XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2402
Onorevoli Colleghi! - L'utilizzo sempre più diffuso e
marcato della tecnologia informatica e delle
telecomunicazioni, che ha ormai caratterizzato in modo
irreversibile il mondo economico e commerciale e che sta
modellando in varia forma la vita quotidiana dei
cittadini-utenti, richiede sia l'espresso riconoscimento della
priorità dello scambio e dell'archiviazione in forma
elettronica dei dati, rispetto alle forme tradizionali di
comunicazione, sia l'instaurazione di regole e procedure che
facilitino la raccolta dei dati e la loro diffusione, tramite
INTERNET, sul mercato globale.
Ciò è particolarmente rilevante anche per quanto riguarda
la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati
riguardanti l'ospitalità turistica nazionale e le altre
informazioni utili a promuovere all'estero l'immagine
nazionale.
Per quanto concerne i dati afferenti alla ricettività
alberghiera ed extra-alberghiera, essi sono innanzitutto
destinati ad essere rilevati ed immessi nel Sistema statistico
nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. Il decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, nell'approvare le
rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico
nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta,
contempla anche l'area economica del settore turismo nella
quale è inclusa, al codice IST-00138, la capacità degli
esercizi ricettivi alberghieri e complementari.
In concreto, i dati necessari per le rilevazioni
statistiche vanno a comporre una lista di variabili che
riguardando sia dati stabili o semi-stabili sia dati soggetti
a periodico cambiamento: si tratta delle variabili di
struttura che identificano l'albergo, variabili di
stagionalità, variabili sulla ricettività potenziale delle
aziende di ospitalità, variabili economiche (cioè il sistema
dei prezzi ufficiali), variabili di localizzazione, variabili
economico-dimensionali e sullo stato dell'attività, variabili
sui servizi annessi, variabili di accoppiamento con il sistema
ASIA - archivio statistico delle imprese attive - (codice
fiscale e partita IVA).
Per l'acquisizione di tali dati l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ricorre all'Ente nazionale italiano per il
turismo (ENIT), che dovrebbe funzionare da collettore in base
a quanto tuttora disciplinato dall'articolo 3 della legge 11
ottobre 1990, n. 292, che affida all'ente, tra gli altri, il
compito di curare direttamente la tempestiva pubblicazione
dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture ricettive
d'Italia quale strumento della commercializzazione e della
promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi
all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione
all'estero.
I dati occorrenti all'ISTAT, quindi, costituiscono solo
una parte, pur significativa, del "sistema di informazioni"
che l'ENIT avrebbe dovuto raccogliere e trattare per lo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali, sinteticamente
identificati dalla stessa legge n. 292 del 1990 nella
"promozione dell'immagine turistica dell'Italia
all'estero".
In realtà, le finalità legislative collegate all'utilizzo
dei dati (sia di promozione e commercializzazione, che di
rilevazione statistica) sono state e vengono soddisfatte in
forma intempestiva e incompleta. Infatti, l'ENIT non solo si è
fino ad ora limitato alla sola pubblicazione dell'annuario
della ricettività alberghiera (e non sempre) ma i dati che ad
esso affluiscono da parte delle autorità turistiche competenti
alla loro rilevazione e raccolta sono spesso incompleti,
tardivamente inviati, ovvero trasmessi su supporti diversi
(mediante invio di copia delle cosiddette "rilevazioni
prezzi", ovvero in formati elettronici, disuguali e mai
omogeneizzati e che comportano defatiganti procedure di
riversamento). All'ISTAT, d'altra parte, vengono trasmessi
dall'ENIT i dati con tutti i deficit di attendibilità
che li caratterizzavano al momento della loro fornitura, né
comunque sono stati mai inviati, per carenza della loro
disponibilità, i dati afferenti alla ricettività
extra-alberghiera.
Certamente il legislatore, con la citata legge n. 292 del
1990, che affidava all'Ente il compito di raccogliere i dati
di "tutta l'offerta turistica nazionale", non poteva prevedere
che le procedure di raccolta e di gestione di tali dati
sarebbero state totalmente modificate per effetto
dell'introduzione delle procedure informatiche e
telecomunicative e, se il fenomeno fosse stato fin da allora
rilevante, probabilmente non si sarebbe limitato
all'individuazione del compito, ma avrebbe previsto almeno le
condizioni minime per assicurare l'omogeneità dei dati da
raccogliere e trattare.
Infatti, se è vero che l'utilizzo progressivo, da parte
della organizzazione pubblica del turismo, ha consentito
progressi anche di estrema rilevanza nella raccolta, gestione
e pubblicazione dei dati stessi, è anche vero che la
diffusione della leva tecnologica è avvenuta in tempi, modi e
dimensioni diverse nell'ambito delle singole regioni, ponendo
problemi di organizzazione generale che rimangono irrisolti e
che invece sono decisivi, in primo luogo, per la promozione
dell'immagine turistica nazionale, che per essere efficace
deve essere coordinata, omogenea, unitaria.
L'omogeneità dei dati da trattare in forma elettronica,
attraverso l'accettazione di un tracciato comune, fino a
giungere possibilmente all'obiettivo della condivisione ed
interconnessione delle banche-dati turistiche realizzate fino
ad ora dalle autorità turistiche, rimane un obiettivo ancora
sulla carta, e a tale carenza si accompagna il fatto che varie
regioni ancor oggi non sono in grado di fornire i dati delle
loro "rilevazione prezzi" altro che con l'invio di copia delle
schede di rilevazione alberghiera.
Tali lacune sono ancor più avvertibili in quanto la
globalizzazione del mercato turistico, essa stessa un derivato
dell'innovazione tecnologica, consente (ed anzi impone) una
visibilità immediata, concorrendo a formare un'utenza esigente
quanto a rapidità, completezza ed organicità delle
informazioni rese disponibili.
L'attivazione di un sistema di banche dati del turismo
nazionale, unitamente alla regolamentazione delle modalità di
implementazione, costituisce, in questo quadro, un presupposto
indispensabile, oltre che per una tempestiva raccolta dei dati
di interesse per il SISTAN, per una corretta e completa
"archiviazione dinamica" dei dati dell'offerta turistica
nazionale, da cui a sua volta dipende una efficace
presentazione sul web di tale offerta.
La creazione di tali banche dati, destinate a supportare
una serie di servizi on line di estrema utilità sia per
il pubblico di INTERNET ("la domanda") sia per il
collocamento dei prodotti turistici nazionali, come ad esempio
la formazione in automatico di carnet individuali di
viaggio, la creazione di linee di print-on-demand, la
creazione di un workshop virtuale permanente dell'intera
offerta turistica eccetera, costituisce quindi uno dei perni
delle nuove metodologie promozionali imposte dal progresso
della tecnica.
La regolamentazione delle procedure di alimentazione di
tale banche dati, inoltre, non lede in alcun modo le autonomie
e le prerogative regionali riconosciute, in attuazione degli
articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla legge n. 135 del
2001, recante la riforma della legislazione nazionale del
turismo.
Se è vero infatti che, per esplicito riconoscimento
contenuto nella nuova normativa, ciascuna regione è abilitata
a svolgere dirette funzioni di promozione per valorizzare le
risorse turistiche esistenti nei rispettivi territori, la
citata legge n. 135 del 2001 individua tra i compiti che la
Repubblica deve svolgere in materia anche la promozione
dell'"immagine turistica nazionale sui mercati mondiali,
valorizzando le risorse e le caratteristiche dei vari ambiti
territoriali", nonché la promozione dei sistemi informativi in
campo turistico.
L'autonomia regionale, nel decidere le politiche di
promozione delle proprie attrattive turistiche, viene quindi a
conciliarsi ed anzi ad essere potenziata, con una visione
complessiva delle risorse nazionali, conciliandosi altresì con
l'esigenza di una loro presentazione unitaria. La "centralità"
regionale, caratterizzando ogni singola regione, richiede
strumenti e forme di intervento promozionale che, all'estero,
conservino un'identità complessiva del Paese.
Il coordinamento degli interessi in gioco, nella logica
della legge n. 135 del 2001, è prevalentemente legato alla
definizione delle "linee guida", tramite l'intervento di
organi di natura collegiale, quali la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e la Conferenza nazionale del turismo e
viene assicurato mediante procedure concordate e mediante una
concertazione generale tra l'amministrazione centrale e le
amministrazioni regionali. Il decreto di determinazione delle
"linee-guida", che a seguito delle procedure consultive
previste dall'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 135
del 2001, viene adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri per assicurare l'unitarietà del comparto turistico,
riguarda specificamente anche l'attività di promozione,
concernendo <(articolo 2, comma 5, lettera b)>, gli
indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia
all'estero.
La presente proposta di legge si muove nella stessa logica
della legge n. 135 del 2001: una logica di necessario
equilibrio tra l'indirizzo unitario della promozione generale
dell'immagine turistica italiana e la valorizzazione delle
risorse turistiche regionali e locali, così che la raccolta e
la gestione dei dati turistici che riguardano l'intero
territorio del Paese avvenga, con l'utilizzo delle più
avanzate tecnologie informatiche, in modo che l'immagine
nazionale venga sostenuta e promossa non in modo nominalistico
o puramente teorico, bensì impegnando le regioni a fornire i
dati di competenza in termini tempestivi, secondo criteri di
completezza e attraverso la definizione di procedure e formati
elettronici condivisi e quindi comuni.
La proposta di legge fa perno sul fatto che una parte
sostanziale dei dati turistici riguardanti l'offerta ricettiva
nazionale, alberghiera ed extra-alberghiera, e rilevanti ai
fini della promozione estera della loro offerta, già
costituisce oggetto di obbligo di risposta da parte delle
regioni o degli enti subregionali delegati alla rilevazione
dei dati stessi. Tali dati sono raccolti dall'ENIT e da esso
trasmessi all'ISTAT; tuttavia, è rimasta carente la
regolamentazione delle procedure di fornitura dei dati che,
come si è visto, ha comportato la mancata attuazione di
specifiche norme di legge o ha reso di scarsa attendibilità i
risultati della raccolta, come sistematicamente è avvenuto per
il ricettivo alberghiero pubblicato nell'Annuario.
I processi di informatizzazione nel frattempo intervenuti
nell'organizzazione turistica pubblica, in forma non solo non
coordinata, ma disuguale nei modi e nei tempi, rendono
ulteriormente necessario stabilire criteri di uniformità che
consentano la consultazione organica, da parte dell'utenza
globale, di tutti i dati dell'offerta nazionale, evitando la
frammentazione localistica che è ben diversa (ed anzi di segno
opposto) dalla valorizzazione regionale, provinciale,
comunale. Ciò non può che indurre ad estendere la
"normalizzazione" informatica anche ai dati delle aziende di
ospitalità turistica diversi da quelli a risposta
obbligatoria.
Infatti, il sistema di banche dati centrali sarà un
sistema "recettore", in quanto i dati in esso circolanti
dipenderanno sostanzialmente dai contenuti informativi
valutati, decisi, formati e trasferiti dalle regioni, e quindi
è un ulteriore strumento a servizio delle regioni stesse e
delle politiche di promozione e valorizzazione ambientale
decise in sede regionale.
La via da seguire è apparsa innanzitutto quella di
affidare ad un nuovo soggetto, la società Sistema Italia spa
(o eventualmente al nuovo soggetto che auspicatamene, al
termine del processo di verifica e razionalizzazione del
comparto parastatale che è stato già impostato nello schema di
legge finanziaria per il 2002, ne dovesse assumere i compiti e
le veci), d'intesa con l'ISTAT, la determinazione del formato
standard per il trattamento dei dati statisticamente
rilevanti.
Di conseguenza, risulta importante ed anzi inevitabile
stabilire un percorso informatico comune in base al quale
trattare, archiviare, trasferire e gestire tali dati, in modo
che essi pervengano rapidamente e non vengano utilizzati
quando sono diventati parzialmente obsoleti.
La stessa via è stata tracciata per i dati "diversi":
infatti, il progetto di legge prevede che anche tali dati
siano trasmessi a Sistema Italia spa con un formato uguale a
quello dei dati che esso poi dovrà trasferire all'ISTAT. Ciò
per un evidente motivo economico, funzionale ed organizzativo,
ad evitare che dati riguardanti le stesse aziende turistiche
vengano "lavorati" su formati discordanti.
Il vantaggio derivante dall'attuazione di tale progetto di
"uniformazione di base" del trattamento elettronico dei dati
sopra descritti è decisivo anche ai fini della promozione
generale del Paese, e l'impegno, non rilevante tenendo anche
conto dei sussidi tecnologici esistenti, per omogeneizzare il
conferimento dei dati dalla periferia al centro, è sovrastato
dalle utilità ricavabili.
In primo luogo, la competizione internazionale tra i Paesi
turisticamente recettori è già basata, e sempre più lo sarà in
futuro, sulla quantità, qualità e stato di aggiornamento delle
informazioni reperibili on line. Ciò non solo richiede
un impegno di coordinamento e condivisione delle informazioni
ad origine territoriale e locale, ma rende necessario il
superamento dei portali strutturati come "alberi dei siti",
cioè come modalità tecniche di rinvio per link ai "siti
fornitori".
E' infatti noto ed evidente che solo la presenza di banche
dati proprietarie consente la consultazione rapida e
razionalmente organizzata delle informazioni in esse
contenute, permettendo, come si è inizialmente accennato, la
produzione di una serie di servizi derivati, ma di estrema
importanza per l'orientamento del turista potenziale. Solo un
esteso patrimonio di informazioni residenti, in versione
plurilingue, consente in modo adeguato la formazione on
line di carnet individuali di viaggio, cioè di
informazioni selezionate in rapporto al profilo dell'utente,
ovvero l'istituzione di linee di print-on-demand che
permetterebbero di realizzare un'editoria turistica "su
misura" e priva della necessità di ristampe, ovvero ancora la
creazione di interfacce vocali per l'accesso telefonico alle
banche dati.
Il processo di uniformazione sopra descritto costituisce,
peraltro, solo un sistema di facilitazione nella trasmissione
dei dati raccolti a livello periferico, in modo da assicurarne
una corretta gestibilità, raggiungendo tale obiettivo con una
disciplina normativa di un processo che, in caso contrario,
sarebbe rimesso esclusivamente all'amichevole disponibilità
dei soggetti interessati.
Proprio perché l'oggetto della disciplina riguarda le
procedure elettroniche di trasmissione dei dati, nulla è
innovato sull'oggetto dei dati da trasmettere o sull'impegno
già esistente, a carico dei soggetti fornitori, di trasmettere
i dati turistici statisticamente rilevanti e comunque quelli
riguardanti l'intera offerta turistica in funzione della sua
promozione estera.
Il progetto di legge, invece, si fa carico delle
possibilità, conseguenti ai processi di innovazione
tecnologica, di creare un sistema di interconnessione tra
tutte le banche dati dell'organizzazione turistica pubblica,
in modo da consentire una circolazione uniformata di tutti i
dati esistenti e, mediante lo svolgimento in remoto di tutte
le operazioni di immissione e controllo da parte delle regioni
o dai soggetti da esse delegati, garantire facilità di accesso
e completezza di informazioni a tutti gli utenti di INTERNET
(cioè il mercato globale), massimizzando l'efficacia della
presentazione unitaria dell'immagine Italia.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, che consentirebbe
la realizzazione di una extranet nazionale del
turismo, è prevista la predisposizione di un progetto
esecutivo da parte di Sistema Italia spa, destinato ad essere
approvato, ed eventualmente, ove occorra modificato, dal
Ministero delle attività produttive a seguito di una procedura
di consultazione e verifica con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
La "chiave di chiusura" dell'intero sistema è infine data
(articolo 3 della proposta di legge) dalla previsione
dell'uniformazione ed omogeneizzazione dei contenuti
informativi di tutte le banche dati turisticamente rilevanti,
in modo che la standardizzazione dei "pacchetti di
informazione", oltre a dare esito concreto alla realizzazione
della extranet turistica nazionale, giovi in modo
sostanziale alla valorizzazione dell'immagine nazionale e
delle realtà produttive insediate nel territorio.
Ancora una volta, l'attuazione di quanto sopra è rimessa
all'acquisizione delle esigenze delle regioni, prevedendo che
in materia debba essere convocata, anche in sessione
straordinaria data la rilevanza dell'impatto informatico, la
Conferenza nazionale del turismo, attraverso la quale definire
le tipologie quali-quantitative dei dati che ciascuna
amministrazione dovrà inserire nella rete.