XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2402
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione delle banche dati nazionali
sul turismo).
1. E' istituita la società per azioni "Sistema Italia spa"
avente il compito di divulgare e promuovere adeguatamente il
prodotto turistico nazionale sul mercato mondiale.
2. La società Sistema Italia spa è costituita entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
delle attività produttive, mediante sottoscrizione da parte
dello Stato dell'intero capitale sociale.
3. Sistema Italia spa istituisce presso di sé un sistema
di banche dati destinato ad essere implementato con le
informazioni trasmesse dalle autorità turistiche territoriali
secondo quanto previsto dall'articolo 2.
4. Le banche dati sono costituite da Sistema Italia spa
per ciascuna tipologia esistente di ricettività e di
ospitalità turistica, in modo da soddisfare pienamente le
necessità di rilevazione statistica delle attività alberghiere
ed extra-alberghiere di competenza dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), per l'immissione dei dati raccolti nel
Sistema statistico nazionale in conformità a quanto previsto
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, ed ai contenuti del Programma statistico
nazionale 2001-2003 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2000. A tale fine Sistema Italia spa provvede a
strutturare il sistema di banche dati secondo le modalità
indicate dall'ISTAT e in modo da consentirne l'accesso in
remoto da parte dell'organo di rilevazione statistica.
5. L'obbligo di mantenimento in formato elettronico dei
dati riguardanti le aziende di ospitalità turistica ha
carattere sostitutivo dell'obbligo di pubblicazione in formato
cartaceo degli stessi dati, come previsto dall'articolo 3,
comma 2, lettera g), della legge 11 ottobre 1990, n.
292, che è abrogata per la parte che riguarda tale obbligo,
fermo restando il compito di organizzare la raccolta, in
formato elettronico, dei dati relativi all'intera offerta
turistica nazionale.
Art. 2.
(Modalità di gestione).
1. Le regioni o le altre amministrazioni alle quali, in
base alle singole legislazioni regionali, è affidato il
compito della raccolta dei dati riguardanti le aziende di
ospitalità turistica operanti nei rispettivi ambiti di
competenza, sono tenute a trasmettere a Sistema Italia spa in
formato elettronico, per assicurarne l'immediata ed effettiva
utilità sia a fini promozionali sia statistici, i dati che
comportano obbligo di risposta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, e alle
successive disposizioni che vengono emanate in materia. A tale
fine l'ISTAT comunica a Sistema Italia spa, con eventuali
successivi aggiornamenti, la lista delle variabili necessarie
per le sue rilevazioni.
2. E' affidato a Sistema Italia spa il compito di
stabilire e comunicare a tutti i soggetti obbligati a darne
risposta sia la lista delle variabili necessarie per le sue
rilevazioni, sia il formato nel quale i dati devono essere
trasmessi, completo di tutti i record ed i relativi
tracciati. I soggetti obbligati sono tenuti ad adeguarsi al
formato ad essi comunicato non oltre dodici mesi dalla data
della sua comunicazione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, i dati pubblicati
da Sistema Italia spa sul proprio sito istituzionale, ed in
particolare le tariffe applicate dalle aziende di ospitalità
turistica, assumono carattere di ufficialità e i titolari di
tali aziende sono obbligati a non applicare ai propri clienti
prezzi superiori a quelli pubblicati da Sistema Italia spa.
Rimane nella responsabilità dei soggetti tenuti alla
comunicazione il mancato aggiornamento dei dati
antecedenti.
4. Unitamente ai dati di cui al comma 1, le regioni o le
altre amministrazioni competenti alla raccolta dei dati,
trasmettono, altresì, a Sistema Italia spa, con le medesime
modalità, ogni altro dato sulle aziende di ospitalità
turistica che da parte loro siano stati oggetto di rilevazione
e raccolta.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, Sistema Italia spa predispone un progetto
esecutivo per l'implementazione in remoto delle banche dati
regolate dalla presente legge, al fine di consentire
l'autoaggiornamento delle stesse mediante la successiva
realizzazione di una rete telematica nazionale del turismo. Al
sistema potranno accedere anche tutte le amministrazioni
provinciali e comunali, per la fornitura in autoaggiornamento
di ulteriori dati turisticamente rilevanti. Il progetto
esecutivo è corredato da un piano delle economie generali
ricavabili da Sistema Italia spa in conseguenza
dell'introduzione di tale procedura.
6. Il progetto esecutivo di cui al comma 5, unitamente al
piano finanziario per la sua realizzazione, è inviato da
Sistema Italia spa al Ministero delle attività produttive, che
lo approva, anche eventualmente modificandolo a seguito dello
svolgimento di una procedura di consultazione delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. All'atto
dell'approvazione, il Ministero trasferisce a Sistema Italia
spa, per stati di avanzamento e a carico del proprio
stanziamento di bilancio, i fondi necessari per la
realizzazione del progetto, sulla cui attuazione esercita
poteri di verifica e controllo.
Art. 3.
(Omogeneizzazione
dei contenuti informativi).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ed
aggiorna, con proprio decreto, i contenuti informativi comuni
per le banche dati turisticamente rilevanti di cui siano
titolari pubbliche amministrazioni, in modo da assicurarne
condizioni di omogeneità e al fine di facilitare lo scambio,
la comunicazione e l'aggiornamento di tali contenuti,
agevolando la valorizzazione mediante strumenti informatici,
sul mercato mondiale, dell'immagine dell'Italia e dell'intera
offerta turistica nazionale.
2. Sistema Italia spa, nella predisposizione del sistema
nazionale di banche dati turistiche, si conforma, per quanto
riguarda le informazioni diverse da quelle che comportano
obbligo di risposta a fini di rilevazione statistica,
eventualmente adattando e modificando la struttura delle
stesse qualora già realizzate, a quanto stabilito dal decreto
di cui al comma 1, nonché a quanto disciplinato ai sensi
dell'articolo 2, commi 4 e 5, e dell'articolo 3 della legge 29
marzo 2001, n. 135.