XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2419
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) servizio di prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro (SPSAL), il dipartimento del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 7-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1991, n. 502, e successive
modificazioni;
b) ex esposto ad amianto, il soggetto che ha
interrotto il rapporto di lavoro con l'impresa nella quale
esisteva il rischio di contaminazione da amianto e che ha
lavorato amianto o materiali contenenti amianto per almeno
dieci anni. Per i soggetti che anno subito l'esposizione per
periodi inferiori, ma a dosi elevate, č ammessa la facolta di
fare richiesta allo SPSAL per il riconoscimento della
condizione di ex esposto ad amianto. La presente definizione
si applica esclusivamente ai fini della sorveglianza
sanitaria;
c) sorveglianza sanitaria, gli accertamenti
sanitari effettuati con protocollo e periodicitā previsti
dagli articoli 157 e 160 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 21 gennaio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12
febbraio 1987.
Art. 2.
(Sorveglianza sanitaria).
1. Al fine della tutela della salute degli individui e
nell'interesse della collettivitā, gli ex esposti ad amianto
hanno diritto alla sorveglianza sanitaria a carico del
Servizio sanitario nazionale.
2. La sorveglianza sanitaria a favore degli ex esposti ad
amianto č effettuata da medici competenti degli SPSAL e, in
caso di giustificata indisponibilitā, dai medici competenti
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.
3. La sorveglianza sanitaria viene effettuata su base
volontaria dopo che al lavoratore sono stata fornite le
informazioni previste dall'articolo 29, comma 4, del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277. A tale fine lo SPSAL
promuove l'informazione a favore dei soggetti ex esposti ad
amianto che non sono mai stati sottoposti alla sorveglianza
sanitaria ovvero non hanno ricevuto le informazioni di cui
all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 277 del
1991.
4. La sorveglianza sanitaria si attiva mediante semplice
richiesta allo SPSAL territorialmente competente esibendo la
documentazione atta a comprovare la condizione di ex esposti
ad amianto; nei casi controversi o dubbi per esposizioni
saltuarie o indirette lo SPSAL decide sulla sussistenza della
condizione di ex esposto ad amianto dopo avere espletato le
opportune indagini.