XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2397
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il difensore civico per l'ambiente con i
seguenti compiti:
a) segnalare all'autorità territorialmente
competente omissioni, disfunzioni, ritardi e negligenze che,
sulla base degli accertamenti compiuti, ritiene possano
arrecare danno all'ambiente;
b) promuovere, in sede civile e penale, l'azione
di risarcimento del danno ambientale, con il consenso degli
enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto
lesivo;
c) ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti che violano norme a
tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di
controllo sugli atti di amministrazioni, enti pubblici,
persone fisiche e persone giuridiche, che incidono sul
territorio recando danno all'ambiente o violando norme a
tutela dell'ambiente.
2. Il difensore civico per l'ambiente promuove l'azione di
controllo di cui al comma 1 di propria iniziativa o su istanza
di cittadini, singoli o associati, enti, organizzazioni o
associazioni.
Art. 3.
1. I responsabili degli organi e degli enti interessati
dall'attività di controllo del difensore civico per l'ambiente
devono assicurare al medesimo la necessaria collaborazione per
lo svolgimento dei suoi compiti, nonché fornire ogni notizia
connessa alle questioni trattate.
2. Il difensore civico per l'ambiente può convocare
funzionari e amministratori e disporre accertamenti presso gli
organi e gli enti di cui al comma 1.
Art. 4.
1. Il difensore civico per l'ambiente presenta al
Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata
relazione sull'attività svolta, corredata da suggerimenti ed
osservazioni.
Art. 5.
1. Il difensore civico per l'ambiente è organo monocratico
nominato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di intesa tra il Presidente della Camera dei
deputati e il Presidente del Senato della Repubblica. Esercita
la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è
sottoposto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. Deve
possedere una specifica e documentata competenza
tecnico-scientifica, tecnico-giuridica o tecnico-economica in
materia ambientale.
2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica
cinque anni, non può essere rinominato e non può, per la
durata del suo mandato, essere amministratore di enti pubblici
o privati né ricoprire cariche elettive. La decadenza è
dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, previa contestazione formale
dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della
medesima nel termine di quindici giorni.
Art. 6.
1. Il difensore civico per l'ambiente, entro tre mesi
dall'insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, la redazione
dei bilanci e dei rendiconti e la gestione delle spese secondo
le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché
il trattamento giuridico ed economico del personale addetto,
ai sensi della disciplina contenuta nella legge 14 novembre
1995, n. 481, e successive modificazioni. Il difensore civico
per l'ambiente provvede, altresì, all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
del difensore civico per l'ambiente nel limite di dieci unità.
Alla definitiva determinazione della pianta organica si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità
previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli
stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il
funzionamento dell'ufficio del difensore civico per
l'ambiente.
3. Il difensore civico per l'ambiente, in aggiunta al
personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero non superiore a tre unità, con le
modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14
novembre 1995, n. 481.
4. In sede di prima attuazione della presente legge il
difensore civico per l'ambiente può provvedere al reclutamento
del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento
dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze
trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, purché in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole
funzioni.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1.032.914 euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.