XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2410




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge si propone di disciplinare il settore delle case da gioco perseguendo le seguenti finalità:

            a) sviluppare l'offerta turistica locale;

            b) realizzare una adeguata competitività del comparto turistico italiano;

            c) contrastare il gioco d'azzardo clandestino;

            d) introdurre nuove fonti di finanziamento degli enti locali;

            e) ridurre fenomeni di grave depressione occupazionale.


Art. 2.

(Istituzione di nuove case da gioco).

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, si autorizza l'apertura di nuove case da gioco che possano svolgere attività di gioco, di ristorazione e spettacolo, nei limiti e secondo le disposizioni della presente legge.


Art. 3.

(Richiesta).

        1. I comuni interessati alla apertura di case da gioco, purché caratterizzati da un'ampia offerta turistica, presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita richiesta, approvata con delibera del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:
            a) la capacità ricettiva del comune interessato, nonché la media delle effettive presenze turistiche dell'ultimo triennio;

            b) la previsione circa l'incremento occupazionale, diretto e indotto, derivante dalla apertura della casa da gioco;

            c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;

            d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

        2. Le istanze dei comuni interessati alla apertura di case da gioco possono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito il prefetto competente per territorio, autorizza l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, mai aperte contemporaneamente e soggette a separata rendicontazione.


Art. 4.

(Autorizzazione).

        1. L'autorizzazione alla apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dalla data del rilascio della autorizzazione, la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui all'articolo 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ne abbia fatto richiesta ai sensi del medesimo articolo 3.


Art. 5.

(Gestione).

        1. La gestione delle case da gioco è attribuita dal comune sede della casa da gioco attraverso una delle seguenti procedure:

            a) affidamento in concessione ad una società locale con capitale misto, a maggioranza privato, appositamente costituita nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 6;

            b) affidamento in concessione, in base alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, ad una società per azioni avente sede nel territorio nazionale.

        2. Il soggetto gestore della casa da gioco ai sensi del comma 1 del presente articolo deve essere iscritto all'albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 7.
        3. La durata della gestione non può eccedere quella dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.


Art. 6.

(Sistemi turistici locali).

        1. Al fine di incrementare lo sviluppo dell'industria turistica del comune sede della casa da gioco, sono istituiti, nell'ambito del distretto turistico coinvolto, i sistemi turistici locali per la gestione delle case da gioco sotto forma di impresa mista a maggioranza di capitale privato, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. In particolare, la struttura associativa di cui al comma 1 deve contribuire a provvedere alla promozione, valorizzazione e sostegno della imprenditoria turistica locale, progettando eventi di richiamo turistico, attuando studi e indagini di mercato circa il grado di soddisfazione del cliente relativo ai servizi offerti, formando personale qualificato, valorizzando i beni e le strutture di proprietà comunale eventualmente avuti in uso.


Art. 7.

(Albo nazionale dei gestori di case da gioco).

        1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale dei gestori di case da gioco al quale possono essere iscritte esclusivamente società di diritto privato aventi sede nel territorio nazionale che possiedano i requisiti previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.


Art. 8.

(Incompatibilità).

        1. Non possono partecipare alle attività di gioco i soggetti residenti nella provincia in cui è situata la casa da gioco.
        2. E', altresì, vietato l'ingresso alla casa da gioco ai:

            a) militari in divisa;

            b) soggetti condannati per reati patrimoniali;

            c) soggetti ai quali sia inibito il diritto di voto.


Art. 9.

(Rinvio).

        1. Ferma restando la competenza legislativa regionale, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
        2. Il regolamento di cui al comma 1, in particolare, contiene la disciplina relativa a:

            a) richieste, autorizzazioni e concessioni;

            b) requisiti soggettivi del gestore;

            c) tenuta dell'albo nazionale dei gestori;

            d) accesso, vigilanza e controlli nelle sale da gioco;

            e) distribuzione dei proventi derivanti dal gioco fra comune, regione e Stato;
            f) regime fiscale dei ricavi delle sale da gioco.


Art. 10.

(Disposizione finale).

        1. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.



Frontespizio Relazione