XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2398
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di
una sezione specializzata per i reati ambientali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per l'istituzione presso i tribunali
di una sezione specializzata per i reati ambientali secondo i
princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione delle fattispecie dei reati
ambientali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della
presente legge;
b) realizzazione di una sistematica azione
giurisdizionale finalizzata alla prevenzione ed alla
repressione delle attività illecite nel settore ambientale
perpetrate dalla criminalità comune ed organizzata;
c) ampliamento della composizione delle sezioni di
polizia giudiziaria al Corpo forestale dello Stato per la
competenza in materia di reati ambientali;
d) previsione di termini per l'istituzione delle
sezioni non superiori a due mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
cui al comma 1, e secondo i princìpi e criteri direttivi
stabiliti al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le
norme di coordinamento delle disposizioni del decreto
legislativo di cui al medesimo comma 1 con la legislazione
vigente in materia nonché la disciplina transitoria
finalizzata ad assicurare la rapida trattazione dei
procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le relative
fasi di trattazione, ai sensi delle regole di competenza e
delle procedure da seguire.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e
3 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati, affinché sia espresso dai competenti organi
parlamentari un motivato parere, entro il termine di quaranta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo può
emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui al comma 2.
6. Il Consiglio superiore della magistratura assicura,
attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento
professionale dei magistrati addetti alle sezioni di cui al
comma 1.
Art. 2.
(Norme processuali).
1. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
aggiunte le seguenti parole: ", nonché del Corpo forestale
dello Stato per i reati ambientali".
Art. 3.
(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare
l'azione civile di danno pubblico ambientale in via
sostitutiva).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, è inserito il seguente:
"3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati
di cui al comma 3, l'azione è promossa dal pubblico ministero
quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del
codice di procedura civile".