XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2385




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a legalizzare l'attività della prostituzione, non solo depenalizzando determinate fattispecie contenute nella legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), ma anche introducendo, per la prima volta in Italia, il riconoscimento della prostituzione quale forma di attività legale, riferibile a chiunque intenda, in maniera consapevole e libera, offrire prestazioni sessuali in cambio di un compenso pecuniario.
        Il pieno riconoscimento della prostituzione come servizio non può, però, essere pienamente realizzato se permangono quelle forme di sfruttamento di natura criminale che in questi anni hanno ruotato attorno al fenomeno della prostituzione, portando la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale al terzo posto del business della mafia accanto alla droga ed al traffico d'armi.
        Obiettivo prioritario, dunque, della presente proposta di legge è quello di creare le condizioni per aiutare ad uscire dalla prostituzione e dallo sfruttamento chiunque lo desideri, inasprendo le misure punitive già previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ed adeguandole a quelle previste dal disegno di legge sulla tratta delle persone al momento in discussione presso il Senato della Repubblica (atto Senato n. 885). In questo senso, la presente proposta di legge mira ad una revisione della legge Merlin, per renderla conforme alle trasformazioni connesse al fenomeno della prostituzione, modificando i due articoli cardine della legge 20 febbraio 1958, n. 75, gli articoli 3 e 5, al fine di circoscrivere compiutamente le fattispecie "ordinarie" di sfruttamento della prostituzione, prevedendo un inasprimento delle pene, ed adeguando il piano legislativo anche ai casi in cui essa non avvenga attraverso vere e proprie forme di riduzione in schiavitù. Ulteriore scopo della presente proposta di legge è anche quello di depenalizzare ogni condotta direttamente connessa all'esercizio della prostituzione sia per permettere quelle forme di cooperazione e di mutuo aiuto che possono sorgere tra soggetti che praticano la prostituzione, sia per facilitare il lavoro delle organizzazioni di volontariato e degli enti locali che in questi anni hanno realizzato numerosi progetti di assistenza sulla strada.
        Favorire il fenomeno del pieno riconoscimento della prostituzione consapevole e legale comporta dunque, per prima cosa, la repressione di qualsiasi forma di sfruttamento, la tutela delle persone minorenni - per le quali l'Italia ha già approvato la legge sulla pedofilia, ed è in corso di approvazione quella sulla tratta delle persone, che ci pongono all'avanguardia nel contesto europeo - rafforzando la tutela nei confronti dei minori ed inasprendo le pene nei confronti degli sfruttatori.
        In questo contesto si inserisce anche il tentativo di favorire l'uscita della prostituzione di tutte quelle persone che lo desiderino, utilizzando anche la legislazione vigente, quale il ricorso all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 la cui applicazione deve essere rafforzata ed estesa anche ai familiari di coloro che decidono di collaborare con gli organi competenti e per questo sono esposti a minaccia nel Paese di origine.
        L'idea di rendere visibile l'attività della prostituzione nasce anche dall'attenta analisi delle trasformazioni connesse al fenomeno approfondendo la conoscenza della realtà delle varie prostituzioni che nel tempo si sono sviluppate. Sarebbe un errore, infatti, considerare statica una realtà che invece negli anni è divenuta mutevole e si è profondamente modificata: alla prostituzione femminile si è andata affiancando quella maschile e transessuale, che sono divenute realtà con una loro consistente presenza.
        Anche la stessa prostituzione di strada non può essere standardizzata in modelli precostituiti, ma occorre riuscire a portare alla luce realtà soggettive assai diversificate. Essa, infatti, appare uniforme, quando al contrario non lo è, accumunando le persone trafficate e costrette a prostituirsi a quelle consapevoli. Il risultato è che la prostituzione cosiddetta "trattata e sfruttata" risulta ancora più invisibile ed occulta, e dunque apparentemente indistinguibile e difficile da selezionare per poter colpire gli sfruttatori.
        Il tentativo, con la presente proposta di legge, è quello di intervenire nei confronti della prostituzione di strada, affrontandola nella vastità della sua realtà apparentemente indifferenziata, cercando di determinare le dinamiche interne di selezione che, da una parte, facciano emergere i fenomeni di sfruttamento e di traffico, dall'altra riducano la prostituzione di strada. L'obiettivo infatti è quello di selezionare la prostituzione sfruttata e trafficata introducendo invece il pieno riconoscimento della prostituzione (sia essa di carattere femminile, maschile o transessuale) libera e consapevole, creando le migliori condizioni affinché questa possa svilupparsi in piena autonomia e riconoscimento, nel rispetto della legislazione vigente delle norme sanitarie e di ordine pubblico.
        Lo strumento normativo dovrà favorire lo spostamento dalla strada in un'abitazione e stimolare la legalizzazione delle clandestine. Una sostanziale riduzione della prostituzione di strada consente di ritenere pensabile indurre a forme di "zonizzazione", ovviamente nelle realtà comunali ove questo sia possibile, concordata non solo con le associazioni che operano nel settore, ma anche con i cittadini presenti sul territorio.
        Di qui la scelta di giungere, all'interno degli enti locali, a forme concordate di regolarizzazione dell'attività connesse alla prostituzione, tramite la istituzione di consulte, con le quali i comuni, unitamente alle associazioni delle prostitute, alle organizzazioni di volontariato - che da anni operano nel settore e la cui esperienza risulta al riguardo preziosa - ed ai comitati di cittadini - il cui diritto alla sicurezza ed alla quiete deve essere in ogni modo tutelato - stabiliscano forme e modi di esercizio della stessa, individuando i luoghi ove sia consentito il suo esercizio e i luoghi in cui questo debba essere espressamente vietato.
        Allo stesso tempo anche le forme di esercizio dell'attività della prostituzione in luoghi chiusi dovranno essere vincolate alle normative comunali in materia sanitaria, urbanistica e di ordine pubblico. Un riconoscimento che si avvale dunque di forme concordate di regolamentazione che favoriscano la creazione di forme di cooperazione e di muto aiuto tra le prostitute stesse, alle quali si offrono strumenti di carattere normativo di tutela e salvaguardia della persona. Il riconoscimento dell'attività della prostituzione implicherà, naturalmente, anche la regolarizzazione dei proventi da essa derivanti, assimilati, dunque, pienamente ai redditi da lavoro autonomo.
        La politica di riduzione del danno sanitario e sociale, che ha ispirato l'intervento di questi ultimi anni, dovrà poi essere potenziata anche da progetti di carattere regionale, capaci non solo di intervenire direttamente sul territorio, ma anche di puntare alla formazione di personale specializzato in grado di ampliare le proprie capacità di azione e di attuare forme di prevenzione e di intervento diretto sul territorio.
        La presente proposta di legge, in conclusione, vuole essere un contributo al dibattito che da tempo si è aperto sul fenomeno della prostituzione, al di fuori di sterili polemiche e comportamenti volti a criminalizzare l'attività di prostituzione, nel tentativo, come più volte detto, di scindere l'attività di sfruttamento dall'esercizio consapevole e libero dell'attività stessa.




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