XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2393
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DIRITTO ALLA SICUREZZA E ATTIVITA'
PER GARANTIRNE L'ESERCIZIO
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Ogni persona ha diritto di vivere senza subire o senza
avere il timore di subire offese alla propria incolumità
fisica, alle attività che legittimamente svolge e ai beni che
legittimamente possiede.
2. Le attività volte a garantire l'esercizio del diritto
di cui al comma 1, la salvaguardia dell'ordine pubblico,
l'incolumità delle persone e la tutela della proprietà, sono
di competenza dello Stato che le svolge, tramite le autorità
di pubblica sicurezza, in modo imparziale a favore di tutte le
persone fisiche e giuridiche presenti sul territorio
nazionale.
3. Ogni cittadino ha diritto alla protezione da parte
dello Stato, ed ha, altresì, il dovere di non agevolare il
compimento di reati, diretti contro se stesso o contro tutti,
con comportamenti attivi od omissivi.
4. Le persone fisiche e giuridiche che per circostanze
inerenti la propria personalità o per l'attività svolta sono
maggiormente soggette al rischio o al timore di subire offese
hanno il dovere di porre in atto concrete misure volte a
prevenire e a contrastare il compimento di ogni offesa, nei
termini, con gli strumenti e i controlli previsti dalla
presente legge e dal relativo regolamento di attuazione di cui
all'articolo 11.
Art. 2.
(Attività di prevenzione e di contrasto).
1. Le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini
contro la persona e contro la proprietà svolte mediante
l'impiego di personale, anche se non armato, per conto o a
beneficio di terzi, possono essere esercitate da istituti
privati di vigilanza esclusivamente su delega dell'autorità di
pubblica sicurezza e nei termini e con i controlli previsti
dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
Ai fini del presente comma, non costituiscono attività di
prevenzione le attività relative alla progettazione,
realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi tecnici
e tecnologici.
2. L'attività di contrasto si esercita nella flagranza del
reato e si conclude al termine dell'attività criminosa.
3. Le attività di produzione, vendita, installazione e
manutenzione di impianti e di sistemi tecnici e tecnologici
per la prevenzione e il contrasto dei crimini possono essere
esercitate da chiunque nei termini e con i controlli previsti
dalla presente legge e dal relativo regolamento di
attuazione.
4. Ogni attività repressiva, successiva alla consumazione
di un crimine e conseguente all'attività di contrasto o di
investigazione, è di esclusiva competenza dell'autorità
giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza nei termini
e con le garanzie previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3.
(Commissione permanente
sulla sicurezza privata).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la
commissione permanente sulla sicurezza privata, con il compito
di:
a) adempiere alle funzioni ad essa attribuite
dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione,
nonché da altre norme di legge o di regolamento;
b) provvedere alla definizione e all'aggiornamento
dei riferimenti procedurali e delle disposizioni impartite in
ragione del mutare delle condizioni o delle conoscenze
tecniche;
c) vigilare sul rispetto della presente legge da
parte di tutti i soggetti interessati;
d) adottare o promuovere provvedimenti e sanzioni
in relazione al compimento di fattispecie predefinite.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge
determina la composizione, l'ordinamento ed il funzionamento
della commissione permanente sulla sicurezza privata e della
conferenza generale nazionale dei titolari degli istituti
privati di vigilanza di cui all'articolo 11.
Capo II
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
A RISCHIO
Art. 4.
(Persone fisiche e giuridiche
a rischio).
1. Ai fini della presente legge:
a) sono persone fisiche a rischio coloro che, per
l'attività o la professione svolta o per il patrimonio
legittimamente posseduto, possono subire o avere timore di
subire offesa;
b) sono persone giuridiche a rischio le imprese
presso le quali sono utilizzati o custoditi in via
continuativa beni materiali o immateriali di cospicuo valore,
facilmente asportabili e commerciabili o riutilizzabili da
terzi, ovvero le imprese industriali, commerciali o di servizi
che in ragione della loro attività o per la loro rilevanza
economica o sociale, possono essere, o avere timore di essere,
oggetto di offesa.
2. Le persone fisiche a rischio possono avvalersi
dell'attività di istituti privati di vigilanza e di agenzie di
investigazione per prevenire e contrastare il verificarsi di
fatti in danno della persona o dei beni propri, con i
controlli e nei termini previsti dalla presente legge, dal
relativo regolamento di attuazione e dalle norme vigenti che
regolano le attività dei citati istituti ed agenzie.
3. Le persone fisiche a rischio e chiunque agisca per
conto delle stesse, successivamente alla notizia di un
pericolo, di minaccia o di una offesa ricevuta, devono
attenersi alle disposizioni inpartite dall'autorità di
pubblica sicurezza.
4. Le persone giuridiche a rischio devono:
a) nominare un responsabile della sicurezza
anticrimine, idoneamente qualificato, ove abbiano cinquanta o
più dipendenti;
b) prevedere un piano di sicurezza anticrimine,
periodicamente aggiornato, che includa specifiche attività di
formazione, iniziale e permanente, dei dipendenti esposti a
rischio o addetti alla sicurezza anticrimine;
c) adottare misure idonee per prevenire e
contrastare il compimento di atti criminosi a danno del
proprio patrimonio, dei propri dipendenti e di coloro che con
esse si relazionano.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge
individua:
a) le tipologie delle imprese a rischio e le
relative misure minime di prevenzione e di contrasto;
b) il profilo professionale ed i criteri di
qualificazione del responsabile della sicurezza
anticrimine;
c) i criteri generali di formulazione del piano di
sicurezza anticrimine;
d) le modalità ed i termini di segnalazione ai
competenti uffici pubblici delle informazioni di cui al comma
6.
6. A cura della commissione permanente sulla sicurezza
privata è istituito presso il Ministero dell'interno un
apposito elenco delle persone giuridiche a rischio, nel quale
sono riportati:
a) denominazione, ragione sociale e sede
dell'impresa a rischio;
b) nominativo, domicilio e recapiti del legale
rappresentante;
c) nominativo, domicilio e recapiti del
responsabile della sicurezza anticrimine, se previsto;
d) elenco e riferimenti logistici dei punti
operativi interessati alle tipologie di rischio individuate
nel regolamento di attuazione della presente legge;
e) dichiarazione di rispondenza, rilasciata dal
legale rappresentante e, se previsto, dal responsabile della
sicurezza anticrimine, alle misure di prevenzione e di
contrasto di cui al comma 5, lettera a), per ciascuno
dei punti operativi di cui alla lettera d) del presente
comma;
f) dichiarazione, rilasciata dal legale
rappresentante o, in sua vece, dal responsabile della
sicurezza anticrimine, attestante la predisposizione e la
validità attuale del piano di sicurezza anticrimine;
g) modalità e termini di conservazione della
documentazione afferente le misure di sicurezza programmate o
realizzate.
7. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio,
per la valutazione, l'organizzazione la realizzazione e la
gestione delle misure di sicurezza possono avvalersi
dell'opera di consulenti iscritti in un apposito registro
istituito dalla commissione permanente sulla sicurezza privata
presso il Ministero dell'interno.
8. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio
per l'esercizio dell'attività di vigilanza individuata ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, devono avvalersi di istituti
privati di vigilanza muniti di valida autorizzazione tenuto
conto della competenza territoriale.
9. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio
per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione degli
impianti e dei sistemi di sicurezza devono avvalersi di
fornitori di beni e di servizi in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
Art. 5.
(Principio di sussidiarietà).
1. Gli oneri sostenuti dalle persone fisiche e giuridiche
a rischio per l'adozione di misure di autotutela sono soggetti
ad agevolazioni, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Gli istituti privati di vigilanza di cui all'articolo
6, in ragione di servizi di interesse generale per la
collettività da essi svolti beneficiano di agevolazioni e di
detrazioni fiscali, secondo il principio di sussidiarietà,
determinate da leggi o da appositi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno.
Capo III
VIGILANZA PRIVATA
Sezione I
Istituti privati di vigilanza
Art. 6.
(Istituti privati di vigilanza).
1. Gli istituti privati di vigilanza sono i soggetti
giuridici ai quali lo Stato delega, mediante apposita
autorizzazione, l'esercizio, sotto il controllo dell'autorità
di pubblica sicurezza, delle attività di prevenzione e di
contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà,
come definite all'articolo 2.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla commissione
permanente sulla sicurezza privata ai cittadini italiani o di
Stati membri dell'Unione europea che ne fanno richiesta,
tenuto conto dei requisiti personali del richiedente e degli
amministratori dell'impresa, della idoneità ed efficacia dello
svolgimento dell'attività nonché della situazione della
sicurezza pubblica esistente sul territorio di riferimento,
come definiti nel regolamento di attuazione della presente
legge.
3. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza
può essere svolto in forma individuale o societaria.
4. L'autorizzazione è rilasciata ai legali rappresentanti
degli istituti privati di vigilanza; per il diniego o la
revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del
regolamento di attuazione della presente legge.
5. L'autorizzazione consente agli istituti privati di
vigilanza di operare nella provincia per la quale è stata
rilasciata l'autorizzazione stessa o nelle province limitrofe,
nell'ambito della medesima regione, o in via eccezionale, in
una o più province situate nel territorio delle regioni
confinanti, ovvero di operare nell'intero territorio nazionale
per i servizi individuati dall'articolo 8, comma 2, in base al
contenuto dispositivo dell'atto autorizzatorio.
6. Il titolare dell'autorizzazione è comandante del Corpo
privato di vigilanza, che è tenuto a dirigere personalmente.
Egli è responsabile, altresì, delle attività amministrative
aventi particolare rilievo ed è tenuto a partecipare al
capitale dell'impresa. Al comandante, in quanto intestatario
del provvedimento autorizzatorio generale, competono le
attribuzioni proprie degli agenti di sicurezza.
7. La rappresentanza degli istituti privati di vigilanza è
prevista, in via ordinaria, solo per rami di attività, per
competenze o per affari, considerate la vastità e l'importanza
dell'impresa, con procura institoria.
8. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata
automaticamente per un pari periodo, a condizione che non
intervengano mutamenti nel contenuto dispositivo o nei
presupposti dello stesso atto autorizzatorio.
9. La commissione permanente sulla sicurezza privata
approva o, qualora non pervengano ad esse richieste in merito,
determina, per ogni istituto privato di vigilanza:
a) l'uniforme e i segni distintivi;
b) l'equipaggiamento, l'armamento, i mezzi di
protezione ed i supporti tecnici e logistici di cui l'agente
di sicurezza deve disporre nell'esercizio di ciascuna
tipologia di servizio.
10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti
privati di vigilanza, di natura privatistica, è regolato da un
contratto collettivo nazionale di lavoro, che deve tenere
conto, oltre che della specificità del settore, anche delle
indicazioni eventualmente fornite dalla commissione permanente
sulla sicurezza privata.
11. Le attività, l'organizzazione e la modalità di
esercizio dell'impresa degli istituti privati di vigilanza
sono stabilite con un regolamento interno approvato dal
prefetto della provincia per la quale è rilasciata
l'autorizzazione e recante altresì le caratteristiche del
Corpo e dei servizi.
12. La responsabilità contrattuale nel rapporto di
vigilanza è regolata ai sensi della legislazione vigente in
materia ed, in particolare, delle disposizioni del codice
civile, tale responsabilità è correlata alle attività che gli
istituti stessi dichiarano di poter prestare a favore dei
soggetti richiedenti e non è soggetta alla stipula di
ulteriori politiche assicurative.
Sezione II
Agenti di sicurezza
Art. 7.
(Agenti di sicurezza).
1. L'attività di agente di sicurezza può essere svolta
solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza.
2. L'agente di sicurezza, nell'esercizio della sua
attività, riveste la qualifica di incaricato di pubblico
servizio.
3. All'agente di sicurezza, con riguardo all'ufficio
proprio o al servizio espletato, competono le qualifiche e le
retribuzioni proprie dei pubblici ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria, che svolgono temporaneamente con natura
ausiliaria. Quando comandato dall'autorità di pubblica
sicurezza ed esclusivamente per il servizio espletato, ad esso
competono le attribuzioni proprie degli agenti ausiliari di
pubblica sicurezza.
4. I verbali redatti dagli agenti di sicurezza si
riferiscono alle operazioni svolte nel servizio d'istituto e
fanno fede, in giudizio, fino a querela di falso.
5. Le guardie particolari giurate che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risultano incaricate
da enti pubblici o da soggetti privati alla vigilanza o alla
custodia delle rispettive proprietà mobiliari o immobiliari
possono continuare a prestare la loro opera per un periodo
massimo di tre anni. Allo scadere di tale termine i citati
enti o soggetti, possono affidare i servizi resi dalle
medesime guardie ed un istituto privato di vigilanza, con
l'eventuale richiesta allo stesso di assumere alle proprie
dipendenze le guardie già addette a tali servizi.
6. Il decreto di nomina ad agente di sicurezza è
rilasciato a persone in possesso di idonei requisiti
formativi, psico-fisici, attitudinali e di buona reputazione
ed è a tempo indeterminato.
7. La nomina ad agente di sicurezza è disposta su istanza
del titolare dell'istituto privato di vigilanza, mediante
rilascio di decreto da parte del prefetto della provincia in
cui l'istituto privato di vigilanza è autorizzato ad operare e
nella quale l'agente presta prevalentemente la sua
attività.
8. La nomina ad agente di sicurezza comporta il rilascio
del porto d'armi, a tassa di concessione ridotta, che deve
essere rinnovato annualmente.
9. Gli agenti di sicurezza possono portare armi anche al
di fuori dell'ambito del servizio comandato.
10. In caso di perdita dei requisiti personali richiesti
ai sensi del comma 6, la nomina ad agente di sicurezza e il
porto d'armi sono immediatamente sospesi. La revoca della
nomina ad agente di sicurezza e del porto d'armi hanno valore
su tutto il territorio nazionale.
11. Presso ogni ufficio territoriale del Governo è
istituito il registro degli agenti di sicurezza; un agente di
sicurezza può essere iscritto a un solo registro, ferma
restando la facoltà di operare in ogni provincia in cui
l'istituto privato di vigilanza da cui dipende è autorizzato
ad esercitare la propria attività.
12. Il regolamento di attuazione della presente legge
indica le modalità di formazione, di aggiornamento e di
pubblicità del registro di cui al comma 11.
13. La commissione permanente sulla sicurezza privata
stabilisce i requisiti per l'accesso ed il programma dei corsi
per il conseguimento dell'idoneità ad agente di sicurezza
nonché per la relativa riqualificazione dopo la prima
nomina.
14. I corsi di formazione professionale degli agenti di
sicurezza sono di competenza delle regioni.
15. L'agente di sicurezza presta servizio nei modi e nei
tempi indicati dalla direzione dell'istituto privato di
vigilanza ed è tenuto ad aderire alle richieste avanzate da
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria per ragioni di servizio. In tali casi, la
possibile interruzione del normale servizio d'istituto non può
essere censurata dalla direzione dell'istituto privato di
vigilanza né invocata dal committente del servizio quale causa
di rescissione del contratto.
Sezione III
Servizi di vigilanza
Art. 8.
(Servizi di vigilanza).
1. I servizi di vigilanza hanno il fine di prevenire o di
contrastare il compimento di reati contro la persona e contro
il patrimonio.
2. E' attività tipica di vigilanza quella che si
estrinseca nell'esercizio dei poteri dell'agente di sicurezza
con un rapporto diretto ed immediato sul bene vigilato.
3. I servizi di vigilanza, individuati nel regolamento di
attuazione della presente legge, oltre che dalle forze
dell'ordine, possono essere svolti solo dagli agenti di
sicurezza.
4. Gli agenti di sicurezza, al fine di assicurare una
maggiore efficacia dei servizi espletati sono abilitati ad
usare automezzi, segnali luminosi ed acustici e palette,
diversi per colore e per forma da quelli in uso alle Forze di
polizia, previa autorizzazione del prefetto.
5. La commissione permanente sulla sicurezza privata fissa
le modalità generali e le misure minime di sicurezza per lo
svolgimento dei servizi di vigilanza.
6. Gli agenti di sicurezza non possono essere distratti
dai servizi di vigilanza loro assegnati per essere adibiti a
servizi diversi da quelli individuati dal regolamento di
attuazione della presente legge, se non per brevi periodi di
tempo.
7. Gli istituti privati di vigilanza possono assumere,
oltre agli agenti di sicurezza, personale da destinare alla
effettuazione di servizi diversi da quelli di vigilanza, a
condizione che tali servizi rientrino nell'oggetto sociale e
nei requisiti della capacità d'impresa.
Capo IV
AZIENDE CHE PRODUCONO, VENDONO
ED INSTALLANO APPARECCHIATURE ANTICRIMINE
Art. 9.
(Aziende che producono, vendono
ed installano apparecchiature anticrimine).
1. La commissione permanente sulla sicurezza privata
provvede alla individuazione:
a) dei requisiti tecnici e professionali delle
imprese o delle ditte individuali che producono, vendono,
realizzano, installano o curano la manutenzione di impianti e
di sistemi anticrimine, inclusi i requisiti di idoneità anche
professionale per specifiche posizioni dirigenziali e di
coordinamento, individuate dal regolamento di attuazione della
presente legge;
b) dei termini e delle modalità di formazione, di
aggiornamento e di pubblicità degli elenchi o registri
relativi ai soggetti di cui alla lettera a);
c) delle norme tecniche nazionali e dell'Unione
europea di riferimento o, in mancanza, dei criteri sostitutivi
o di equivalenza, per le apparecchiature anticrimine e per i
collegamenti con le centrali operative delle forze dell'ordine
e degli istituti privati di vigilanza.
Capo V
SANZIONI. NORME FINALI
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
principi e dei criteri direttivi da essa desumibili, un
decreto legislativo per la determinazione delle ipotesi di
violazione della presente legge e delle relative sanzioni.
Art. 11.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'interno, è adottato il regolamento di attuazione della
medesima legge, recante in particolare:
a) per la commissione permanente sulla sicurezza
privata di cui all'articolo 3:
1) la composizione;
2) l'ordinamento;
3) le modalità di funzionamento, ivi compresa
l'istituzione della conferenza nazionale dei titolari degli
istituti privati di vigilanza;
b) per le persone giuridiche a rischio, ai sensi
dell'articolo 4, comma 5:
1) la tipologia;
2) il profilo professionale e i criteri di
qualificazione del responsabile della sicurezza
anticrimine;
3) i criteri generali di formulazione del piano
specifico di sicurezza anticrimine;
4) le modalità e i termini di segnalazione ai
competenti uffici pubblici delle informazioni;
c) per gli istituti privati di vigilanza, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2:
1) i requisiti personali del richiedente e degli
amministratori;
2) i requisiti essenziali della capacità d'impresa
nello svolgimento dell'attività;
3) gli elementi di rilevazione della situazione della
sicurezza pubblica esistente sul territorio di riferimento;
d) per gli agenti di sicurezza ai sensi
dell'articolo 7, comma 12, le modalità di formazione, di
aggiornamento e di pubblicità del registro degli agenti di
sicurezza, di cui al medesimo articolo 7, comma 11;
e) l'individuazione dei servizi di vigilanza, ai
sensi dell'articolo 8, comma 3;
f) le modalità per l'adeguamento alla disciplina
stabilita dalla presente legge ed i relativi termini di
attuazione, che non possono comunque superare i tre anni a
decorrere dalla data in vigore dalla medesima legge.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.