XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2412
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione internazionale per la repressione
del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9
dicembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della
Convenzione stessa.
Capo II
SANZIONI
Art. 3.
1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto
compatibili, per i delitti previsti dall'articolo 270-bis
del codice penale, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5
del medesimo decreto legislativo.
2. Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a
settecento quote.
3. L'importo della quota di cui al comma 2 è di 500
euro.
4. Si applica, altresì, la sanzione dell'interdizione
dall'esercizio dell'attività e della sospensione delle
autorizzazioni, licenze o concessioni, per un periodo di
durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene
utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o
agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è
prevista la sua responsabilità, sono sempre disposte
l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e la
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.
Art. 4.
1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti
dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione
alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche
internazionale".
Capo III
FONDO PER LE VITTIME
DEL TERRORISMO
Art. 5.
1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o
corrisposta da altro Stato".
Art. 6.
1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati
di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce
"Ministero dell'interno", per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del
presente articolo si applica la disposizione dell'articolo
12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge
13 febbraio 2001, n. 45.
Capo IV
ENTRATA IN VIGORE
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.