XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2415
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Apologia di reato).
1. Dopo l'articolo 529 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 529-bis. - (Apologia di reato).- Chiunque,
anche con il mezzo telematico, induce altri a ritenere leciti
i rapporti sessuali con minorenni è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a tremila
euro".
Art. 2.
(Prostituzione minorile).
1. All'articolo 600-bis del codice penale, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i
quattordici ed i sedici anni, in cambio di danaro o di altra
utilità economica, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il
fatto è persona minore degli anni diciotto".
Art. 3.
(Pornografia minorile).
1. All'articolo 600-ter, primo comma, del codice
penale, le parole: "Chiunque sfrutta minori degli anni
diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di
produrre materiale pornografico" sono sostituite dalle
seguenti: "Chiunque impiega minori degli anni diciotto in una
esibizione pornografica o per produrre materiale
pornografico".
Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico).
1. L'articolo 600-quater del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 600-quater- (Detenzione di materiale
pornografico) - Chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 600-ter, detiene materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori degli anni diciotto è punito con l'arresto fino a tre
anni e con l'ammenda non inferiore a cinquemila euro".
Art. 5.
(Partecipazione a iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile).
1. All'articolo 600-quinquies del codice penale è
aggiunto, in fine, seguente comma:
"Chi partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore
a duemila euro".
Art. 6.
(Comunicazione al tribunale per i minorenni).
1. All'articolo 609-decies del codice penale, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Per i delitti previsti dalla presente sezione, commessi
in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà
notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni competente per territorio in relazione alla
residenza, o al domicilio ovvero al luogo di temporaneo
soggiorno del minore".
Art. 7.
(Requisiti della prova in casi particolari).
1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, le parole: "primo comma," sono
soppresse.
Art. 8.
(Casi in cui si procede a porte chiuse).
1. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono
inserite le seguenti: "600-quater,".
Art. 9.
(Esame diretto e controesame dei testi).
1. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il
comma 4-ter è sostituito dal seguente:
"4-ter. Quando si procede per i reati in cui è
vittima un minore, l'esame del minore viene effettuato, su
richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro
specchio unitamente ad un impianto citofonico".
Art. 10.
(Competenza territoriale per i reati commessi mediante
l'utilizzo di mezzi telematici di comunicazione).
1. All'articolo 8 del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Se si tratta di reati commessi mediante
l'utilizzo di mezzi di comunicazione telematica è competente
il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia
di reato ai sensi degli articoli 330 e seguenti, nel registro
previsto dall'articolo 335".
Art. 11.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura
penale).
1. All'articolo 51 del codice di procedura penale, il
comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis
e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis,
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i
reati previsti dagli articoli 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, le funzioni indicate al comma 1, lettera a),
del presente articolo, sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
Art. 12.
(Arresto obbligatorio in flagranza).
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura
penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) delitto di riduzione in schiavitù previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile
previsto dall'articolo 600-ter, commi primo, secondo,
terzo e quarto e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-quinquies del codice penale".
2. All'articolo 23, comma 1, delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 2,
lettere" è inserita la seguente: "d),".
Art. 13.
(Esclusione dell'applicazione della pena su
richiesta).
1. Agli imputati per i reati di cui agli articoli
600-bis, secondo comma, e 600-ter, terzo comma,
del codice penale non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale.
Art. 14.
(Trattamento di sostegno per i condannati e gli
indagati).
1. I condannati per i reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale,
sono ammessi a speciali trattamenti psicoterapeutici,
neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma
di recupero definito dal magistrato di sorveglianza. Tali
trattamenti possono essere organizzati all'interno del carcere
giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati
pubblici e privati.
2. Ogni indagato per i reati di cui al comma 1 può
chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di
essere sottoposto ai trattamenti di riabilitazione di cui al
medesimo comma.
3. La sottoposizione volontaria ai trattamenti di
riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è valuta dal giudice ai
fini della concessione delle attenuanti di cui all'articolo
62-bis del codice penale, nonché al fine della
concessione dei benefìci di cui agli articoli 30, 47 e 48
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
Art. 15
(Comunicazione delle generalità dei condannati).
1. Il condannato per i reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale
deve, al momento della messa in libertà, comunicare al
magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua
residenza, nonché la sua dimora, qualora non coincidente con
la prima.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ad ogni cambiamento di residenza o dimora.
3. L'autorità giudiziaria, valutate le circostanze, può
dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei
luoghi di cui ai commi 1 e 2.
4. All'articolo 118 del codice di procedura penale, al
comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dei reati previsti nel libro II, titolo XII, capo
III, sezione II, del codice penale commessi in danno di
minorenni".
Art. 16
(Funzione di prevenzione, sostegno e tempestiva
segnalazione delle situazioni di disagio minorile).
1. Al fine di contrastare il disagio minorile, gli
istituti scolastici devono, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, stipulare speciali convenzioni per introdurre
nelle scuole équipe interdisciplinari composte da un
pediatra, un assistente sociale e uno psicologo.
2. Alla équipe interdisciplinare di cui al comma 1
sono attribuite funzioni di prevenzione, sostegno e tempestiva
segnalazione di ogni tipo di situazione a rischio riguardante
i minori.
3. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati i
componenti dell'équipe interdisciplinare di cui al comma
1 possono avvalersi della collaborazione delle aziende
sanitarie locali presenti sul territorio.
4. All'équipe interdisciplinare di cui al comma 1
sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
a) individuare qualsiasi tipo di situazione di
disagio minorile presente negli istituti scolastici;
b) concordare, con il responsabile dell'istituto
scolastico e i docenti, le iniziative e gli strumenti più
idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;
c) stabilire incontri con le famiglie dei minori
che versano in situazioni di disagio, al fine di concordare
anche con loro le misure più idonee da adottare.
Art. 17
(Obblighi dei fornitori di accesso alle reti
telematiche).
1. Gli operatori che forniscono l'accesso alle reti
telematiche conservano per cinque anni i file log a
disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia
richiesta. Il contenuto minimo dei file e le modalità
della loro conservazione sono definiti dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli
operatori, previa verifica del rispetto delle norme per la
salvaguardia della riservatezza da parte del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Gli operatori di cui al comma 1 si dotano di codici di
autoregolamentazione recanti, altresì la definizione di
criteri, obblighi e responsabilità diretti a impedire la
diffusione di contenuti illeciti anche in considerazione delle
possibilità offerte dalla tecnologia.
3. L'osservanza delle norme del codice di
autoregolamentazione di cui al comma 2 è certificata tramite
l'apposizione di uno specifico logo sulla pagina
iniziale del provider, ai sensi delle norme stabilite
nel regolamento di cui all'articolo 18. Tale regolamento
determina altresì le ipotesi di revoca del provvedimento di
assegnazione del logo ovvero di decadenza
dall'autorizzazione in caso di ripetute violazioni del codice
di autoregolamentazione.
4. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a
subordinare le proprie offerte contrattuali all'accettazione
dei princìpi e delle condizioni stabiliti dai codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2.
Art. 18
(Disposizioni regolamentari per garantire una navigazione
sicura in INTERNET).
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, con regolamento da emanare ai sensi del
comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce le misure per la compilazione, l'aggiornamento e la
conservazione di programmi filtro in grado di impedire
l'accesso alle pagine telematiche aventi contenuto
pedopornografico e le misure per la promozione di sistemi
diretti a garantire una navigazione sicura in INTERNET.
2. Il Ministro delle comunicazioni assicura la più ampia
diffusione alle misure previste dal regolamento di cui al
comma 1.