XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2419
Onorevoli Colleghi! - La legge 27 marzo 1991, n. 257,
ha stabilito la cessazione dell'impiego dell'amianto e di
qualsiasi tipo di prodotto che lo contenga. Per qualche
decennio rimarranno ancora gruppi ristretti di lavoratori
impegnati nel lavori di bonifica delle aree interessate
dall'inquinamento da amianto, in aggiunta a quei lavoratori
che sono stati esposti in passato con continuità al rischio di
contaminazione da amianto, in seguito ad un rapporto di lavoro
continuativo a contatto con tale sostanza. In entrambi i casi,
la legge tutela la salute di questi lavoratori con misure di
prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria che sono a
carico dei datori di lavoro.
Per quei lavoratori che sono stati esposti a rischio di
contaminazione da amianto, i quali abbiano interrotto il
rapporto di lavoro con le imprese nelle quali esisteva tale
rischio, pur prevedendosi ai sensi del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, e del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, la continuazione della sorveglianza sanitaria,
nessuna norma individua a carico di chi debba essere espletata
tale attività. Di fatto, oggi i lavoratori che furono esposti
all'amianto non hanno alcuna tutela sanitaria per il rischio
specifico. La presente proposta di legge si propone pertanto
di colmare questo vuoto legislativo.
L'importanza di tale intervento legislativo deriva dalla
assoluta necessità di contrastare il diffondersi delle
patologie neoplastiche e non neoplastiche conseguenti
all'esposizione all'amianto. In Italia c'è stato un raddoppio
di casi di mesotelioma all'inizio degli anni novanta rispetto
all'inizio degli anni ottanta e si prevede che questa
"epidemia di tumori" continuerà per altri 10-15 anni in
rapporto al massiccio uso di amianto che è stato fatto negli
anni passati. Anche se a livello epidemiologico la
sorveglianza sanitaria fallisce nel prevenire i tumori, a
livello del singolo paziente la diagnosi precoce è sempre
utile per un possibile miglioramento della sopravvivenza. Per
quanto riguarda le patologie non neoplastiche, sia l'asbestosi
parenchimale che pleurica sono evolutive anche dopo la
cessazione del rischio e quindi risulta indispensabile seguire
nel tempo questa evoluzione; esiste poi una associazione tra
presenza delle patologia non neoplastica e sviluppo del
tumore.
In moltissimi casi, gli ex esposti ad amianto si trovano a
vivere realtà lavorative con evasione degli obblighi di tutela
tra cui quello della sorveglianza sanitaria. Con la presente
iniziativa legislativa sarà pertanto possibile:
scoprire nuove patologie professionali con l'innesco
delle conseguenti procedure di indennizzo da parte
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL);
scoprire situazioni lavorative non note agli organi di
prevenzione e vigilanza;
individuare eventuali responsabilità.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge vengono
precisate alcune definizioni: in particolare, viene stabilito
che per ex esposto ad amianto si intende fare riferimento a
quei soggetti che siano stati esposti al rischio di
contaminazione per un periodo di tempo di almeno dieci anni.
Tale scelta temporale deriva dal fatto che dalla letteratura
risulta essere questo il tempo minimo medio di esposizione per
la possibile insorgenza di patologie asbesto correlate; esiste
però la possibilità che esposizioni intensissime per periodi
più brevi di dieci anni diano ugualmente origine a malattie da
amianto, o che esposizioni bassissime e saltuarie anche per
periodi di dieci anni non siano significative. Per questo
motivi, è previsto che i servizi di prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle aziende sanitarie
locali valutino le eccezioni caso per caso. Gli SPSAL sembrano
i soggetti ideali a cui affidare questo compito in quanto
hanno le necessarie competenze ambientali, di medicina del
lavoro ed ispettive.
Si rileva, infine, che il numero dei soggetti ex esposti
all'amianto appare di entità modesta al punto da non
richiedere ulteriori costi aggiuntivi a carico del Servizio
sanitario nazionale.