XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2402




        Onorevoli Colleghi! - L'utilizzo sempre più diffuso e marcato della tecnologia informatica e delle telecomunicazioni, che ha ormai caratterizzato in modo irreversibile il mondo economico e commerciale e che sta modellando in varia forma la vita quotidiana dei cittadini-utenti, richiede sia l'espresso riconoscimento della priorità dello scambio e dell'archiviazione in forma elettronica dei dati, rispetto alle forme tradizionali di comunicazione, sia l'instaurazione di regole e procedure che facilitino la raccolta dei dati e la loro diffusione, tramite INTERNET, sul mercato globale.
        Ciò è particolarmente rilevante anche per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati riguardanti l'ospitalità turistica nazionale e le altre informazioni utili a promuovere all'estero l'immagine nazionale.
        Per quanto concerne i dati afferenti alla ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, essi sono innanzitutto destinati ad essere rilevati ed immessi nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, nell'approvare le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, contempla anche l'area economica del settore turismo nella quale è inclusa, al codice IST-00138, la capacità degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari.
        In concreto, i dati necessari per le rilevazioni statistiche vanno a comporre una lista di variabili che riguardando sia dati stabili o semi-stabili sia dati soggetti a periodico cambiamento: si tratta delle variabili di struttura che identificano l'albergo, variabili di stagionalità, variabili sulla ricettività potenziale delle aziende di ospitalità, variabili economiche (cioè il sistema dei prezzi ufficiali), variabili di localizzazione, variabili economico-dimensionali e sullo stato dell'attività, variabili sui servizi annessi, variabili di accoppiamento con il sistema ASIA - archivio statistico delle imprese attive - (codice fiscale e partita IVA).
        Per l'acquisizione di tali dati l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricorre all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), che dovrebbe funzionare da collettore in base a quanto tuttora disciplinato dall'articolo 3 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, che affida all'ente, tra gli altri, il compito di curare direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero.
        I dati occorrenti all'ISTAT, quindi, costituiscono solo una parte, pur significativa, del "sistema di informazioni" che l'ENIT avrebbe dovuto raccogliere e trattare per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, sinteticamente identificati dalla stessa legge n. 292 del 1990 nella "promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero".
        In realtà, le finalità legislative collegate all'utilizzo dei dati (sia di promozione e commercializzazione, che di rilevazione statistica) sono state e vengono soddisfatte in forma intempestiva e incompleta. Infatti, l'ENIT non solo si è fino ad ora limitato alla sola pubblicazione dell'annuario della ricettività alberghiera (e non sempre) ma i dati che ad esso affluiscono da parte delle autorità turistiche competenti alla loro rilevazione e raccolta sono spesso incompleti, tardivamente inviati, ovvero trasmessi su supporti diversi (mediante invio di copia delle cosiddette "rilevazioni prezzi", ovvero in formati elettronici, disuguali e mai omogeneizzati e che comportano defatiganti procedure di riversamento). All'ISTAT, d'altra parte, vengono trasmessi dall'ENIT i dati con tutti i deficit di attendibilità che li caratterizzavano al momento della loro fornitura, né comunque sono stati mai inviati, per carenza della loro disponibilità, i dati afferenti alla ricettività extra-alberghiera.
        Certamente il legislatore, con la citata legge n. 292 del 1990, che affidava all'Ente il compito di raccogliere i dati di "tutta l'offerta turistica nazionale", non poteva prevedere che le procedure di raccolta e di gestione di tali dati sarebbero state totalmente modificate per effetto dell'introduzione delle procedure informatiche e telecomunicative e, se il fenomeno fosse stato fin da allora rilevante, probabilmente non si sarebbe limitato all'individuazione del compito, ma avrebbe previsto almeno le condizioni minime per assicurare l'omogeneità dei dati da raccogliere e trattare.
        Infatti, se è vero che l'utilizzo progressivo, da parte della organizzazione pubblica del turismo, ha consentito progressi anche di estrema rilevanza nella raccolta, gestione e pubblicazione dei dati stessi, è anche vero che la diffusione della leva tecnologica è avvenuta in tempi, modi e dimensioni diverse nell'ambito delle singole regioni, ponendo problemi di organizzazione generale che rimangono irrisolti e che invece sono decisivi, in primo luogo, per la promozione dell'immagine turistica nazionale, che per essere efficace deve essere coordinata, omogenea, unitaria.
        L'omogeneità dei dati da trattare in forma elettronica, attraverso l'accettazione di un tracciato comune, fino a giungere possibilmente all'obiettivo della condivisione ed interconnessione delle banche-dati turistiche realizzate fino ad ora dalle autorità turistiche, rimane un obiettivo ancora sulla carta, e a tale carenza si accompagna il fatto che varie regioni ancor oggi non sono in grado di fornire i dati delle loro "rilevazione prezzi" altro che con l'invio di copia delle schede di rilevazione alberghiera.
        Tali lacune sono ancor più avvertibili in quanto la globalizzazione del mercato turistico, essa stessa un derivato dell'innovazione tecnologica, consente (ed anzi impone) una visibilità immediata, concorrendo a formare un'utenza esigente quanto a rapidità, completezza ed organicità delle informazioni rese disponibili.
        L'attivazione di un sistema di banche dati del turismo nazionale, unitamente alla regolamentazione delle modalità di implementazione, costituisce, in questo quadro, un presupposto indispensabile, oltre che per una tempestiva raccolta dei dati di interesse per il SISTAN, per una corretta e completa "archiviazione dinamica" dei dati dell'offerta turistica nazionale, da cui a sua volta dipende una efficace presentazione sul web di tale offerta.
        La creazione di tali banche dati, destinate a supportare una serie di servizi on line di estrema utilità sia per il pubblico di INTERNET ("la domanda") sia per il collocamento dei prodotti turistici nazionali, come ad esempio la formazione in automatico di carnet individuali di viaggio, la creazione di linee di print-on-demand, la creazione di un workshop virtuale permanente dell'intera offerta turistica eccetera, costituisce quindi uno dei perni delle nuove metodologie promozionali imposte dal progresso della tecnica.
        La regolamentazione delle procedure di alimentazione di tale banche dati, inoltre, non lede in alcun modo le autonomie e le prerogative regionali riconosciute, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla legge n. 135 del 2001, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo.
        Se è vero infatti che, per esplicito riconoscimento contenuto nella nuova normativa, ciascuna regione è abilitata a svolgere dirette funzioni di promozione per valorizzare le risorse turistiche esistenti nei rispettivi territori, la citata legge n. 135 del 2001 individua tra i compiti che la Repubblica deve svolgere in materia anche la promozione dell'"immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei vari ambiti territoriali", nonché la promozione dei sistemi informativi in campo turistico.
        L'autonomia regionale, nel decidere le politiche di promozione delle proprie attrattive turistiche, viene quindi a conciliarsi ed anzi ad essere potenziata, con una visione complessiva delle risorse nazionali, conciliandosi altresì con l'esigenza di una loro presentazione unitaria. La "centralità" regionale, caratterizzando ogni singola regione, richiede strumenti e forme di intervento promozionale che, all'estero, conservino un'identità complessiva del Paese.
        Il coordinamento degli interessi in gioco, nella logica della legge n. 135 del 2001, è prevalentemente legato alla definizione delle "linee guida", tramite l'intervento di organi di natura collegiale, quali la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza nazionale del turismo e viene assicurato mediante procedure concordate e mediante una concertazione generale tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni regionali. Il decreto di determinazione delle "linee-guida", che a seguito delle procedure consultive previste dall'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 135 del 2001, viene adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare l'unitarietà del comparto turistico, riguarda specificamente anche l'attività di promozione, concernendo <(articolo 2, comma 5, lettera b)>, gli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero.
        La presente proposta di legge si muove nella stessa logica della legge n. 135 del 2001: una logica di necessario equilibrio tra l'indirizzo unitario della promozione generale dell'immagine turistica italiana e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali e locali, così che la raccolta e la gestione dei dati turistici che riguardano l'intero territorio del Paese avvenga, con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche, in modo che l'immagine nazionale venga sostenuta e promossa non in modo nominalistico o puramente teorico, bensì impegnando le regioni a fornire i dati di competenza in termini tempestivi, secondo criteri di completezza e attraverso la definizione di procedure e formati elettronici condivisi e quindi comuni.
        La proposta di legge fa perno sul fatto che una parte sostanziale dei dati turistici riguardanti l'offerta ricettiva nazionale, alberghiera ed extra-alberghiera, e rilevanti ai fini della promozione estera della loro offerta, già costituisce oggetto di obbligo di risposta da parte delle regioni o degli enti subregionali delegati alla rilevazione dei dati stessi. Tali dati sono raccolti dall'ENIT e da esso trasmessi all'ISTAT; tuttavia, è rimasta carente la regolamentazione delle procedure di fornitura dei dati che, come si è visto, ha comportato la mancata attuazione di specifiche norme di legge o ha reso di scarsa attendibilità i risultati della raccolta, come sistematicamente è avvenuto per il ricettivo alberghiero pubblicato nell'Annuario.
        I processi di informatizzazione nel frattempo intervenuti nell'organizzazione turistica pubblica, in forma non solo non coordinata, ma disuguale nei modi e nei tempi, rendono ulteriormente necessario stabilire criteri di uniformità che consentano la consultazione organica, da parte dell'utenza globale, di tutti i dati dell'offerta nazionale, evitando la frammentazione localistica che è ben diversa (ed anzi di segno opposto) dalla valorizzazione regionale, provinciale, comunale. Ciò non può che indurre ad estendere la "normalizzazione" informatica anche ai dati delle aziende di ospitalità turistica diversi da quelli a risposta obbligatoria.
        Infatti, il sistema di banche dati centrali sarà un sistema "recettore", in quanto i dati in esso circolanti dipenderanno sostanzialmente dai contenuti informativi valutati, decisi, formati e trasferiti dalle regioni, e quindi è un ulteriore strumento a servizio delle regioni stesse e delle politiche di promozione e valorizzazione ambientale decise in sede regionale.
        La via da seguire è apparsa innanzitutto quella di affidare ad un nuovo soggetto, la società Sistema Italia spa (o eventualmente al nuovo soggetto che auspicatamene, al termine del processo di verifica e razionalizzazione del comparto parastatale che è stato già impostato nello schema di legge finanziaria per il 2002, ne dovesse assumere i compiti e le veci), d'intesa con l'ISTAT, la determinazione del formato standard per il trattamento dei dati statisticamente rilevanti.
        Di conseguenza, risulta importante ed anzi inevitabile stabilire un percorso informatico comune in base al quale trattare, archiviare, trasferire e gestire tali dati, in modo che essi pervengano rapidamente e non vengano utilizzati quando sono diventati parzialmente obsoleti.
        La stessa via è stata tracciata per i dati "diversi": infatti, il progetto di legge prevede che anche tali dati siano trasmessi a Sistema Italia spa con un formato uguale a quello dei dati che esso poi dovrà trasferire all'ISTAT. Ciò per un evidente motivo economico, funzionale ed organizzativo, ad evitare che dati riguardanti le stesse aziende turistiche vengano "lavorati" su formati discordanti.
        Il vantaggio derivante dall'attuazione di tale progetto di "uniformazione di base" del trattamento elettronico dei dati sopra descritti è decisivo anche ai fini della promozione generale del Paese, e l'impegno, non rilevante tenendo anche conto dei sussidi tecnologici esistenti, per omogeneizzare il conferimento dei dati dalla periferia al centro, è sovrastato dalle utilità ricavabili.
        In primo luogo, la competizione internazionale tra i Paesi turisticamente recettori è già basata, e sempre più lo sarà in futuro, sulla quantità, qualità e stato di aggiornamento delle informazioni reperibili on line. Ciò non solo richiede un impegno di coordinamento e condivisione delle informazioni ad origine territoriale e locale, ma rende necessario il superamento dei portali strutturati come "alberi dei siti", cioè come modalità tecniche di rinvio per link ai "siti fornitori".
        E' infatti noto ed evidente che solo la presenza di banche dati proprietarie consente la consultazione rapida e razionalmente organizzata delle informazioni in esse contenute, permettendo, come si è inizialmente accennato, la produzione di una serie di servizi derivati, ma di estrema importanza per l'orientamento del turista potenziale. Solo un esteso patrimonio di informazioni residenti, in versione plurilingue, consente in modo adeguato la formazione on line di carnet individuali di viaggio, cioè di informazioni selezionate in rapporto al profilo dell'utente, ovvero l'istituzione di linee di print-on-demand che permetterebbero di realizzare un'editoria turistica "su misura" e priva della necessità di ristampe, ovvero ancora la creazione di interfacce vocali per l'accesso telefonico alle banche dati.
        Il processo di uniformazione sopra descritto costituisce, peraltro, solo un sistema di facilitazione nella trasmissione dei dati raccolti a livello periferico, in modo da assicurarne una corretta gestibilità, raggiungendo tale obiettivo con una disciplina normativa di un processo che, in caso contrario, sarebbe rimesso esclusivamente all'amichevole disponibilità dei soggetti interessati.
        Proprio perché l'oggetto della disciplina riguarda le procedure elettroniche di trasmissione dei dati, nulla è innovato sull'oggetto dei dati da trasmettere o sull'impegno già esistente, a carico dei soggetti fornitori, di trasmettere i dati turistici statisticamente rilevanti e comunque quelli riguardanti l'intera offerta turistica in funzione della sua promozione estera.
        Il progetto di legge, invece, si fa carico delle possibilità, conseguenti ai processi di innovazione tecnologica, di creare un sistema di interconnessione tra tutte le banche dati dell'organizzazione turistica pubblica, in modo da consentire una circolazione uniformata di tutti i dati esistenti e, mediante lo svolgimento in remoto di tutte le operazioni di immissione e controllo da parte delle regioni o dai soggetti da esse delegati, garantire facilità di accesso e completezza di informazioni a tutti gli utenti di INTERNET (cioè il mercato globale), massimizzando l'efficacia della presentazione unitaria dell'immagine Italia.
        Per il raggiungimento di tale obiettivo, che consentirebbe la realizzazione di una extranet nazionale del turismo, è prevista la predisposizione di un progetto esecutivo da parte di Sistema Italia spa, destinato ad essere approvato, ed eventualmente, ove occorra modificato, dal Ministero delle attività produttive a seguito di una procedura di consultazione e verifica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        La "chiave di chiusura" dell'intero sistema è infine data (articolo 3 della proposta di legge) dalla previsione dell'uniformazione ed omogeneizzazione dei contenuti informativi di tutte le banche dati turisticamente rilevanti, in modo che la standardizzazione dei "pacchetti di informazione", oltre a dare esito concreto alla realizzazione della extranet turistica nazionale, giovi in modo sostanziale alla valorizzazione dell'immagine nazionale e delle realtà produttive insediate nel territorio.
        Ancora una volta, l'attuazione di quanto sopra è rimessa all'acquisizione delle esigenze delle regioni, prevedendo che in materia debba essere convocata, anche in sessione straordinaria data la rilevanza dell'impatto informatico, la Conferenza nazionale del turismo, attraverso la quale definire le tipologie quali-quantitative dei dati che ciascuna amministrazione dovrà inserire nella rete.




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