aggiunte anche le sale Bingo, alle quali poi
sembra che verrà concesso di gestire sale attigue con
videopoker!
Tutti giochi indirizzati o comunque alla portata
soprattutto dei ceti meno abbienti e magari in età
avanzata.
A questo punto si inserisce tutta la problematica legata
al gioco clandestino, delle cosiddette "bische clandestine",
che sono una realtà fortemente diffusa in tutto il territorio
nazionale e che sono in grado di manovrare, come risulta anche
da dati forniti da istituti specializzati a livello nazionale,
diverse migliaia di milioni di euro, somme che vengono,
normalmente, gestite dalla criminalità organizzata e
reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più
grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco
d'azzardo clandestino.
Ritengo che una adeguata presenza di case da gioco sul
territorio nazionale consentirebbe certamente non di
eliminare, ma comunque di ridurre sensibilmente questo odioso
fenomeno.
Vi sono anche, onorevoli colleghi, precisi motivi di
ordine economico e sociale a sostegno della necessità di
regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il
territorio nazionale, le case da gioco, che:
a) sono un completamento forte dell'offerta
turistica e, poiché il turismo è un settore di vitale
importanza per la nostra economia, è impensabile che l'Italia
continui in questa situazione di forte penalizzazione che la
vede circondata da oltre 650 case da gioco presenti negli
altri Paesi europei;
b) possono essere un momento di sviluppo
socio-economico e di requilibrio territoriale di aree
turistiche che hanno bisogno di incentivazioni;
c) costituiscono sicuramente una possibilità
concreta di creare nuova occupazione: 20 nuove case da gioco
vorrebbero dire almeno 5-6 mila nuovi posti di lavoro diretti
e quelli indotti, creati dallo sviluppo turistico del
territorio interessato, possono essere sicuramente valutati
intorno alle 15-20 mila unità.
La proposta di legge che viene sottoposta all'attenzione
del Parlamento risponde pienamente alle problematiche
evidenziate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 152
del 1985 e n. 291 del 2001 e, come già detto, prevede norme
precise per la gestione ed il controllo delle case da gioco e,
tenendo conto dei problemi tecnici e politici emersi in questi
ultimi tre lustri, regolamenta in modo organico su scala
nazionale:
1) le quattro case da gioco già presenti, che vengono
ricondotte, in tempi ragionevoli ed in modo equilibrato,
nell'ambito di applicazione della legge, valida per tutto il
settore (articolo 2, comma 5, articolo 5, commi 9 e 10,
articolo 8, comma 4, e articolo 9, comma 4);
2) l'indicazione dei requisiti delle nuove case da gioco
(con valenza su tutto il territorio nazionale), che devono
essere autorizzate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze sentite le regioni o le
province autonome competenti per territorio (articolo 1, commi
2 e 3);
3) la gestione, che viene affidata in concessione, da
parte dei comuni interessati, a società private iscritte
all'Albo nazionale dei gestori delle case da gioco, quindi con
un fortissimo controllo del Ministero dell'interno, che dovrà
anche esercitare un incisivo controllo sugli azionisti e sulla
gestione in genere (articoli 5 e 6). In questo modo viene
risolto il problema del "controllore - controllato" che tanti
problemi ha creato sin'oggi: il ruolo del comune concedente ed
il momento gestionale vengono chiariti in quanto il comune
eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività
del gestore, realizzando così la massima trasparenza;
4) i criteri di gestione, che sono molto precisi e
severi, prescrivendo anche l'utilizzo delle moderne
tecnologie, addivenendo ad una gestione formalmente e
sostanzialmente corretta e rendendo praticamente impossibili
eventi penalmente perseguibili (articoli 7, 9, 10 e 11);
5) un'equa ripartizione dei proventi netti, che
coinvolge gli enti locali, le regioni (e con esse tutti i
comuni) nonché lo Stato: in questo modo si corrisponde ad un
preciso rilievo sollevato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 152 del 1985 (articolo 8);
6) un controllo molto preciso e permanente sulla
gestione, che è attribuito al Ministero dell'interno, il quale
lo esercita, come già detto, attraverso l'istituzione del
Comitato per il coordinamento e la vigilanza (articolo 10) e
di un nucleo speciale di polizia dei giochi (articolo 11) la
cui attività si estende non solo sui casinò, ma anche
sugli ippodromi, nelle sale Bingo, nelle sale scommesse e
comunque su tutti i giochi d'azzardo autorizzati;
7) il riconoscimento dell'attività svolta dagli
impiegati tecnici delle case da gioco (croupier)
attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale dei
croupier presso il Ministero dell'interno (articolo
12).
Concludo ribadendo il concetto che ormai dobbiamo
provvedere con urgenza a regolamentare l'istituzione di nuove
case da gioco (è "improrogabile" ha affermato la Corte
costituzionale!).