XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2396
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della difesa, con proprio decreto,
stabilisce le modalitą per l'immissione nei ruoli organici del
personale civile in servizio da almeno un quinquennio con
incarico di insegnamento di materie non militari presso le
scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, previa domanda da avanzare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
Art. 2.
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene
mediante concorso pubblico riservato per soli titoli.
2. Titolo necessario per accedere al concorso riservato di
cui al comma 1 č l'aver prestato servizio, senza soluzione di
continuitą, presso le scuole, gli istituti e gli enti di cui
all'articolo 1 per almeno un quinquennio precedente la data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. Al personale immesso nei ruoli organici di cui
all'articolo 1 sono riconosciuti, ai fini dell'anzianitą di
servizio e della ricostruzione della carriera, tutti gli anni
nei quali hanno svolto incarico di insegnamento conferito con
convenzioni annuali.
Art. 4.
1. Per quanto concerne lo stato giuridico del personale
civile di cui all'articolo 1 sono applicabili, per quanto non
previsto dalla presente legge, ove compatibili, le
disposizioni contenute nel testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
Art. 5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il reclutamento del personale civile con
incarico di insegnamento presso le scuole, gli istituti e gli
enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica avviene
esclusivamente mediante pubblico concorso.