XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2397
Onorevoli Colleghi! - La tutela dell'ambiente oggi
presenta inevitabili e rilevanti aspetti di interesse
giuridico, poiché buona parte delle attività di danno generale
sono conseguenti a forme di violazione di legge che spesso
assumono carattere sistematico e dilagante. In particolare nel
settore degli inquinamenti, della cementificazione selvaggia,
del bracconaggio e degli incendi boschivi, il susseguirsi di
azioni illecite ha creato una vera e propria situazione di
emergenza che si sviluppa da un lato a livello locale e
capillare e dall'altro si è spesso evoluta in forme
organizzate fino a coinvolgere la criminalità associata, che
ha trovato in questi campi nuove e lucrosissime forme di
interesse.
Va sottolineato che le azioni di violazione di legge a
livello locale nei settori indicati, seppur non collegate da
un nesso organizzato, costituiscono una polverizzata e
inesorabile attività di aggressione verso l'ambiente naturale,
che si ripete ogni giorno su tutto il territorio nazionale.
L'effetto sinergico e cumulativo di tali singoli reati
assume caratteri devastanti, se esaminato e considerato nel
suo insieme e negli effetti globali. Nel contempo, le attività
della criminalità organizzata contribuiscono ad elevare fino a
livelli non identificabili la gravità della già critica
situazione, innestando su tale microcosmo di illeciti
frammentati azioni di pesante ed irreversibile impatto
ambientale come, ad esempio, intere aree geografiche
trasformate in siti o discariche sotterranee ed occulte di
rifiuti pericolosi invisibili in superficie.
Appare dunque oggi necessario affrontare in modo
contestuale questi gravissimi fenomeni che non vanno né
sottaciuti né sottovalutati, sia a livello preventivo che
repressivo, con una forte richiesta di applicazione delle
leggi vigenti e con la contestuale inderogabile necessità di
stroncare le azioni in atto per impedire che vengano portate
ad ulteriori conseguenze.
Si impone al Parlamento la definizione di norme ed
istituti che consentano alla collettività una migliore
organizzazione per la prevenzione, il controllo e la
repressione delle azioni che turbano l'equilibrio ecologico.
Già l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed un imponente
corpo di leggi, prodotto nel corso delle precedenti
legislature, hanno posto in campo strumenti di notevole
portata per sviluppare una efficace iniziativa in questa
direzione.
La realtà, tuttavia, come dicevamo prima, ci porta a
constatare un gap tra esigenze ed aspettative di
salvaguardia e fatti concreti: bisogna fare sforzi enormi per
arrivare a risultati significativi.
Si ritiene che per una diversa ed efficace applicazione
della normativa vigente l'istituzione del difensore civico per
l'ambiente, figura maturata in altri campi sia in Europa che
in alcune realtà del nostro Paese, nel campo del controllo e
della tutela ambientale possa essere un elemento catalizzante
per azioni di tutela e di salvaguardia dell'ambiente.
L'azione del difensore civico viene in tale modo
specializzata in riferimento alla materia ambientale e
collegata a livello nazionale con uffici regionali.
I compiti del difensore, stabiliti dall'articolo 1 della
proposta di legge, sono quelli di promuovere azioni di tutela
ambientale, sia in sede civile che penale, e di ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di
atti che violino norme a tutela dell'ambiente.
L'articolo 2 stabilisce che l'azione del difensore civico
è rivolta nei confronti di tutti coloro che recano danno
all'ambiente o violano norme a tutela dell'ambiente,
attraverso atti compiuti da soggetti privati o pubblici che
incidano sul territorio.
L'articolo 3 garantisce l'accesso del difensore civico
all'informazione dei soggetti sottoposti a controllo.
L'articolo 4 impegna il difensore civico a presentare una
relazione annuale sulle attività svolte al Parlamento.
L'articolo 5 riguarda i requisiti e le modalità per la
nomina del difensore civico.
L'articolo 6 prevede norme per l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio.
L'articolo 7, in fine, reca disposizioni sull'onere
relativo all'attuazione della legge.