XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2398




        Onorevoli Colleghi! - La normativa in materia ambientale, varata nel corso degli ultimi anni, ha determinato un quadro interpretativo ed applicativo non omogeneo e spesso male coordinato. Essa, a livello sanzionatorio, oltre ad alcune ipotesi di sanzioni amministrative, non prevede fattispecie di delitto, tipizzando i reati ambientali come reati contravvenzionali, quasi sempre di modesta portata ed oblazionabili. L'effetto deterrente e repressivo è dunque scarso.
        A fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità organizzata, l'effetto è praticamente nullo, poiché le modeste sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a fronteggiare e a scoraggiare i vantaggi economici miliardari che le attività illecite producono. Inoltre, soprattutto, i mezzi procedurali operativi, che la disciplina vigente affida alle Forze di polizia ed alla magistratura, non sono efficaci e, conseguentemente, le potenzialità investigative risultano estremamente stressate da tali limitazioni genetiche.
        E' un dato di fatto che le organizzazioni criminali hanno ormai individuato nel campo ambientale, ed in particolare nel traffico dei rifiuti, nella speculazione edilizia e nella gestione delle attività di recupero ambientale, un nuovo e vantaggiosissimo business, di interesse pari a quello del traffico di droga ma con rischi bassissimi o, più realisticamente, del tutto inesistenti.
        Si impone, dunque, oltre ad un adeguamento legislativo che, preso atto di tale realtà ormai indiscussa, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere, l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per la trattazione dei reati ambientali. Tale soluzione è improcrastinabile se si vuole realmente sanzionare, in tempi rapidi e con professionalità adeguata, quei fatti che, va ribadito, non sono più, in molti casi, semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, ma diventano il prodotto di un disegno criminoso di vasto respiro e con effetti devastanti per l'ambiente.
        Con la presente proposta di legge si istituiscono degli organismi giurisdizionali territoriali capaci di dare risposte forti per tutti i reati di settore caratterizzati dalla presenza di interessi della criminalità comune ed organizzata ed, a tale fine, si prevede una apposita delega al Governo (articolo 1). La proposta di legge, si pone, a livello politico, come alternativa ideologica alla tendenza alla depenalizzazione dei reati in materia ambientale. Nel caso della criminalità organizzata, una sistematica azione giurisdizionale che persegua tali attività illecite non può che infliggere un colpo pesantissimo alle organizzazioni specializzate nel settore (e comunque anche a tutte quelle realtà che, non potendo essere classificate come "ecomafia", rappresentano una diffusa e non meno perniciosa realtà di criminalità o di microcriminalità diffusa a livello locale o regionale). Gli effetti preventivi deterrenti saranno logicamente consequenziali e di sicura efficacia.
        E' stato anche previsto, all'articolo 2, l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.
        L'articolo 3, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l'esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l'elaborazione della dottrina giuridica, confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale.
        Da tali considerazioni discende la necessità di colmare l'evidente divario attualmente riscontrabile tra la normativa di settore, l'accresciuta sensibilità ai temi ambientali e l'azione della magistratura.
        E' in questa direzione che si muove la presente proposta di legge, sulla quale si richiama l'attenzione dei colleghi parlamentari affinché, in uno spirito di condivisione che vada al di là dell'appartenenza partitica, il Parlamento possa dare un segnale forte nella direzione di una più efficace ed efficiente attività di contrasto rispetto all'allarmante proliferazione dei reati di natura ambientale.




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