XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2385
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a legalizzare l'attività della prostituzione, non solo
depenalizzando determinate fattispecie contenute nella legge
20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), ma anche introducendo,
per la prima volta in Italia, il riconoscimento della
prostituzione quale forma di attività legale, riferibile a
chiunque intenda, in maniera consapevole e libera, offrire
prestazioni sessuali in cambio di un compenso pecuniario.
Il pieno riconoscimento della prostituzione come servizio
non può, però, essere pienamente realizzato se permangono
quelle forme di sfruttamento di natura criminale che in questi
anni hanno ruotato attorno al fenomeno della prostituzione,
portando la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale al
terzo posto del business della mafia accanto alla droga
ed al traffico d'armi.
Obiettivo prioritario, dunque, della presente proposta di
legge è quello di creare le condizioni per aiutare ad uscire
dalla prostituzione e dallo sfruttamento chiunque lo desideri,
inasprendo le misure punitive già previste dalla legge 20
febbraio 1958, n. 75, ed adeguandole a quelle previste dal
disegno di legge sulla tratta delle persone al momento in
discussione presso il Senato della Repubblica (atto Senato n.
885). In questo senso, la presente proposta di legge mira ad
una revisione della legge Merlin, per renderla conforme alle
trasformazioni connesse al fenomeno della prostituzione,
modificando i due articoli cardine della legge 20 febbraio
1958, n. 75, gli articoli 3 e 5, al fine di circoscrivere
compiutamente le fattispecie "ordinarie" di sfruttamento della
prostituzione, prevedendo un inasprimento delle pene, ed
adeguando il piano legislativo anche ai casi in cui essa non
avvenga attraverso vere e proprie forme di riduzione in
schiavitù. Ulteriore scopo della presente proposta di legge è
anche quello di depenalizzare ogni condotta direttamente
connessa all'esercizio della prostituzione sia per permettere
quelle forme di cooperazione e di mutuo aiuto che possono
sorgere tra soggetti che praticano la prostituzione, sia per
facilitare il lavoro delle organizzazioni di volontariato e
degli enti locali che in questi anni hanno realizzato numerosi
progetti di assistenza sulla strada.
Favorire il fenomeno del pieno riconoscimento della
prostituzione consapevole e legale comporta dunque, per prima
cosa, la repressione di qualsiasi forma di sfruttamento, la
tutela delle persone minorenni - per le quali l'Italia ha già
approvato la legge sulla pedofilia, ed è in corso di
approvazione quella sulla tratta delle persone, che ci pongono
all'avanguardia nel contesto europeo - rafforzando la tutela
nei confronti dei minori ed inasprendo le pene nei confronti
degli sfruttatori.
In questo contesto si inserisce anche il tentativo di
favorire l'uscita della prostituzione di tutte quelle persone
che lo desiderino, utilizzando anche la legislazione vigente,
quale il ricorso all'articolo 18 del testo unico
sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 la cui applicazione deve essere rafforzata ed estesa
anche ai familiari di coloro che decidono di collaborare con
gli organi competenti e per questo sono esposti a minaccia nel
Paese di origine.
L'idea di rendere visibile l'attività della prostituzione
nasce anche dall'attenta analisi delle trasformazioni connesse
al fenomeno approfondendo la conoscenza della realtà delle
varie prostituzioni che nel tempo si sono sviluppate. Sarebbe
un errore, infatti, considerare statica una realtà che invece
negli anni è divenuta mutevole e si è profondamente
modificata: alla prostituzione femminile si è andata
affiancando quella maschile e transessuale, che sono divenute
realtà con una loro consistente presenza.
Anche la stessa prostituzione di strada non può essere
standardizzata in modelli precostituiti, ma occorre riuscire a
portare alla luce realtà soggettive assai diversificate. Essa,
infatti, appare uniforme, quando al contrario non lo è,
accumunando le persone trafficate e costrette a prostituirsi a
quelle consapevoli. Il risultato è che la prostituzione
cosiddetta "trattata e sfruttata" risulta ancora più
invisibile ed occulta, e dunque apparentemente indistinguibile
e difficile da selezionare per poter colpire gli
sfruttatori.
Il tentativo, con la presente proposta di legge, è quello
di intervenire nei confronti della prostituzione di strada,
affrontandola nella vastità della sua realtà apparentemente
indifferenziata, cercando di determinare le dinamiche interne
di selezione che, da una parte, facciano emergere i fenomeni
di sfruttamento e di traffico, dall'altra riducano la
prostituzione di strada. L'obiettivo infatti è quello di
selezionare la prostituzione sfruttata e trafficata
introducendo invece il pieno riconoscimento della
prostituzione (sia essa di carattere femminile, maschile o
transessuale) libera e consapevole, creando le migliori
condizioni affinché questa possa svilupparsi in piena
autonomia e riconoscimento, nel rispetto della legislazione
vigente delle norme sanitarie e di ordine pubblico.
Lo strumento normativo dovrà favorire lo spostamento dalla
strada in un'abitazione e stimolare la legalizzazione delle
clandestine. Una sostanziale riduzione della prostituzione di
strada consente di ritenere pensabile indurre a forme di
"zonizzazione", ovviamente nelle realtà comunali ove questo
sia possibile, concordata non solo con le associazioni che
operano nel settore, ma anche con i cittadini presenti sul
territorio.
Di qui la scelta di giungere, all'interno degli enti
locali, a forme concordate di regolarizzazione dell'attività
connesse alla prostituzione, tramite la istituzione di
consulte, con le quali i comuni, unitamente alle associazioni
delle prostitute, alle organizzazioni di volontariato - che da
anni operano nel settore e la cui esperienza risulta al
riguardo preziosa - ed ai comitati di cittadini - il cui
diritto alla sicurezza ed alla quiete deve essere in ogni modo
tutelato - stabiliscano forme e modi di esercizio della
stessa, individuando i luoghi ove sia consentito il suo
esercizio e i luoghi in cui questo debba essere espressamente
vietato.
Allo stesso tempo anche le forme di esercizio
dell'attività della prostituzione in luoghi chiusi dovranno
essere vincolate alle normative comunali in materia sanitaria,
urbanistica e di ordine pubblico. Un riconoscimento che si
avvale dunque di forme concordate di regolamentazione che
favoriscano la creazione di forme di cooperazione e di muto
aiuto tra le prostitute stesse, alle quali si offrono
strumenti di carattere normativo di tutela e salvaguardia
della persona. Il riconoscimento dell'attività della
prostituzione implicherà, naturalmente, anche la
regolarizzazione dei proventi da essa derivanti, assimilati,
dunque, pienamente ai redditi da lavoro autonomo.
La politica di riduzione del danno sanitario e sociale,
che ha ispirato l'intervento di questi ultimi anni, dovrà poi
essere potenziata anche da progetti di carattere regionale,
capaci non solo di intervenire direttamente sul territorio, ma
anche di puntare alla formazione di personale specializzato in
grado di ampliare le proprie capacità di azione e di attuare
forme di prevenzione e di intervento diretto sul
territorio.
La presente proposta di legge, in conclusione, vuole
essere un contributo al dibattito che da tempo si è aperto sul
fenomeno della prostituzione, al di fuori di sterili polemiche
e comportamenti volti a criminalizzare l'attività di
prostituzione, nel tentativo, come più volte detto, di
scindere l'attività di sfruttamento dall'esercizio consapevole
e libero dell'attività stessa.