XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2410




        Onorevoli Colleghi! - Il recente referendum popolare, che ha portato alla modifica del titolo V della parte seconda della nostra Carta costituzionale, ha inevitabilmente comportato una inadeguatezza delle proposte da più parti presentate, sulla istituzione di nuove case da gioco.
        La lettera del nuovo articolo 117 della Costituzione fa sì che la problematica non rientri più nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, né in quelle di legislazione concorrente, bensì in quelle di potestà legislativa regionale.
        Tuttavia, è pur vero che la deroga a norme penali non può, nel nostro ordinamento, essere effettuata mediante un atto di normazione regionale. Pertanto, si è arrivati alla conclusione per cui un atto normativo statale, che definisca i princìpi generali, senza interferenze nella potestà legislativa regionale, si rende necessario per l'esigenza di poter derogare a norme penali, quali sono quelle che puniscono il gioco d'azzardo, e di poter ottenere una uniformità sul territorio nazionale, salvaguardando al contempo il potere delle regioni nel merito della disciplina.
        La presente proposta di legge mira, dunque, a dettare una normazione quadro uniforme sulla istituzione e gestione delle case da gioco in Italia, in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 152 del 1985 ("(...) la situazione normativa formatasi a partire dal 1972 è contrassegnata dalla massima disorganicità (...) si impone, quindi, la urgente necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)") e, recentemente, nella sentenza n. 291 del 2001.
        In realtà, oltre che per urgenza legislativa, un'organica normativa della materia si impone anche per contrastare adeguatamente il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, unitamente ai tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi, quali usura, prostituzione, violenza privata ed estorsione; ancora, per realizzare un'adeguata competitività del comparto turistico italiano, per adeguare la legislazione nazionale alle linee di tendenza della legislazione comunitaria, per introdurre nuove e cospicue forme di finanziamento degli enti locali, per incrementare l'occupazione locale diretta e indotta.
        Dunque, onorevoli colleghi, a conclusione di questa relazione, vorremmo sottolineare l'opportunità di approvare in tempi rapidi una moderna legislazione della materia, anche in vista della eliminazione della distinzione che oggi, purtroppo, si avverte tra regioni di "serie A", dotate di case da gioco, e regioni di "serie B", penalizzate dal punto di vista turistico, economico ed occupazionale, a causa della mancanza di una così cospicua fonte di reddito.




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