XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2396




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le modalitą per l'immissione nei ruoli organici del personale civile in servizio da almeno un quinquennio con incarico di insegnamento di materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previa domanda da avanzare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.


Art. 2.

        1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene mediante concorso pubblico riservato per soli titoli.
        2. Titolo necessario per accedere al concorso riservato di cui al comma 1 č l'aver prestato servizio, senza soluzione di continuitą, presso le scuole, gli istituti e gli enti di cui all'articolo 1 per almeno un quinquennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. Al personale immesso nei ruoli organici di cui all'articolo 1 sono riconosciuti, ai fini dell'anzianitą di servizio e della ricostruzione della carriera, tutti gli anni nei quali hanno svolto incarico di insegnamento conferito con convenzioni annuali.


Art. 4.

        1. Per quanto concerne lo stato giuridico del personale civile di cui all'articolo 1 sono applicabili, per quanto non previsto dalla presente legge, ove compatibili, le disposizioni contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.


Art. 5.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il reclutamento del personale civile con incarico di insegnamento presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica avviene esclusivamente mediante pubblico concorso.



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