XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2385




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Si definisce prostituzione l'attività attraverso la quale un soggetto mette a disposizione di terze persone il proprio corpo a fine di lucro per il compimento di atti sessuali.
        2. L'esercizio della prostituzione è libero e viene esercitato con le modalità stabilite dalla presente legge e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla presente legge.


Art. 2.

        1. L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la sanzione amministrativa da 20.000 euro fino a 100.000 euro:

            a) chiunque gestisce, dirige, amministra o controlla l'esercizio della prostituzione altrui ovvero partecipa alla gestione, direzione, amministrazione o controllo dell'esercizio dell'attività medesima;

            b) chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce taluno alla prostituzione o induce chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della propria attività;

            c) chiunque, anche senza violenza o minaccia, induce una persona alla prostituzione, o impedisce che desista dal prostituirsi, ovvero trae profitto dall'attività di prostituzione di una persona in stato di tossicodipendenza o in condizioni di handicap psichico.
            2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono commessi ai danni di minore di anni diciotto.
            3. La pena è aumentata fino alla metà se i fatti previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma 2, sono commessi con violenza e minaccia.
            4. E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle a sfruttamento di prestazioni sessuali.
            5. La pena è aumentata se i fatti previsti dal comma 4 sono commessi ai danni di minore di anni diciotto.
            6. Non costituisce reato ai sensi del comma 1, lettere a) e b) l'ospitalità senza fini di lucro da parte di persona dedita alla prostituzione, di una o più persone che esercitano la medesima attività, seppure vi sia condivisione di beni e servizi".


Art. 3.

        1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, i numeri 1), 2) e 6) sono soppressi.


Art. 4.

        1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Non può procedersi all'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, per il fatto che una persona eserciti la prostituzione. I provvedimenti adottati per tale motivo sono revocati e perdono comunque ogni efficacia.
            2. Non può parimenti procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio di pubblica sicurezza od altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che taluno eserciti la prostituzione.
            3. Non possono in ogni caso essere disposti controlli sanitari obbligatori nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione".


Art. 5.

        1. I comuni, nell'ambito della loro attività di programmazione, sentite le organizzazioni di volontariato sociale, le associazioni rappresentative delle persone che esercitano la prostituzione ed i comitati di cittadini, ove istituiti, stabiliscono le modalità ed i criteri per l'esercizio nell'ambito del proprio territorio dell'attività di prostituzione, legalmente riconosciuta ai sensi della presente legge e delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla presente legge.
        2. Al fine di cui al comma 1, i comuni individuano, in particolare, i luoghi pubblici idonei nei quali consentire l'esercizio dell'attività di prostituzione, concordando modalità di utilizzo ed orari degli stessi.
        3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 possono essere individuati, altresì, luoghi pubblici nei quali l'esercizio dell'attività di prostituzione sia espressamente vietato.
        4. I comuni stabiliscono modalità e criteri in base ai quali l'attività di prostituzione, esercitata legalmente ai sensi della presente legge e delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla presente legge, può essere svolta in edifici ad uso privato, tenuto conto dei vincoli in materia urbanistica, della salute e dell'ordine pubblico.


Art. 6.

        1. I proventi derivanti dall'attività di prostituzione, legalmente esercitata ai sensi della presente legge e delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla presente legge, costituiscono reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


Art. 7.

        1. I comuni prevedono l'istituzione di una consulta, anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore, al fine di monitorare l'attuazione della presente legge, individuare i luoghi pubblici idonei all'esercizio dell'attività di prostituzione, promuovere progetti volti alla riduzione del danno sociale e sanitario derivante da tale attività, anche tramite presidi socio-sanitari da istituire nei luoghi individuati quali idonei all'esercizio dell'attività di prostituzione.


Art. 8.

        1. E' consentito il ricongiungimento per i familiari, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle persone straniere che godono dei benefici di cui all'articolo 18 del medesimo testo unico, per effetto del tentativo di sottrarsi a condizioni di violenza e di sfruttamento o per le dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari, e per tali motivi sottoposti a minacce nel Paese di origine.


Art. 9.

        1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali ed avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che operano nel settore, promuovono progetti volti a favorire le persone che manifestano la volontà di cessare l'attività di prostituzione, anche usufruendo delle attività di assistenza e di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e promuovono altresì progetti di reinserimento sociale delle medesime persone.
        2. Le regioni, con le medesime modalità di cui al comma 1, promuovono la programmazione di corsi idonei alla formazione di personale in grado di operare e di intervenire sul territorio tramite la realizzazione di interventi volti al sostegno ed alla riduzione del danno sociale e sanitario derivante dall'esercizio dell'attività di prostituzione.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per le pari opportunità e dell'economia e delle finanze, determina la quota annuale da riservare al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2.



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