XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2418
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, le parole:
"per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse.