XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2412
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame è
finalizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la
repressione del finanziamento del terrorismo aperta alla firma
a New York il 10 gennaio 2000.
Con il presente disegno di legge si completa il quadro
delle leggi di ratifica delle convenzioni ONU concernenti la
repressione del terrorismo internazionale.
L'Italia è consapevole della necessità e dell'urgenza di
contrastare il fenomeno del terrorismo.
A tale fine, oltre a promuovere iniziative in ambito
comunitario, ha di recente assunto specifiche iniziative sul
piano interno con l'emanazione di tre decreti-legge, tutti
convertiti, che hanno introdotto norme dirette a reprimere il
fenomeno del finanziamento del terrorismo e a rendere più
incisivo il sistema di controllo sui flussi finanziari.
Questa premessa si impone in quanto la legge di ratifica
si inserisce naturalmente in un quadro più ampio di attività
normativa interna ed internazionale.
Va evidenziato, in particolare, che con il decreto-legge
18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2001, n. 438, è stato introdotto il reato di
illecito finanziamento alle associazioni che perseguono
finalità di terrorismo interno o internazionale.
Il quadro normativo esistente, certamente già idoneo a
garantire il raggiungimento delle finalità volute con la
Convenzione, richiede limitati interventi.
Specifica attenzione è stata riservata alla responsabilità
degli enti e delle società coinvolti in operazioni di
finanziamento al terrorismo, nonché alla necessità di tutela
delle vittime del terrorismo stesso.
Gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge
autorizzano la ratifica della Convenzione.
L'articolo 3, in attuazione dell'articolo 5 della
Convenzione, disciplina la responsabilità di società ed enti
per reati commessi per finanziare il fenomeno del terrorismo
rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle norme
introdotte con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e
successive modificazioni.
L'articolo 4 estende ai reati connessi al finanziamento
del terrorismo, se commessi nell'esercizio di attività
bancaria o professionale o di altra attività soggetta ad
autorizzazione, licenza, iscrizione od altro titolo
abilitante, il trattamento di carattere disciplinare già
previsto dall'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
per i reati di riciclaggio.
L'articolo 5 chiarisce che le vigenti disposizioni
concernenti il Fondo vittime del terrorismo, trovano
applicazione anche per gli atti di terrorismo internazionale.
Si vuole, naturalmente evitare la possibilità di ottenere più
volte la stessa forma di indennizzo agendo in Stati
diversi.
L'articolo 6 riguarda il finanziamento del Fondo,
prevedendo che vi affluiscano i proventi delle confische.
L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della
legge.
Il disegno di legge non comporta modifiche rilevanti ai
fini dell'impatto amministrativo e non comporta oneri
finanziari.