XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2413




        Onorevoli Colleghi! - La prima premessa della proposta di legge costituzionale consiste nell'assunto - ormai generalmente condiviso - che sia necessario correggere il bicameralismo "perfetto" vigente in Italia. L'assoluta parità delle due Camere, riscontrabile non solo per ciò che riguarda funzioni e prerogative ma anche per quanto attiene al tipo di rappresentanza del corpo elettorale che si realizza in entrambe le ipotesi, rende il caso italiano del tutto singolare nel panorama offerto dalle altre democrazie e determina in ogni caso il rischio che il secondo ramo del Parlamento si risolva in una superfetazione inutile (o troppo scarsamente vantaggiosa), dando luogo anzi ad un complicato doppione.
        In questa luce, però, rimane maggioritaria l'opinione che la riforma del Parlamento non vada condotta alle estreme conseguenze, sopprimendo senz'altro il Senato della Repubblica. La tradizionale ripartizione del Parlamento in due rami deve essere invece mantenuta, limitandosi a differenziare le rispettive funzioni e - prima ancora - la natura e i congegni della rappresentanza politica facente capo ad ognuna delle due Assemblee. Di più: occorre che il Senato della Repubblica conservi, pur dopo la riforma, un ruolo forte e spiccato. Qualora la seconda Camera venisse differenziata dalla prima attraverso una rilevante riduzione dei suoi poteri attuali, si cadrebbe, infatti, nel pericolo opposto a quello registrabile in Italia, consistente nel mettere in crisi la stessa formula bicamerale.
        Tali sono dunque i postulati sui quali si basa l'idea di trasformare il Senato della Repubblica in una Camera di rappresentanza mista, parte popolare a suffragio diretto e parte territoriale.
        La ratio di un bicameralismo differenziato che in parte rifletta le articolazioni territoriali dello Stato si ritrova nei princìpi fondamentali della stessa Costituzione, all'articolo 5, dove si stabilisce che "la Repubblica (...) riconosce e promuove le autonomie locali".
        Fra i singoli articoli del disegno di legge, spiccano quelli rispettivamente dedicati alla composizione ed alle funzioni della seconda Camera, che dovrebbero sostituire gli articoli 58 e 70 della Costituzione.
        Il problema centrale, che si deve risolvere nel configurare una nuova Camera alta, nasce infatti dall'ovvia esigenza di rendere congrue la rappresentanza e le componenti della Camera stessa rispetto ai compiti che in ogni caso le sono affidati. Ora, come già si notava, non potrà non trattarsi di attribuzioni di grande rilievo, tali da giustificare la conservazione della formula bicamerale. Non basterebbe allo scopo prevedere che il Senato della Repubblica resti competente ad approvare le sole leggi attuative del titolo V della Costituzione; e non sarebbe neppure adeguata una revisione costituzionale che attribuisse al Senato della Repubblica la sola approvazione delle leggi costituzionali ed elettorali. Occorre, al contrario, che la Camera alta continui a formare un'assemblea specializzata nell'opera di perfezionamento della legislazione: con particolare riferimento a tutte le "grandi leggi", l'insieme delle quali trascende di gran lunga sia l'attuazione del titolo V della Costituzione, sia la materia costituzionale e quella elettorale.
        In questa prospettiva, tuttavia, non sarebbe congruo prevedere che il Senato della Repubblica venga interamente costituito dai consigli regionali (o anche, eventualmente, dai consigli provinciali e comunali). Il novero delle "grandi leggi" eccede, evidentemente, la legislazione statale ordinaria interessante i rapporti fra il potere centrale ed i poteri locali: con la conseguenza che si rende necessario immaginare, appunto, una rappresentanza mista, coerente con la varietà dei compiti da affidare al Senato, una volta che lo si concepisca quale "Camera delle Istituzioni". Si spiega in tale senso il nuovo testo dell'articolo 58 che stabilisce che i senatori sono eletti per metà a suffragio universale e per l'altra metà dai consigli regionali.
        Il primo comma dell'articolo 58 non chiarisce quali siano i soggetti eleggibili da parte di ciascun consiglio regionale; ma, per ciò stesso, si affida anche in tale senso alla regola generale fissata nel terzo comma, per cui l'elezione può concernere qualunque elettore che abbia compiuto il quarantesimo anno di età. Rimane aperta, però, l'ipotesi che l'elettorato passivo concernente la quota spettante ai consigli regionali vada invece ristretto, in modo da rendere più saldo il nesso fra i senatori in questione e gli enti autonomi territoriali: il che potrebbe venire realizzato, sia prevedendo che possano essere eletti i soli consiglieri comunali in carica, sia anche estendendo l'elettorato passivo ai consiglieri comunali e provinciali di ciascuna regione.
        Quanto alla definizione dei compiti del nuovo Senato, si tratta di una problematica comune a tutti i progetti di riforma del sistema bicamerale che non intendono proporre la soppressione della Camera alta: comune, in particolar modo, è l'esigenza di individuare una serie di leggi che richiedano comunque l'esercizio collettivo della funzione legislativa, attualmente imposto dall'articolo 70 della Costituzione per l'intera legislazione statale ordinaria. Ma l'obiettivo non sembra raggiunto in modo soddisfacente da nessuna delle proposte di riforma sin qui presentate, che tendono tutte - nonostante l'estrema varietà dei sistemi rispettivamente previsti - a ridurre in maniera eccessiva il nucleo delle leggi implicanti necessariamente l'esame e l'approvazione di entrambe le Camere. La presente proposta, al contrario, si fonda sulla premessa testé ricordata, per cui l'esercizio collettivo della funzione legislativa deve essere richiesto con riferimento ad ogni legge ordinaria destinata a modificare la Costituzione. Ed ogni atto legislativo del genere viene in tal modo a coincidere con una sorta di "legge organica", differenziata dalla restante legislazione statale per l'aggravato ed apposito procedimento formativo di essa.
        Con questi criteri, il nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione riafferma in primo luogo che "la funzione legislativa spetta al Parlamento" e non al Governo (salve le eccezioni al principio di separazione dei poteri, introdotte nel seguito della Carta costituzionale). Tuttavia, la conforme approvazione di ambedue le Camere del Parlamento stesso continua ad essere imposta per le sole leggi ordinarie di rilievo costituzionale riguardanti da un lato l'ordinamento della Repubblica e d'altro lato i rapporti fra gli individui e le autorità. Nel primo senso, il secondo comma dell'articolo 70 considera le leggi indispensabili per il funzionamento degli organi e degli altri apparati costituzionalmente previsti, per l'esercizio delle loro funzioni, per l'attuazione dei referendum, per l'attuazione del titolo V e per l'approvazione degli statuti speciali; e ciò, servendosi sempre di locuzioni rintracciabili nel testo della Costituzione, salve soltanto le recenti "leggi finanziarie" e salve le leggi di "esecuzione dei trattati", che la giurisprudenza costituzionale è tuttavia costante nel riconnettere alle rispettive leggi di autorizzazione. Nel secondo senso, il terzo comma dell'articolo 70 privilegia l'attuazione del disegno costituzionale riguardante i rapporti civili ed etico-sociali, tenuto conto sia dell'intrinseca importanza di tali normative sia dei loro nessi con i vari ordinamenti autonomi (come si verifica, con particolare evidenza, nel caso della tutela della salute); si aggiungono però, oltre all'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, le tematiche delle minoranze linguistiche (particolarmente rilevanti per certe regioni ad autonomia differenziata) e delle confessioni religiose (che fanno corpo con la disciplina costituzionale dei rapporti civili).
        In ogni altro campo, viceversa, il procedimento legislativo diviene monocamerale e ricade nella generale competenza della Camera dei deputati. Ma resta salva - ai sensi dell'articolo 72, quinto comma, introdotto dalla presente proposta di legge - la facoltà conferita ad un terzo dei componenti del Senato, cui spetta richiedere che il disegno di legge sia sottoposto all'esame ed all'approvazione di entrambe le Assemblee parlamentari. Si punta, con ciò, ad un bicameralismo differenziato e non più "perfetto", che per altro lascia alla Camera alta, in concorso con la Camera dei deputati, l'esercizio dei poteri legislativi più controversi o comunque ritenuti di maggiore importanza politica, al di là delle stesse "grandi leggi".
        Quanto infine alle previste revisioni degli articoli 65 e 122 della Costituzione, esse sono strettamente connesse. Nel primo caso, l'intento è quello di sottrarre al legislatore ordinario la configurazione di cause d'incompatibilità (oltre che d'ineleggibilità) riguardanti i senatori che conservino la carica di consigliere regionale: così da non incrinare l'originario collegamento fra il Senato e i consigli regionali in questione. Nel secondo senso, si rende a questo punto inevitabile una coerente modifica dell'articolo 122, per rendere possibile l'elezione (o la rielezione) dei senatori a componenti degli organi legislativi regionali, pur conservando la qualità di membri della Camera alta.
        Resta aperto il problema dei senatori a vita, che la presente proposta non affronta, trattandosi di una questione estrinseca rispetto alle progettate revisioni costituzionali. Residua, inoltre, la questione se il rapporto di fiducia debba intercorrere anche fra il Governo ed il nuovo Senato o riguardare la sola Camera dei deputati. Se si decidesse di adottare quest'ultima soluzione, mediante una modifica dell'articolo 94 della Costituzione, converrebbe però aggiungere la previsione che il Governo possa porre la questione di fiducia di fronte allo stesso Senato, ricollegandola all'approvazione di un determinato disegno di legge.




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