XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2398
Onorevoli Colleghi! - La normativa in materia
ambientale, varata nel corso degli ultimi anni, ha determinato
un quadro interpretativo ed applicativo non omogeneo e spesso
male coordinato. Essa, a livello sanzionatorio, oltre ad
alcune ipotesi di sanzioni amministrative, non prevede
fattispecie di delitto, tipizzando i reati ambientali come
reati contravvenzionali, quasi sempre di modesta portata ed
oblazionabili. L'effetto deterrente e repressivo è dunque
scarso.
A fronte di attività illecite nel contesto delle quali si
è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità
organizzata, l'effetto è praticamente nullo, poiché le modeste
sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a
fronteggiare e a scoraggiare i vantaggi economici miliardari
che le attività illecite producono. Inoltre, soprattutto, i
mezzi procedurali operativi, che la disciplina vigente affida
alle Forze di polizia ed alla magistratura, non sono efficaci
e, conseguentemente, le potenzialità investigative risultano
estremamente stressate da tali limitazioni genetiche.
E' un dato di fatto che le organizzazioni criminali hanno
ormai individuato nel campo ambientale, ed in particolare nel
traffico dei rifiuti, nella speculazione edilizia e nella
gestione delle attività di recupero ambientale, un nuovo e
vantaggiosissimo business, di interesse pari a quello
del traffico di droga ma con rischi bassissimi o, più
realisticamente, del tutto inesistenti.
Si impone, dunque, oltre ad un adeguamento legislativo
che, preso atto di tale realtà ormai indiscussa, fornisca alla
polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti
investigativi ed alla magistratura più idonei regimi
sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti posti in
essere, l'istituzione presso i tribunali di una sezione
specializzata per la trattazione dei reati ambientali. Tale
soluzione è improcrastinabile se si vuole realmente
sanzionare, in tempi rapidi e con professionalità adeguata,
quei fatti che, va ribadito, non sono più, in molti casi,
semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi
soggettivi, ma diventano il prodotto di un disegno criminoso
di vasto respiro e con effetti devastanti per l'ambiente.
Con la presente proposta di legge si istituiscono degli
organismi giurisdizionali territoriali capaci di dare risposte
forti per tutti i reati di settore caratterizzati dalla
presenza di interessi della criminalità comune ed organizzata
ed, a tale fine, si prevede una apposita delega al Governo
(articolo 1). La proposta di legge, si pone, a livello
politico, come alternativa ideologica alla tendenza alla
depenalizzazione dei reati in materia ambientale. Nel caso
della criminalità organizzata, una sistematica azione
giurisdizionale che persegua tali attività illecite non può
che infliggere un colpo pesantissimo alle organizzazioni
specializzate nel settore (e comunque anche a tutte quelle
realtà che, non potendo essere classificate come "ecomafia",
rappresentano una diffusa e non meno perniciosa realtà di
criminalità o di microcriminalità diffusa a livello locale o
regionale). Gli effetti preventivi deterrenti saranno
logicamente consequenziali e di sicura efficacia.
E' stato anche previsto, all'articolo 2, l'ampliamento
della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria,
inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello
Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di
esperienze in tema di repressione dei reati ambientali
acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità
operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di
settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente
sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree
naturali protette.
L'articolo 3, infine, introduce la legittimazione del
pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione
civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta
nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni
fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un
danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia
prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto
maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine
di stimolare l'esercizio di tale azione, che dovrebbe
costituire la necessaria definizione di qualsivoglia
procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo
l'elaborazione della dottrina giuridica, confortata da recenti
studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al
pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio
dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale.
Da tali considerazioni discende la necessità di colmare
l'evidente divario attualmente riscontrabile tra la normativa
di settore, l'accresciuta sensibilità ai temi ambientali e
l'azione della magistratura.
E' in questa direzione che si muove la presente proposta
di legge, sulla quale si richiama l'attenzione dei colleghi
parlamentari affinché, in uno spirito di condivisione che vada
al di là dell'appartenenza partitica, il Parlamento possa dare
un segnale forte nella direzione di una più efficace ed
efficiente attività di contrasto rispetto all'allarmante
proliferazione dei reati di natura ambientale.