XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2413
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 58. - I senatori sono eletti per metà a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età e per l'altra metà dai consigli
regionali.
I seggi spettanti alla circoscrizione Estero e quello
relativo alla Valle d'Aosta sono assegnati mediante suffragio
universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno di età".
Art. 2.
1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"L'ufficio di senatore non è compatibile con quello di
consigliere regionale".
Art. 3.
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa spetta al
Parlamento.
Essa è esercitata collettivamente dalle due Camere in
materia costituzionale ed elettorale, di attuazione dei
referendum, di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di
esecuzione dei trattati stessi, di approvazione dei bilanci e
delle leggi finanziarie, di norme sull'ordinamento giudiziario
e sulla magistratura, di leggi ordinarie previste dal titolo V
della parte seconda, di approvazione degli statuti speciali,
nonché di ordinamento della Corte costituzionale.
L'approvazione di entrambe le Camere è inoltre necessaria
per le leggi di attuazione delle norme costituzionali in
materia di rapporti civili ed etico-sociali, di organizzazione
sindacale e di sciopero, nonché per le leggi di tutela delle
minoranze linguistiche e delle confessioni religiose. Per
tutte le altre materie la funzione legislativa è esercitata
dalla Camera dei deputati, salva la facoltà spettante al
Senato della Repubblica in base all'ultimo comma dell'articolo
72".
Art. 4.
1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Ogni disegno di legge approvato da una Camera è
immediatamente trasmesso all'altra Camera. Ferme restando le
materie per cui la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere, il disegno s'intende
approvato in via definitiva dopo trenta giorni dalla sua
trasmissione. Entro tale termine, un terzo dei componenti del
Senato della Repubblica può tuttavia richiedere, non più di
una volta per ciascun disegno, che questo sia sottoposto
all'esame ed all'approvazione del Senato stesso".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale ed alla Camera dei deputati o ad un altro Consiglio
regionale".