XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2397




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il difensore civico per l'ambiente con i seguenti compiti:

                a) segnalare all'autorità territorialmente competente omissioni, disfunzioni, ritardi e negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritiene possano arrecare danno all'ambiente;

                b) promuovere, in sede civile e penale, l'azione di risarcimento del danno ambientale, con il consenso degli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo;

                c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violano norme a tutela dell'ambiente.


Art. 2.

        1. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo sugli atti di amministrazioni, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, che incidono sul territorio recando danno all'ambiente o violando norme a tutela dell'ambiente.
        2. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di controllo di cui al comma 1 di propria iniziativa o su istanza di cittadini, singoli o associati, enti, organizzazioni o associazioni.


Art. 3.

        1. I responsabili degli organi e degli enti interessati dall'attività di controllo del difensore civico per l'ambiente devono assicurare al medesimo la necessaria collaborazione per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché fornire ogni notizia connessa alle questioni trattate.
        2. Il difensore civico per l'ambiente può convocare funzionari e amministratori e disporre accertamenti presso gli organi e gli enti di cui al comma 1.

Art. 4.

        1. Il difensore civico per l'ambiente presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata da suggerimenti ed osservazioni.


Art. 5.

        1. Il difensore civico per l'ambiente è organo monocratico nominato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica. Esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. Deve possedere una specifica e documentata competenza tecnico-scientifica, tecnico-giuridica o tecnico-economica in materia ambientale.
        2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica cinque anni, non può essere rinominato e non può, per la durata del suo mandato, essere amministratore di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni.


Art. 6.

        1. Il difensore civico per l'ambiente, entro tre mesi dall'insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, la redazione dei bilanci e dei rendiconti e la gestione delle spese secondo le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, ai sensi della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Il difensore civico per l'ambiente provvede, altresì, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente del difensore civico per l'ambiente nel limite di dieci unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico per l'ambiente.
        3. Il difensore civico per l'ambiente, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a tre unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
        4. In sede di prima attuazione della presente legge il difensore civico per l'ambiente può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.032.914 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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