XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2398




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di
una sezione specializzata per i reati ambientali).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) previsione delle fattispecie dei reati ambientali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge;

            b) realizzazione di una sistematica azione giurisdizionale finalizzata alla prevenzione ed alla repressione delle attività illecite nel settore ambientale perpetrate dalla criminalità comune ed organizzata;

            c) ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria al Corpo forestale dello Stato per la competenza in materia di reati ambientali;

            d) previsione di termini per l'istituzione delle sezioni non superiori a due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 con la legislazione vigente in materia nonché la disciplina transitoria finalizzata ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le relative fasi di trattazione, ai sensi delle regole di competenza e delle procedure da seguire.
        4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, affinché sia espresso dai competenti organi parlamentari un motivato parere, entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
        5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.
        6. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle sezioni di cui al comma 1.


Art. 2.

(Norme processuali).

        1. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati ambientali".


Art. 3.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare
l'azione civile di danno pubblico ambientale in via
sostitutiva).

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inserito il seguente:

        "3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati di cui al comma 3, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile".



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