XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2413




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 58. - I senatori sono eletti per metà a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età e per l'altra metà dai consigli regionali.
        I seggi spettanti alla circoscrizione Estero e quello relativo alla Valle d'Aosta sono assegnati mediante suffragio universale e diretto.
        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età".


Art. 2.

        1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'ufficio di senatore non è compatibile con quello di consigliere regionale".


Art. 3.

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. - La funzione legislativa spetta al Parlamento.
        Essa è esercitata collettivamente dalle due Camere in materia costituzionale ed elettorale, di attuazione dei referendum, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di esecuzione dei trattati stessi, di approvazione dei bilanci e delle leggi finanziarie, di norme sull'ordinamento giudiziario e sulla magistratura, di leggi ordinarie previste dal titolo V della parte seconda, di approvazione degli statuti speciali, nonché di ordinamento della Corte costituzionale.
        L'approvazione di entrambe le Camere è inoltre necessaria per le leggi di attuazione delle norme costituzionali in materia di rapporti civili ed etico-sociali, di organizzazione sindacale e di sciopero, nonché per le leggi di tutela delle minoranze linguistiche e delle confessioni religiose. Per tutte le altre materie la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati, salva la facoltà spettante al Senato della Repubblica in base all'ultimo comma dell'articolo 72".


Art. 4.

        1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Ogni disegno di legge approvato da una Camera è immediatamente trasmesso all'altra Camera. Ferme restando le materie per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, il disegno s'intende approvato in via definitiva dopo trenta giorni dalla sua trasmissione. Entro tale termine, un terzo dei componenti del Senato della Repubblica può tuttavia richiedere, non più di una volta per ciascun disegno, che questo sia sottoposto all'esame ed all'approvazione del Senato stesso".


Art. 5.

        1. Il secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale ed alla Camera dei deputati o ad un altro Consiglio regionale".



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