XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2385
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Si definisce prostituzione l'attività attraverso la
quale un soggetto mette a disposizione di terze persone il
proprio corpo a fine di lucro per il compimento di atti
sessuali.
2. L'esercizio della prostituzione è libero e viene
esercitato con le modalità stabilite dalla presente legge e
dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata
dalla presente legge.
Art. 2.
1. L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. E' punito con la reclusione da tre a
otto anni e con la sanzione amministrativa da 20.000 euro fino
a 100.000 euro:
a) chiunque gestisce, dirige, amministra o
controlla l'esercizio della prostituzione altrui ovvero
partecipa alla gestione, direzione, amministrazione o
controllo dell'esercizio dell'attività medesima;
b) chiunque, con violenza o minaccia o con abuso
di autorità, induce taluno alla prostituzione o induce chi
esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della
propria attività;
c) chiunque, anche senza violenza o minaccia,
induce una persona alla prostituzione, o impedisce che desista
dal prostituirsi, ovvero trae profitto dall'attività di
prostituzione di una persona in stato di tossicodipendenza o
in condizioni di handicap psichico.
2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono commessi ai danni di
minore di anni diciotto.
3. La pena è aumentata fino alla metà se i fatti
previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma
2, sono commessi con violenza e minaccia.
4. E' punito con la reclusione da otto a venti anni
chiunque mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di
autorità costringe o induce una o più persone a fare ingresso
o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a
trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle a
sfruttamento di prestazioni sessuali.
5. La pena è aumentata se i fatti previsti dal comma
4 sono commessi ai danni di minore di anni diciotto.
6. Non costituisce reato ai sensi del comma 1,
lettere a) e b) l'ospitalità senza fini di lucro
da parte di persona dedita alla prostituzione, di una o più
persone che esercitano la medesima attività, seppure vi sia
condivisione di beni e servizi".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, i numeri 1), 2) e 6) sono soppressi.
Art. 4.
1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Non può procedersi all'applicazione
delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, per il fatto che
una persona eserciti la prostituzione. I provvedimenti
adottati per tale motivo sono revocati e perdono comunque ogni
efficacia.
2. Non può parimenti procedersi al fermo,
all'accompagnamento in un ufficio di pubblica sicurezza od
altra forma di limitazione della libertà personale per il
fatto che taluno eserciti la prostituzione.
3. Non possono in ogni caso essere disposti
controlli sanitari obbligatori nei confronti delle persone che
esercitano la prostituzione".
Art. 5.
1. I comuni, nell'ambito della loro attività di
programmazione, sentite le organizzazioni di volontariato
sociale, le associazioni rappresentative delle persone che
esercitano la prostituzione ed i comitati di cittadini, ove
istituiti, stabiliscono le modalità ed i criteri per
l'esercizio nell'ambito del proprio territorio dell'attività
di prostituzione, legalmente riconosciuta ai sensi della
presente legge e delle disposizioni di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla presente
legge.
2. Al fine di cui al comma 1, i comuni individuano, in
particolare, i luoghi pubblici idonei nei quali consentire
l'esercizio dell'attività di prostituzione, concordando
modalità di utilizzo ed orari degli stessi.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 possono essere
individuati, altresì, luoghi pubblici nei quali l'esercizio
dell'attività di prostituzione sia espressamente vietato.
4. I comuni stabiliscono modalità e criteri in base ai
quali l'attività di prostituzione, esercitata legalmente ai
sensi della presente legge e delle disposizioni di cui alla
legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla
presente legge, può essere svolta in edifici ad uso privato,
tenuto conto dei vincoli in materia urbanistica, della salute
e dell'ordine pubblico.
Art. 6.
1. I proventi derivanti dall'attività di prostituzione,
legalmente esercitata ai sensi della presente legge e delle
disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come
da ultimo modificata dalla presente legge, costituiscono
reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
Art. 7.
1. I comuni prevedono l'istituzione di una consulta, anche
avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni operanti nel settore, al
fine di monitorare l'attuazione della presente legge,
individuare i luoghi pubblici idonei all'esercizio
dell'attività di prostituzione, promuovere progetti volti alla
riduzione del danno sociale e sanitario derivante da tale
attività, anche tramite presidi socio-sanitari da istituire
nei luoghi individuati quali idonei all'esercizio
dell'attività di prostituzione.
Art. 8.
1. E' consentito il ricongiungimento per i familiari, di
cui al comma 1 dell'articolo 29 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle persone straniere
che godono dei benefici di cui all'articolo 18 del medesimo
testo unico, per effetto del tentativo di sottrarsi a
condizioni di violenza e di sfruttamento o per le
dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari, e per
tali motivi sottoposti a minacce nel Paese di origine.
Art. 9.
1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali ed
avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni che operano nel settore, promuovono progetti
volti a favorire le persone che manifestano la volontà di
cessare l'attività di prostituzione, anche usufruendo delle
attività di assistenza e di protezione sociale previste
dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e promuovono altresì progetti di
reinserimento sociale delle medesime persone.
2. Le regioni, con le medesime modalità di cui al comma 1,
promuovono la programmazione di corsi idonei alla formazione
di personale in grado di operare e di intervenire sul
territorio tramite la realizzazione di interventi volti al
sostegno ed alla riduzione del danno sociale e sanitario
derivante dall'esercizio dell'attività di prostituzione.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per le
pari opportunità e dell'economia e delle finanze, determina la
quota annuale da riservare al finanziamento degli interventi
di cui ai commi 1 e 2.