XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2418




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse.



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