XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2424
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case
da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e
clandestino nonché di garantire all'industria turistica
nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri
dell'Unione europea, possono essere istituite sul territorio
nazionale e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale, nuove case da gioco.
2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura
di nuove case da gioco sul territorio nazionale di cui al
comma 1 è attribuita al Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le regioni o
le province autonome che devono indicare comuni:
a) la cui vocazione turistica o termale dell'area
di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture
adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche, o
comuni che siano ubicati in zone a vocazione turistica che
necessitano di incentivazione per la realizzazione di
infrastrutture e di servizi in grado di promuovere
efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del
territorio di insediamento, anche attraverso iniziative di
riequilibrio territoriale;
b) la cui vocazione turistica risulti da data
remota dimostrabile dalla esistenza in loco delle
soppresse aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;
c) che abbiano la disponibilità di un idoneo
complesso immobiliare da destinare a sede della casa da
gioco;
d) che abbiano già ospitato strutture similari o
che abbiano avanzato richiesta per l'istituzione di una casa
da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria
documentata ed avente rilevanza giuridica e storica.
3. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi
della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 70
mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni per
i quali sono state adottate le misure previste dagli articoli
da 142 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Art. 2.
(Procedura di autorizzazione).
1. L'istanza da parte del comune interessato avente i
requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, diretta
all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, deve
essere deliberata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, approvata a
maggioranza assoluta dei membri del consiglio e inoltrata alla
regione o alla provincia autonoma competente a rilasciare il
parere sulla localizzazione ai sensi del citato comma 2
dell'articolo 1, nonché al Ministero dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da
una dettagliata relazione comprovante:
a) il possesso di tutti i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 2;
b) le motivazioni socio-economiche e storiche che
portano il comune a richiedere l'istituzione della casa da
gioco;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche e se
presenti, storico-artistiche, della struttura destinata ad
ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali
modifiche agli strumenti urbanistici vigenti necessarie per la
realizzazione della struttura stessa e per la sua
operatività.
3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma
1, la regione o la provincia autonoma competente, entro il
termine di due mesi, esprime il parere sulla localizzazione e
sulle eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed
edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'interno. La mancata espressione del parere entro il
termine previsto equivale all'espressione di parere
favorevole.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
dell'interno entro tre mesi dall'acquisizione del parere di
cui al comma 3 ed ha durata ventennale a decorrere
dall'apertura al pubblico della casa da gioco.
L'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di
una volta.
5. Per le quattro case da gioco esistenti sul territorio
nazionale le autorizzazioni di rinnovo alla scadenza di quelle
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
hanno durata ventennale.
Art. 3.
(Istituzione di case da gioco periodiche
o stagionali).
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere
rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio
della stessa regione, previa domanda deliberata dai consigli
comunali dei comuni interessati, per l'istituzione di due case
da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno,
secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nella
medesima deliberazione.
2. I comuni designati come sede della casa da gioco
definiscono, con apposita convenzione deliberata dai
rispettivi consigli comunali, i rapporti di compartecipazione
agli utili ed alle attività promozionali e sociali della casa
da gioco.
Art. 4.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato per il
coordinamento e la vigilanza di cui all'articolo 10, può, con
proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare
l'autorizzazione di cui all'articolo 2, in caso di violazione
delle disposizioni di cui alla presente legge o della
concessione o del regolamento di attuazione di cui agli
articoli 5 e 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata
al comune cui è stata revocata prima che sia decorso un
periodo di tempo minimo di cinque anni.
3. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a
violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge o del
regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno, sentito
il presidente della giunta regionale interessata, nomina un
commissario ad acta per la gestione straordinaria della
casa da gioco.
Art. 5.
(Concessione).
1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco sono
affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti
all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 e scelti
attraverso apposita gara pubblica indetta dal comune sulla
base del capitolato generale di cui all'articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che
sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di
obbligazione tra il comune e i medesimi soggetti.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione
di cui al comma 2 del presente articolo e non può cedere ad
altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio e la
gestione della casa da gioco, salvo che per i servizi
accessori non riguardanti l'attività di gioco, dei quali
rimane responsabile.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a
prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori
della casa da gioco di un rappresentante di nomina del comune
con funzioni di presidente, nonché di altri due membri
effettivi, uno di nomina del Ministero dell'interno e uno di
nomina della regione ove ha sede la casa da gioco.
5. Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i soggetti
titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione
o alla provincia autonoma competente ed al Ministero
dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco,
nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa,
relativo all'anno precedente.
6. La concessione ha la durata di dieci anni.
7. In casi eccezionali e per un periodo massimo di dodici
mesi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il
comune può provvedere direttamente all'esercizio e alla
gestione della casa da gioco nelle forme previste dal titolo V
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più
di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da
gioco su tutto il territorio nazionale.
9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della
concessione per la gestione è approvato dal presidente della
giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una
specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, in
conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
10. Per la casa da gioco di San Remo, di Campione d'Italia
e di Venezia, alla scadenza delle autorizzazioni in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell'interno, sentiti i comuni interessati, provvede al
rinnovo dell'autorizzazione in conformità ai princìpi
stabiliti dalla presente legge. Per la ripartizione dei
proventi derivanti dall'attività delle medesime case da gioco,
si provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 8.
Art. 6.
(Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito entro e
non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un apposito Albo nazionale dei
soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione
delle case da gioco, di seguito denominato "Albo".
2. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione
all'Albo, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Tra i
requisiti per l'iscrizione all'Albo sono compresi quelli
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374.
3. Per l'iscrizione all'Albo di società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è
necessario che le azioni o quote siano nominative e comunque
deve essere dimostrata ed individuata la persona fisica
proprietaria finale delle azioni o quote della società.
Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, e
qualsiasi divisione di azioni o quote devono essere
preventivamente comunicati all'Albo e autorizzati dal Ministro
dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni
e vincoli di ogni genere sulle azioni o quote.
4. Ai soggetti iscritti all'Albo si applica l'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
5. E' inibita l'iscrizione all'Albo ai soggetti a cui è
vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nei
Paesi membri dell'Unione europea e negli altri Stati.
Art. 7.
(Capitolato generale).
1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente
le modalità della gara pubblica di cui all'articolo 5,
disciplinando inoltre:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere
al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni
bancarie;
b) i requisiti morali e professionali, ulteriori a
quelli indicati dalla presente legge, nonché le condizioni
finanziarie e patrimoniali che deve possedere il
concessionario;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo
a favore del concessionario da applicare in sede di gara per
l'affidamento, da determinare in relazione alle
caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del
gestore da destinare ad iniziative promozionali e a
manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che
vanno indicate in modo analitico dall'amministrazione comunale
concedente;
e) le ipotesi di revoca della concessione senza
titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario
perda i requisiti necessari per mantenere la concessione o
l'iscrizione all'Albo, ovvero violi le condizioni previste
dalla concessione;
f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in
materia di controlli di cui agli articoli 9, 10 e 11;
g) la composizione della commissione giudicatrice
e aggiudicatrice della gara di appalto della concessione per
la gestione della casa da gioco, in modo da assicurare una
prevalenza di membri estranei al comune ed alla regione o alla
provincia autonoma competenti per territorio.
Art. 8.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al gestore
a seguito del contratto di concessione, sono ripartiti nel
modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da
gioco, con vincolo di destinazione:
1) al potenziamento dei servizi turistici e degli
uffici competenti in materia di informazione e stampa;
2) a manifestazioni di significativa rilevanza nel
mondo musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale
e sportivo;
3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e
delle relative infrastrutture compreso il ripiano dei mutui
eventualmente accesi a tale scopo;
4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità,
acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello
sviluppo turistico nonché al restauro di immobili di interesse
storico e artistico;
5) al finanziamento dei servizi sociali con
particolare riferimento al gioco compulsivo e alle persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio
ha sede la casa da gioco per il finanziamento dei sistemi
turistici di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il
finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e
di fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico
preferibilmente nei comuni limitrofi a quello sede della casa
da gioco, nonché al finanziamento di progetti socialmente
utili con valenza su tutto il territorio regionale
particolarmente per la prevenzione del gioco compulsivo;
c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri
dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze,
per il potenziamento degli organici e l'ammodernamento delle
strutture e delle attrezzature dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di
finanza.
2. I proventi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 sono sottoposti all'obbligo della rendicontazione
distinta e separata nei rispettivi bilanci.
3. Per le finalità di cui al presente articolo le
amministrazioni interessate sono autorizzate a procedere a
nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali
disposizioni di programmazione delle assunzioni ai sensi della
normativa vigente.
4. Le case da gioco di San Remo, di Venezia e di Campione
d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di ripartizione delle entrate ai sensi di quanto
previsto dal presente articolo. Per il riparto dei proventi
della casa da gioco di Saint Vincent, si applica la normativa
vigente.
Art. 9.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
regolamento di attuazione della medesima.
2. Il regolamento di attuazione prevedere, in
particolare:
a) le specie e i tipi di giochi praticati e la
loro specifica regolamentazione nonché i giorni in cui, per
speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare
il gioco;
b) le disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla
disciplina di accesso dei giocatori. In tale ambito deve
essere stabilito che, ferma restando la facoltà del gestore di
non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non
desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano
precedenti penali per associazione a delinquere di stampo
mafioso o per usura, o per i reati che comportano la perdita
del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è comunque
vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune
sede della casa da gioco;
c) le disposizioni particolari sui criteri della
gestione e del controllo all'interno della casa da gioco,
prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo
video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui sono
praticati i giochi e sui tavoli da gioco;
d) le modalità di svolgimento per le operazioni di
cambio di assegni, di valuta estera o altro, nonché di
anticipazione, da praticare ad un tasso d'interesse non
superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì
solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione
di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1933 del codice civile. La autorizzazione
relativa all'esercizio della predetta attività deve essere
preventivamente concessa dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale
al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità
della gestione, sullo svolgimento del gioco, sugli incassi e
sulla loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono
essere accettati dal gestore e fare parte integrante della
convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 5.
3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco
ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine di tre mesi
dall'indizione della gara di appalto, adottare con delibera
del consiglio comunale il regolamento di attuazione,
prevedendo eventuali norme più restrittive che le particolari
caratteristiche del proprio territorio rendano opportune.
4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i
controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla
regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri
fissati dal regolamento di attuazione.
Art. 10.
(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).
1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge è istituito presso il Ministero
dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza
(CCV) delle attività previste dalla presente legge, con
compiti di indirizzo, di coordinamento e, avvalendosi anche
del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo
11, di controllo dell'attuazione delle norme della medesima
legge.
2. Il CCV è nominato con decreto del Ministro dell'interno
ed è composto da un suo rappresentante, con funzioni di
presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze, da un rappresentante della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani, dal responsabile del nucleo speciale di
polizia dei giochi di cui all'articolo 11, dal presidente
dell'Albo e dal presidente dell'Albo nazionale dei
croupier di cui all'articolo 12.
3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola
casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alla
seduta del CCV il sindaco del comune sede della casa da gioco
interessata e il presidente della società di gestione;
analogamente, nel caso di problemi specifici del personale
delle case da gioco, devono essere chiamati a partecipare i
rappresentanti delle associazioni sindacali di settore
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 11.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, è istituito il nucleo speciale di
polizia dei giochi, composto da personale specializzato della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, con compiti specifici di prevenzione, di
informazione e di polizia giudiziaria per il controllo
dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da
gioco, delle sale Bingo e di tutti i giochi autorizzati.
2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di cui al comma
1, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco
clandestino, il nucleo speciale di polizia dei giochi può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per
fini di indagini e di accertamento;
b) verificare per conto dell'Albo le qualifiche e
le qualità finanziarie di tutti i soci e amministratori delle
società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di
quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla
gestione di case da gioco;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche
dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
delle società che gestiscono case da gioco, sale Bingo e sale
giochi e scommesse e comunque tutte le aziende e le persone
coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di
case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o di qualunque
altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.
3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco,
comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente
articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai
fini fiscali contro la stessa.
4. Il nucleo speciale di polizia dei giochi è affiancato
da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere composto
anche da specialisti esterni, i cui compiti essenziali sono il
controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi
consentiti, in collaborazione con il servizio ispettivo
comunale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e),
nonché la verifica ed il controllo dei bilanci e dei libri
sociali delle società concessionarie, anche per gli effetti
del comma 3 dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia dei
giochi ed il gruppo tecnico-amministrativo hanno libero
accesso a tutte le case da gioco, ed a qualsiasi dato
contabile e amministrativo ritenuto necessario.
Art. 12.
(Albo nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupier).
2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria,
stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le
modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, di
sospensione e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
croupier sono definiti attraverso apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale,
da stipulare fra le parti di cui al comma 2.
Art. 13.
(Case da gioco sulle navi).
1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco
sulle navi appartenenti ai soggetti italiani iscritti al
Registro internazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le società
armatoriali interessate devono richiedere apposita
autorizzazione al Ministero dell'interno che la rilascia
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di
quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli
impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono
determinate da apposite norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 12.
Art. 14.
(Disposizioni comuni e regime fiscale).
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
3. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente
costituiscono, a tutti gli effetti, entrata di natura
pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate
tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1^
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488.
4. Il trattamento dei proventi di cui al comma 1 si
applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.
5. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane
sono esenti da imposte.
Art. 15.
(Incompatibilità)
1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni sedi di
casa da gioco ed i loro congiunti, parenti ed affini sino al
quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai
soggetti gestori delle case da gioco, né assumere incarichi e
appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da
gioco se non sono decorsi almeno due anni dalla data di
cessazione dalla carica o dal servizio.
2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni
direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case
da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti
in linea retta sono ineleggibili alle cariche di sindaco, di
assessore e di consigliere dei comuni sede della casa da
gioco, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della
causa di ineleggibilità.
Art. 16.
(Sanzioni penali).
1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai
giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.