XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2410
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge si propone di disciplinare il settore
delle case da gioco perseguendo le seguenti finalità:
a) sviluppare l'offerta turistica locale;
b) realizzare una adeguata competitività del
comparto turistico italiano;
c) contrastare il gioco d'azzardo clandestino;
d) introdurre nuove fonti di finanziamento degli
enti locali;
e) ridurre fenomeni di grave depressione
occupazionale.
Art. 2.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, si autorizza l'apertura di nuove case da gioco
che possano svolgere attività di gioco, di ristorazione e
spettacolo, nei limiti e secondo le disposizioni della
presente legge.
Art. 3.
(Richiesta).
1. I comuni interessati alla apertura di case da gioco,
purché caratterizzati da un'ampia offerta turistica,
presentano alla regione o alla provincia autonoma competente
per territorio apposita richiesta, approvata con delibera del
consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:
a) la capacità ricettiva del comune interessato,
nonché la media delle effettive presenze turistiche
dell'ultimo triennio;
b) la previsione circa l'incremento occupazionale,
diretto e indotto, derivante dalla apertura della casa da
gioco;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche e
storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da
gioco;
d) le informazioni acquisite sui soggetti che
hanno manifestato la disponibilità a gestire la casa da
gioco.
2. Le istanze dei comuni interessati alla apertura di case
da gioco possono essere presentate entro due mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui
all'articolo 9. Entro i successivi due mesi, la regione o la
provincia autonoma, sentito il prefetto competente per
territorio, autorizza l'apertura permanente di una sola casa
da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità
turistica, di un numero massimo di due case da gioco
stagionali, mai aperte contemporaneamente e soggette a
separata rendicontazione.
Art. 4.
(Autorizzazione).
1. L'autorizzazione alla apertura di una casa da gioco ha
durata decennale. Qualora, entro un anno dalla data del
rilascio della autorizzazione, la casa da gioco non apra al
pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia
autonoma procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione
medesima e rilascia, secondo le modalità di cui all'articolo
3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ne abbia fatto
richiesta ai sensi del medesimo articolo 3.
Art. 5.
(Gestione).
1. La gestione delle case da gioco è attribuita dal comune
sede della casa da gioco attraverso una delle seguenti
procedure:
a) affidamento in concessione ad una società
locale con capitale misto, a maggioranza privato,
appositamente costituita nelle forme e nei modi previsti
dall'articolo 6;
b) affidamento in concessione, in base alle norme
vigenti in materia di appalti pubblici, ad una società per
azioni avente sede nel territorio nazionale.
2. Il soggetto gestore della casa da gioco ai sensi del
comma 1 del presente articolo deve essere iscritto all'albo
nazionale dei gestori di cui all'articolo 7.
3. La durata della gestione non può eccedere quella
dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.
Art. 6.
(Sistemi turistici locali).
1. Al fine di incrementare lo sviluppo dell'industria
turistica del comune sede della casa da gioco, sono istituiti,
nell'ambito del distretto turistico coinvolto, i sistemi
turistici locali per la gestione delle case da gioco sotto
forma di impresa mista a maggioranza di capitale privato, ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
2. In particolare, la struttura associativa di cui al
comma 1 deve contribuire a provvedere alla promozione,
valorizzazione e sostegno della imprenditoria turistica
locale, progettando eventi di richiamo turistico, attuando
studi e indagini di mercato circa il grado di soddisfazione
del cliente relativo ai servizi offerti, formando personale
qualificato, valorizzando i beni e le strutture di proprietà
comunale eventualmente avuti in uso.
Art. 7.
(Albo nazionale dei gestori di case da gioco).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'albo
nazionale dei gestori di case da gioco al quale possono essere
iscritte esclusivamente società di diritto privato aventi sede
nel territorio nazionale che possiedano i requisiti previsti
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.
Art. 8.
(Incompatibilità).
1. Non possono partecipare alle attività di gioco i
soggetti residenti nella provincia in cui è situata la casa da
gioco.
2. E', altresì, vietato l'ingresso alla casa da gioco
ai:
a) militari in divisa;
b) soggetti condannati per reati patrimoniali;
c) soggetti ai quali sia inibito il diritto di
voto.
Art. 9.
(Rinvio).
1. Ferma restando la competenza legislativa regionale, su
proposta del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è emanato il
regolamento di attuazione della medesima, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1, in particolare,
contiene la disciplina relativa a:
a) richieste, autorizzazioni e concessioni;
b) requisiti soggettivi del gestore;
c) tenuta dell'albo nazionale dei gestori;
d) accesso, vigilanza e controlli nelle sale da
gioco;
e) distribuzione dei proventi derivanti dal gioco
fra comune, regione e Stato;
f) regime fiscale dei ricavi delle sale da
gioco.
Art. 10.
(Disposizione finale).
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali
della casa da gioco sono considerati pubblici.