XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2396




        Onorevoli Colleghi! - L'Amministrazione della Difesa impiega nelle sue strutture docenti civili con incarico d'insegnamento di materie non militari, presso le scuole e gli enti dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica.
        Tali docenti svolgono attività d'insegnamento che prosegue senza soluzione di continuità con convenzione annuale (decorrenza dal 1^ gennaio al 31 dicembre) conferita dal Ministero della difesa ai sensi del decreto del Ministro della difesa 12 agosto 1972 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, per quanto concerne le scuole e gli enti dell'Esercito e del decreto del Ministro della difesa 20 dicembre 1971 in attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 1023, per le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell'Aeronautica.
        Questo personale cui sono dirette le disposizioni della presente proposta di legge risulta da tempo in servizio mediante contratti inizialmente a tempo determinato che ormai proseguono regolarmente all'atto della loro scadenza e svolge attività continuativa e permanente nel tempo.
        E' da osservare che la loro professionalità non ha forme di autorganizzazione e di autonomia, che sole potrebbero giustificare il ricorso a professionisti esterni. I "civili esterni" sono di fatto posti alle dirette dipendenze dei responsabili delle strutture presso le quali prestano la loro opera i quali determinano gli orari di lavoro, i tempi ed i modi di organizzazione del lavoro stesso.
        Si tratta dunque di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato quello che, nel tempo, si è venuto a creare tra l'Amministrazione della difesa e questo personale, essendo da tempo venuto meno il requisito della eccezionalità che solo giustificherebbe un rapporto contrattuale a tempo determinato di prestazione professionale.
        Ricordo che il Consiglio di Stato contro il Ministero della difesa con sentenza, passata in giudicato, del 23 gennaio 1992, n. 26, IV sezione, riconosce al rapporto di lavoro tra questo personale e l'Amministrazione della difesa natura di pubblico impiego, sia pure non di ruolo.
        La presente proposta di legge mira a restituire certezza al diritto di tale personale e chiede all'Amministrazione della difesa il riconoscimento del rapporto di professionalità e la fine di una precarietà che nuoce al buon funzionamento degli enti presso i quali i citati soggetti prestano la loro opera.
        Un diritto che, del resto, è stato ormai riconosciuto a numerose altre categorie di dipendenti pubblici, che assunti per far fronte ad esigenze di carattere inizialmente provvisorio, sono poi, come il personale in esame, divenuti essenziali per il funzionamento del servizio pubblico in cui prestano la loro opera. Si tenga presente che alcuni di essi si trovano in questo stato di precariato da più di 20 anni.
        La presente proposta di legge è consequenziale a quanto disposto da altri provvedimenti legislativi che, prendendo atto dell'importanza dei servizi espletati dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e della loro essenzialità per garantire il funzionamento della Amministrazione della difesa, ne hanno consentito la stabilizzazione del rapporto di lavoro mediante l'ingresso nella pubblica amministrazione a vario titolo.
        Va evidenziato, altresì, che tutti gli eventuali impedimenti legislativi sono superabili dalla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES recepita dal Governo italiano con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
        Infine, non si dettano disposizioni di natura finanziaria, in quanto è sufficiente lo spostamento dei capitoli di spesa nell'ambito del Dicastero, poiché il personale in esame gravita già, seppure in qualità di dipendenti non di ruolo, sul bilancio del Ministero della difesa.




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