XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2393
Onorevoli Colleghi! - Tutte le indagini demoscopiche
indicano come la gran parte degli italiani identifichi nella
criminalità la maggiore preoccupazione e avverta quindi la
sicurezza come un bisogno primario.
Anche se le statistiche rivelano un qualche miglioramento
nel numero dei reati commessi nel 2000 rispetto al 1999, la
situazione rimane pur tuttavia assai grave.
Il quoziente di criminalità è passato in Italia da 1.500
delitti denunciati ogni 100.000 abitanti nel 1950 a 1.700 nel
1969, a 3.727 nel 1979, a 3.950 nel 1989, a oltre 5.000 dal
1995 in avanti.
Tra l'inizio degli anni cinquanta e la fine del secolo
passato i furti denunciati in Italia sono passati da meno di
600 ogni 100.000 abitanti a più di 3.000, le rapine da meno di
8 a più di 120, con un aumento del 500 per cento nel primo
caso e del 1.500 per cento nel secondo.
Oltretutto vi è da tenere presente che questi dati si
riferiscono ai soli delitti denunciati, mentre l'alto numero
di reati che rimane ad opera di ignoti (il 96,4 per cento dei
furti e l'85 per cento delle rapine, nel 1999) sospinge in
misura sempre maggiore le vittime a non sporgere denuncia.
Questa situazione è alla base del senso di insicurezza che
induce gli italiani ad indicare la delinquenza comune come il
problema che desta maggiore preoccupazione (si veda l'indagine
del CENSIS del luglio 2000 sulle paure degli italiani), più
della disoccupazione, del traffico, della droga.
Nel primo rapporto sullo stato della sicurezza in Italia
presentato dal Ministero dell'interno nel febbraio del 2001,
l'andamento del fenomeno criminoso nel corso dell'ultimo
trentennio è analizzato minuziosamente, reato per reato. Ad
esso si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Se questa è la situazione, chi è preposto alla funzione
legislativa non può sottrarsi a cercare ogni possibile
soluzione volta a rendere meno grave il problema e a ridare
fiducia e tranquillità ai cittadini.
La tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico è
indubbiamente compito della pubblica amministrazione, e in
tale senso il Governo, il Ministero dell'interno, le Forze
dell'ordine e le amministrazioni locali, ognuno per la parte
di propria competenza, sono costantemente impegnati a fare
fronte all'emergenza criminalità.
Pur tuttavia vi è da notare che chi è portato a delinquere
tende a colpire là dove più facilmente ritiene di poter agire
e, soprattutto, là dove ritiene di poter trarre maggior utili
dalle sue imprese.
Per questo motivo già da alcuni decenni in numerosi Stati
europei ed extraeuropei sono state introdotte normative sulla
sicurezza privata volte a regolamentare le attività di chi è
maggiormente soggetto al rischio di subire reati contro il
patrimonio e di chi offre fornitura di beni e di servizi per
la prevenzione dei crimini.
L'intervento legislativo nei confronti dei primi soggetti
trova giustificazione nel fatto che il compimento di un furto
o di una rapina non rappresenta solo un danno per chi
direttamente lo subisce, ma costituisce un pericolo per
l'incolumità di chi, a qualsivoglia titolo, viene coinvolto
suo malgrado nell'evento e, più in generale, un danno per
l'intera società, in quanto ogni appropriazione indebita
alimenta il giro di affari della malavita e sospinge
quest'ultima a reinterare i crimini e ad investire i propri
guadagni in ulteriori traffici illeciti.
Si noti che proprio sulla base di queste considerazioni in
Italia è stato emanato il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, recante norme in materia di sequestri di persona. Per
risolvere questo grave problema fu introdotto il blocco dei
beni dei familiari per impedire il pagamento dei riscatti, e
il numero dei sequestri scese dai 357 del 1991 ai 103 del
1996, 118 del 1997, 176 del 1998 e 163 nel 1999.
La regolamentazione dell'attività di chi fornisce impianti
e servizi di sicurezza rappresenta invece un doveroso
intervento dello Stato a tutela degli utilizzatori di questi
impianti e servizi, intervento tanto più doveroso nel momento
in cui il ricorso agli stessi viene fatto in ossequio ad una
norma di legge o comunque per coadiuvare l'opera della
pubblica amministrazione nel prevenire e reprimere il
compimento dei reati.
In un'ottica più allargata, destano grave preoccupazione
anche i reati relativi alla sottrazione di tecnologie ed
informazioni, che portano talvolta gravi danni alle aziende e
all'intero "sistema Paese", causando perdite che possono
ripercuotersi anche sul livello occupazionale dei lavoratori.
In questo campo si ritiene che debbano ottenere un
riconoscimento le figure professionali dei security
manager delle aziende private e dei consulenti di
sicurezza, che molte volte mettono a disposizione le loro
competenze professionali per aiutare le autorità alla
soluzione di problematiche di interesse non solo privato, ma
addirittura nazionale.
Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, si propone ora di
introdurre anche in Italia una normativa, recata dalla
presente proposta di legge sulla sicurezza privata, volta a
rendere più difficoltose e meno remunerative le imprese
criminose contro la proprietà e, al tempo stesso, a
regolamentare in modo serio ed efficace la fornitura di
impianti e servizi di sicurezza anticrimine.
Al fine di non imporre obblighi eccessivamente onerosi ai
destinatari delle norme, la presente proposta di legge non
identifica direttamente le misure di sicurezza da adottare, ma
si limita a fissare dei princìpi e a stabilire alcuni modelli
organizzativi, demandando al regolamento di attuazione della
legge l'istituzione di una commissione permanente presso il
Ministero dell'interno con il compito di individuare tali
misure, tenendo conto delle esigenze di tutti i soggetti. Tale
commissione, infatti, è composta da esperti e da
rappresentanti delle categorie, i quali propongono e
coordinano l'adozione dei sistemi più innovativi che il
progresso tecnico e tecnologico mette nel tempo a
disposizione. A fronte dell'adozione di tali misure sono
previste agevolazioni secondo il principio di
sussidiarietà.
Relativamente al settore più delicato nell'ambito della
sicurezza privata, e cioè quello della vigilanza, le norme
proposte intendono liberalizzare e al tempo stesso mantenere
sotto controllo la concessione delle licenze e le attività
svolte, attività che, è bene ricordare, sono ancora
regolamentate dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni. Ogni successiva regolamentazione è
avvenuta mediante emanazione di circolari del Ministero
dell'interno, circolari che hanno sovente dato adito a
rimostranze da parte degli utenti ed anche dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Né d'altra parte si può omettere di stabilire nuove regole
per un'attività così soggetta alle novità della tecnica e alle
forme in cui si manifesta la criminalità. Il settore del
trasporto valori, in particolare, suscita grande apprensione,
avuti presenti i recenti efferati attacchi nel corso dei quali
hanno perso la vita numerose guardie giurate. La commissione
permanente sulla sicurezza privata avrà tra i suoi primari
obiettivi quello di individuare e imporre misure che limitino
al massimo ogni rischio per la vita umana, facendo ricorso a
sistemi di protezione basati in modo sempre più spinto sulla
componente tecnologica.
La presente proposta di legge, nel ribadire innanzitutto
che il monopolio dell'uso della forza ai fini della sicurezza
appartiene allo Stato, come riserva originaria, delega
determinate attività, oggi necessarie nella società civile,
mediante autorizzazione (e non concessione!) a tutela
dell'incolumità delle persone e della proprietà, sia mediante
attività preventiva che di contrasto, purché esercitata nella
flagranza del reato.
Ne discende una riqualificazione giuridica delle guardie
giurate (con il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, erano
"agenti di pubblica sicurezza" e con il regio decreto 4
giugno, 1914 n. 563, potevano prestare opera ausiliaria ai
comuni), che nella proposta sono definite agenti di sicurezza,
con la qualifica di incaricati di pubblico servizio ed ai
quali competono le qualifiche e le attribuzioni, con riguardo
all'ufficio proprio o al servizio espletato, dei pubblici
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
Avremmo risolto un problema non da poco che arrovella la
giurisprudenza e trova concorde e conclamata anche la
dottrina. Pensiamo agli effetti, a seguito di un conflitto a
fuoco, sul nomen iuris della fattispecie che diverrà
"uso legittimo delle armi". Pensiamo a quanti fatti del genere
succedono ogni giorno e quante guardie giurate hanno perso la
vita o sono accusate di omicidio per uno stipendio da
1.650.000 lire al mese.
Con queste attribuzioni e con quella di "ausiliari di
pubblica sicurezza" quando comandati dall'Autorità di pubblica
sicurezza, abbiamo messo le premesse - ora sì - per un loro
moderno impiego a fianco delle Forze dell'ordine.
Nella proposta di legge sono stati inseriti una serie di
istituti nuovi frutto di centinaia di circolari ministeriali,
della giurisprudenza e di pronunciamenti delle Autorità
indipendenti e delle supreme magistrature.
La proposta di legge cerca di risolvere il problema del
concentramento di monopoli ed oligopoli per un verso
riconfermando e rafforzando la natura "autorizzatoria" ed
istituzionale, che dovrà essere condotta in prima persona, per
un altro contemperando con il liberismo costituzionalmente
previsto con l'articolo 41 della Costituzione, uscendo dal
"feudo" prefettizio della provincia, ma non più di tanto.
Dalla pratica quotidiana dei processi e delle liti, nelle
quali sempre e solo è chiamato il titolare della licenza
abbiamo cercato di dare nuove attribuzioni al titolare, ai
fini del valore delle prove.
E' stata definita l'attività tipica della vigilanza, dalla
quale discende chiarezza nella contrattualistica e che dirime
per il futuro migliaia e migliaia di cause (e di dissesti) che
hanno attribuito all'attività di vigilanza - nella magna
confusio- funzione assicurativa.
Un distinguo netto è posto tra le attività di vigilanza
(in regime autorizzatorio) e le altre attività di sicurezza
che producono, vendono, installano e mantengono
apparecchiature anticrimine. Naturalmente non ci sono sfuggiti
i progettisti, i valutatori, anche riferiti a qualità,
ambiente e salute, e tutta la vasta e variegata gamma dei
consulenti e dei consulenti tecnici. Ed in questo contesto la
relativa formazione e la scuola.
Come detto, la proposta di legge delinea gli istituti ed
il regolamento darà una disciplina ordinata per una visione
moderna con la quale questo Governo vuole affrontare tutti gli
aspetti e le facce del poliedro sicurezza. Confidiamo quindi
che la presente proposta di legge possa contribuire a
contrastare efficacemente l'attività criminosa, sollevando al
tempo stesso gli organi di polizia, in ossequio al principio
di sussidiarietà, da quelle funzioni che possono essere
utilmente svolte da soggetti privati.