XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2415
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si è inteso considerare il fenomeno dell'abuso sui minori con
una regolamentazione ad ampio spettro.
Appare infatti evidente la necessità di intervenire sia
con modifiche ai codici penale e di procedura penale sia con
norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia
sia, in fine, con norme volte a promuovere, da parte degli
operatori che forniscono l'accesso a INTERNET, il rispetto di
codici deontologici allo scopo di una navigazione sicura.
In particolare, l'articolo 1 intende condannare un
fenomeno deprecabile e purtroppo frequentemente riscontrato,
consistente nell'esaltazione delle pratiche pedofile,
propagandate soprattutto mediante il mezzo telematico. Non è
infatti più tollerabile, sotto le spoglie di una malintesa
libertà di pensiero, che si diffondano idee e costumi contrari
alla morale comune.
L'articolo 2 elimina l'alternatività della pena
(reclusione o multa) nei confronti dei "clienti" (coloro che
in cambio di denaro o di altra utilità economica compiono atti
sessuali con minori tra i 14 e i 16 anni di età).
L'articolo 3 mira a riformare l'articolo 600-ter del
codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge n. 269
del 1998, nel senso di sostituire al dolo specifico previsto
in materia di pornografia minorile, il dolo generico che
prescinde dalle finalità per cui si commette il reato ed è
quindi più facile da provare.
L'articolo 4 prevede la trasformazione del reato di
detenzione di materiale pornografico da delitto a
contravvenzione, meno grave sì, ma anche meno difficile da
provare relativamente all'elemento psicologico dell'agente (il
dolo in tale caso è presunto).
Con l'articolo 5 si è inteso colmare una lacuna
dell'articolo 600-quinquies del codice penale,
introdotto dall'articolo 5 della legge n. 269 del 1998,
prevedendo la punibilità anche di chi partecipa a iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile e non solo di coloro che le organizzano.
L'articolo 6 contiene una misura di carattere procedurale
in quanto la comunicazione della notizia di reato va adeguata
e prevista per ogni reato che offenda la libertà personale del
minore e deve essere fatta al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni e non al tribunale, perché
è questi ad avere il potere di iniziativa per la tutela della
salute psicologica del minore e non il tribunale. Ciò sia in
ossequio ai princìpi generali, già espressi dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988
sia alle modifiche introdotte all'articolo 9 della legge n.
184 del 1983 (legge sull'adozione) dall'articolo 9 della legge
n. 149 del 2001, sia in fine, in ossequio al principio
espresso dal novellato articolo 111 della Costituzione.
D'altra parte non si comprende quale potrebbe essere
l'utilizzo che il tribunale possa fare delle notizie trasmesse
se non quello di trasmetterle al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni per le proprie richieste
in ordine a provvedimenti a tutela del minore.
Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono norme di carattere
procedurale volte a una più efficace tutela del minore nel
corso dei procedimenti penali che lo riguardano. In
particolare, l'articolo 9 stabilisce che per tutti i reati di
cui è vittima un minore l'esame della vittima debba avvenire,
su richiesta del minore stesso o del suo difensore, mediante
l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto
citofonico.
Gli articoli 10 e 11 sono diretti ad evitare lo
spezzettamento delle indagini in più luoghi, la
indeterminatezza ovvero l'incertezza del giudice competente e,
in fine, ad evitare una dispersione delle competenze
dell'ufficio del pubblico ministero che, avendo per primo
iscritto il fatto nel registro di cui all'articolo 335 del
codice di procedura penale, quanto meno ha dimostrato una
maggiore attenzione al fenomeno.
Con l'articolo 12 si sono estesi i casi di arresto
obbligatorio in flagranza, che può essere consentito anche nei
confronti di minori.
L'articolo 13 costituisce l'aspetto forse più
significativo dell'intera proposta di legge, in quanto intende
escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento sia per
i clienti, sia per coloro che in vario modo distribuiscono o
divulgano materiale pedopornografico. Si tratta infatti di
ipotesi di reato talmente odiose da non meritare alcuna
possibilità di uno sconto di pena.
L'articolo 14 sancisce misure dirette alla prevenzione dei
crimini connessi con il fenomeno della pedofilia, prevedendo
trattamenti di sostegno per i condannati e gli indagati. Tali
trattamenti potranno essere psicoterapeutici,
neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma
di recupero stabilito dal magistrato di sorveglianza, presso
lo stesso carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri
convenzionati pubblici e privati. Si è altresì ritenuto di
prevedere che a tali trattamenti possano essere ammesse anche
le persone indagate per reati di pedofilia in considerazione
del convincimento ormai maturato per cui le pulsioni che
inducono a condotte pedofile debbano essere curate.
L'articolo 15 prevede che il condannato per reati di
pedofilia, al momento della messa in libertà, debba comunicare
al magistrato di sorveglianza quale sarà la sua residenza o
dimora nonché ogni eventuale cambiamento. Tale norma, da
applicare con le doverose cautele, può costituire anch'essa un
valido strumento di prevenzione, in quanto di tali spostamenti
potrà essere informata l'autorità di pubblica sicurezza.
L'articolo 16 mira ad assicurare una tempestiva
segnalazione delle situazioni di disagio minorile,
introducendo nelle scuole équipe interdisciplinari,
composte da un pediatra, un assistente sociale e uno
psicologo.
L'articolo 17 stabilisce obblighi a carico dei fornitori
delle reti telematiche che da un lato permettano una
navigazione più sicura in INTERNET, dall'altro agevolino la
identificazione di coloro che commettono illeciti in rete
anche con l'adozione obbligatoria, da parte degli stessi
provider, di codici di autoregolamentazione. Il rispetto
dei codici è assicurato dall'apposizione di uno specifico
logo e il mancato rispetto delle norme deontologiche può
comportare la revoca dell'autorizzazione, sulla base delle
norme contenute nel regolamento di attuazione previsto
dall'articolo 18 della proposta di legge.