XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2418
Onorevoli Colleghi! - Gli effetti dell'amianto sulla
salute sono ampiamente documentati. La respirazione di fibre
di asbesto può determinare malattie diverse, tutte comunque
caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l'inizio
dell'esposizione e la comparsa della malattia. Questo
intervallo, chiamato "tempo di latenza", è in genere di
decenni. Il rischio per la salute è direttamente legato alla
quantità ed al tipo di fibre malate, alla oro stabilità
chimica, ed ad una predisposizione personale a sviluppare la
malattia. Le malattie principali che possono essere provocate
dall'asbesto sono: l'asbestosi, malattia respiratoria cronica
legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare una
cicatrizzazione (fibrosi) del tessuto polmonare; il
mesotelioma, un tumore maligno che può colpire le membrane
sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi
addominali (peritoneo); il carcinoma polmonare, un tumore
maligno e i tumori dei tratto gastro-intestinale, della
laringe e di altre sedi. Ovviamente, i soggetti più esposti
sono i lavoratori che per anni sono stati a contatto con
sostanze contenenti amianto e per i quali i rischi di
contrarre alcune delle patologie evidenziate sono molto più
elevati. A tutela di questi lavorati è stata varata la legge
27 marzo 1992, n. 257, con la quale si è finalmente giunti
alla cessazione delle produzioni contenenti amianto.
L'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, dispone le misure
per il riconoscimento del carattere usurante di queste
lavorazioni, individuando nel moltiplicatore 1,5 la misura di
maggiorazione contributiva ai fini del raggiungimento
anticipato del pensionamento per i lavoratori esposti. Il
limite della norma citata deriva dal fatto che i benefìci
pensionistici vengano riconosciuti ai soli lavoratori che
abbiano prestato opera per più di dieci anni in queste
attività a rischio.
Verificato che il mesotelioma, il cui tempo di latenza é
valutato scientificamente sui venti-trenta anni, insorge
indipendentemente dalla temporalità dell'esposizione
all'amianto, si propone con l'unico articolo della presente
proposta di legge l'abrogazione del tetto dei dieci anni
previsto dal citato articolo 13 per consentire l'applicazione
dei benefici previdenziali a tutti i lavoratori esposti a
questo cancerogeno, superando anche i problemi di
costituzionalità che si frappongono a quanti non vedano
riconosciuta questa provvidenza avendo un'anzianità di
servizio anche di pochi mesi inferiore al tetto stabilito.
Con la soppressione che si propone, il moltiplicatore 1,5
previsto al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del
1992 si applicherebbe a qualsiasi periodo di esposizione
all'amianto poiché non sono soggetti a rischio esclusivamente
coloro che hanno oltre dieci anni di esposizione, ma tutti gli
esposti, come la letteratura scientifica dimostra in modo
inoppugnabile.