XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2397




        Onorevoli Colleghi! - La tutela dell'ambiente oggi presenta inevitabili e rilevanti aspetti di interesse giuridico, poiché buona parte delle attività di danno generale sono conseguenti a forme di violazione di legge che spesso assumono carattere sistematico e dilagante. In particolare nel settore degli inquinamenti, della cementificazione selvaggia, del bracconaggio e degli incendi boschivi, il susseguirsi di azioni illecite ha creato una vera e propria situazione di emergenza che si sviluppa da un lato a livello locale e capillare e dall'altro si è spesso evoluta in forme organizzate fino a coinvolgere la criminalità associata, che ha trovato in questi campi nuove e lucrosissime forme di interesse.
        Va sottolineato che le azioni di violazione di legge a livello locale nei settori indicati, seppur non collegate da un nesso organizzato, costituiscono una polverizzata e inesorabile attività di aggressione verso l'ambiente naturale, che si ripete ogni giorno su tutto il territorio nazionale.
        L'effetto sinergico e cumulativo di tali singoli reati assume caratteri devastanti, se esaminato e considerato nel suo insieme e negli effetti globali. Nel contempo, le attività della criminalità organizzata contribuiscono ad elevare fino a livelli non identificabili la gravità della già critica situazione, innestando su tale microcosmo di illeciti frammentati azioni di pesante ed irreversibile impatto ambientale come, ad esempio, intere aree geografiche trasformate in siti o discariche sotterranee ed occulte di rifiuti pericolosi invisibili in superficie.
        Appare dunque oggi necessario affrontare in modo contestuale questi gravissimi fenomeni che non vanno né sottaciuti né sottovalutati, sia a livello preventivo che repressivo, con una forte richiesta di applicazione delle leggi vigenti e con la contestuale inderogabile necessità di stroncare le azioni in atto per impedire che vengano portate ad ulteriori conseguenze.
        Si impone al Parlamento la definizione di norme ed istituti che consentano alla collettività una migliore organizzazione per la prevenzione, il controllo e la repressione delle azioni che turbano l'equilibrio ecologico. Già l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed un imponente corpo di leggi, prodotto nel corso delle precedenti legislature, hanno posto in campo strumenti di notevole portata per sviluppare una efficace iniziativa in questa direzione.
        La realtà, tuttavia, come dicevamo prima, ci porta a constatare un gap tra esigenze ed aspettative di salvaguardia e fatti concreti: bisogna fare sforzi enormi per arrivare a risultati significativi.
        Si ritiene che per una diversa ed efficace applicazione della normativa vigente l'istituzione del difensore civico per l'ambiente, figura maturata in altri campi sia in Europa che in alcune realtà del nostro Paese, nel campo del controllo e della tutela ambientale possa essere un elemento catalizzante per azioni di tutela e di salvaguardia dell'ambiente.
        L'azione del difensore civico viene in tale modo specializzata in riferimento alla materia ambientale e collegata a livello nazionale con uffici regionali.
        I compiti del difensore, stabiliti dall'articolo 1 della proposta di legge, sono quelli di promuovere azioni di tutela ambientale, sia in sede civile che penale, e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente.
        L'articolo 2 stabilisce che l'azione del difensore civico è rivolta nei confronti di tutti coloro che recano danno all'ambiente o violano norme a tutela dell'ambiente, attraverso atti compiuti da soggetti privati o pubblici che incidano sul territorio.
        L'articolo 3 garantisce l'accesso del difensore civico all'informazione dei soggetti sottoposti a controllo.
        L'articolo 4 impegna il difensore civico a presentare una relazione annuale sulle attività svolte al Parlamento.
        L'articolo 5 riguarda i requisiti e le modalità per la nomina del difensore civico.
        L'articolo 6 prevede norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.
        L'articolo 7, in fine, reca disposizioni sull'onere relativo all'attuazione della legge.




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