XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2396
Onorevoli Colleghi! - L'Amministrazione della Difesa
impiega nelle sue strutture docenti civili con incarico
d'insegnamento di materie non militari, presso le scuole e gli
enti dell'Esercito, della Marina Militare e
dell'Aeronautica.
Tali docenti svolgono attività d'insegnamento che prosegue
senza soluzione di continuità con convenzione annuale
(decorrenza dal 1^ gennaio al 31 dicembre) conferita dal
Ministero della difesa ai sensi del decreto del Ministro della
difesa 12 agosto 1972 in attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, per quanto
concerne le scuole e gli enti dell'Esercito e del decreto del
Ministro della difesa 20 dicembre 1971 in attuazione della
legge 15 dicembre 1969, n. 1023, per le scuole, gli istituti e
gli enti della Marina e dell'Aeronautica.
Questo personale cui sono dirette le disposizioni della
presente proposta di legge risulta da tempo in servizio
mediante contratti inizialmente a tempo determinato che ormai
proseguono regolarmente all'atto della loro scadenza e svolge
attività continuativa e permanente nel tempo.
E' da osservare che la loro professionalità non ha forme
di autorganizzazione e di autonomia, che sole potrebbero
giustificare il ricorso a professionisti esterni. I "civili
esterni" sono di fatto posti alle dirette dipendenze dei
responsabili delle strutture presso le quali prestano la loro
opera i quali determinano gli orari di lavoro, i tempi ed i
modi di organizzazione del lavoro stesso.
Si tratta dunque di un vero e proprio rapporto di lavoro
subordinato quello che, nel tempo, si è venuto a creare tra
l'Amministrazione della difesa e questo personale, essendo da
tempo venuto meno il requisito della eccezionalità che solo
giustificherebbe un rapporto contrattuale a tempo determinato
di prestazione professionale.
Ricordo che il Consiglio di Stato contro il Ministero
della difesa con sentenza, passata in giudicato, del 23
gennaio 1992, n. 26, IV sezione, riconosce al rapporto di
lavoro tra questo personale e l'Amministrazione della difesa
natura di pubblico impiego, sia pure non di ruolo.
La presente proposta di legge mira a restituire certezza
al diritto di tale personale e chiede all'Amministrazione
della difesa il riconoscimento del rapporto di professionalità
e la fine di una precarietà che nuoce al buon funzionamento
degli enti presso i quali i citati soggetti prestano la loro
opera.
Un diritto che, del resto, è stato ormai riconosciuto a
numerose altre categorie di dipendenti pubblici, che assunti
per far fronte ad esigenze di carattere inizialmente
provvisorio, sono poi, come il personale in esame, divenuti
essenziali per il funzionamento del servizio pubblico in cui
prestano la loro opera. Si tenga presente che alcuni di essi
si trovano in questo stato di precariato da più di 20 anni.
La presente proposta di legge è consequenziale a quanto
disposto da altri provvedimenti legislativi che, prendendo
atto dell'importanza dei servizi espletati dai lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato e della loro
essenzialità per garantire il funzionamento della
Amministrazione della difesa, ne hanno consentito la
stabilizzazione del rapporto di lavoro mediante l'ingresso
nella pubblica amministrazione a vario titolo.
Va evidenziato, altresì, che tutti gli eventuali
impedimenti legislativi sono superabili dalla direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES recepita
dal Governo italiano con il decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
ottobre 2001, n. 235.
Infine, non si dettano disposizioni di natura finanziaria,
in quanto è sufficiente lo spostamento dei capitoli di spesa
nell'ambito del Dicastero, poiché il personale in esame
gravita già, seppure in qualità di dipendenti non di ruolo,
sul bilancio del Ministero della difesa.