XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2402




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione delle banche dati nazionali
sul turismo).

        1. E' istituita la società per azioni "Sistema Italia spa" avente il compito di divulgare e promuovere adeguatamente il prodotto turistico nazionale sul mercato mondiale.
        2. La società Sistema Italia spa è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, mediante sottoscrizione da parte dello Stato dell'intero capitale sociale.
        3. Sistema Italia spa istituisce presso di sé un sistema di banche dati destinato ad essere implementato con le informazioni trasmesse dalle autorità turistiche territoriali secondo quanto previsto dall'articolo 2.
        4. Le banche dati sono costituite da Sistema Italia spa per ciascuna tipologia esistente di ricettività e di ospitalità turistica, in modo da soddisfare pienamente le necessità di rilevazione statistica delle attività alberghiere ed extra-alberghiere di competenza dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'immissione dei dati raccolti nel Sistema statistico nazionale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, ed ai contenuti del Programma statistico nazionale 2001-2003 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. A tale fine Sistema Italia spa provvede a strutturare il sistema di banche dati secondo le modalità indicate dall'ISTAT e in modo da consentirne l'accesso in remoto da parte dell'organo di rilevazione statistica.
        5. L'obbligo di mantenimento in formato elettronico dei dati riguardanti le aziende di ospitalità turistica ha carattere sostitutivo dell'obbligo di pubblicazione in formato cartaceo degli stessi dati, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 11 ottobre 1990, n. 292, che è abrogata per la parte che riguarda tale obbligo, fermo restando il compito di organizzare la raccolta, in formato elettronico, dei dati relativi all'intera offerta turistica nazionale.


Art. 2.

(Modalità di gestione).

        1. Le regioni o le altre amministrazioni alle quali, in base alle singole legislazioni regionali, è affidato il compito della raccolta dei dati riguardanti le aziende di ospitalità turistica operanti nei rispettivi ambiti di competenza, sono tenute a trasmettere a Sistema Italia spa in formato elettronico, per assicurarne l'immediata ed effettiva utilità sia a fini promozionali sia statistici, i dati che comportano obbligo di risposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, e alle successive disposizioni che vengono emanate in materia. A tale fine l'ISTAT comunica a Sistema Italia spa, con eventuali successivi aggiornamenti, la lista delle variabili necessarie per le sue rilevazioni.
        2. E' affidato a Sistema Italia spa il compito di stabilire e comunicare a tutti i soggetti obbligati a darne risposta sia la lista delle variabili necessarie per le sue rilevazioni, sia il formato nel quale i dati devono essere trasmessi, completo di tutti i record ed i relativi tracciati. I soggetti obbligati sono tenuti ad adeguarsi al formato ad essi comunicato non oltre dodici mesi dalla data della sua comunicazione.
        3. Decorso il termine di cui al comma 2, i dati pubblicati da Sistema Italia spa sul proprio sito istituzionale, ed in particolare le tariffe applicate dalle aziende di ospitalità turistica, assumono carattere di ufficialità e i titolari di tali aziende sono obbligati a non applicare ai propri clienti prezzi superiori a quelli pubblicati da Sistema Italia spa. Rimane nella responsabilità dei soggetti tenuti alla comunicazione il mancato aggiornamento dei dati antecedenti.
        4. Unitamente ai dati di cui al comma 1, le regioni o le altre amministrazioni competenti alla raccolta dei dati, trasmettono, altresì, a Sistema Italia spa, con le medesime modalità, ogni altro dato sulle aziende di ospitalità turistica che da parte loro siano stati oggetto di rilevazione e raccolta.
        5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, Sistema Italia spa predispone un progetto esecutivo per l'implementazione in remoto delle banche dati regolate dalla presente legge, al fine di consentire l'autoaggiornamento delle stesse mediante la successiva realizzazione di una rete telematica nazionale del turismo. Al sistema potranno accedere anche tutte le amministrazioni provinciali e comunali, per la fornitura in autoaggiornamento di ulteriori dati turisticamente rilevanti. Il progetto esecutivo è corredato da un piano delle economie generali ricavabili da Sistema Italia spa in conseguenza dell'introduzione di tale procedura.
        6. Il progetto esecutivo di cui al comma 5, unitamente al piano finanziario per la sua realizzazione, è inviato da Sistema Italia spa al Ministero delle attività produttive, che lo approva, anche eventualmente modificandolo a seguito dello svolgimento di una procedura di consultazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. All'atto dell'approvazione, il Ministero trasferisce a Sistema Italia spa, per stati di avanzamento e a carico del proprio stanziamento di bilancio, i fondi necessari per la realizzazione del progetto, sulla cui attuazione esercita poteri di verifica e controllo.

Art. 3.

(Omogeneizzazione
dei contenuti informativi).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ed aggiorna, con proprio decreto, i contenuti informativi comuni per le banche dati turisticamente rilevanti di cui siano titolari pubbliche amministrazioni, in modo da assicurarne condizioni di omogeneità e al fine di facilitare lo scambio, la comunicazione e l'aggiornamento di tali contenuti, agevolando la valorizzazione mediante strumenti informatici, sul mercato mondiale, dell'immagine dell'Italia e dell'intera offerta turistica nazionale.
        2. Sistema Italia spa, nella predisposizione del sistema nazionale di banche dati turistiche, si conforma, per quanto riguarda le informazioni diverse da quelle che comportano obbligo di risposta a fini di rilevazione statistica, eventualmente adattando e modificando la struttura delle stesse qualora già realizzate, a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 1, nonché a quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, e dell'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135.



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