XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2383
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intendono superare alcune problematiche procedurali che, di
fatto, stanno paralizzando il proseguimento della
ricostruzione nelle zone del Belice colpite dal terremoto del
1968. In particolare:
all'articolo 1 si intende dare la possibilità ai comuni
della valle del Belice di utilizzare le risorse già assegnate
con la legge finanziaria per il 2000 - la legge 23 dicembre
1999, n. 488 - che all'articolo 54, comma 1, ha autorizzato
limiti di impegno per una serie di interventi previsti nella
tabella 3, allegata alla medesima legge. Al punto 2 della
citata tabella è stato previsto il rifinanziamento degli
interventi per il Belice (legge n. 67 del 1988, articolo 17,
comma 5) con uno stanziamento di 5.000 milioni di lire
decorrenti dal 2001, con anno terminale il 2015, ed un
ulteriore stanziamento di 5.000 milioni di lire a partire dal
2002, con anno terminale il 2015, ed un ulteriore stanziamento
di 5.000 milioni di lire a partire dal 2002, con anno
terminale il 2016. Al di là delle assicurazioni rassegnate dai
Governi della passata legislatura (Sottosegretario Macciotta
nella seduta della Camera dei deputati del 16 dicembre 1999, e
Sottosegretario Morgando nella seduta della Camera dei
deputati del 26 ottobre 2000), il Ministero dell'economia e
delle finanze non può autorizzare i comuni beneficiari ad
attivare le procedure per la contrazione dei mutui previsti
dalla legge finanziaria 2000, per la mancanza di una apposita
norma legislativa autorizzativa;
all'articolo 2 viene stabilito che il trasferimento in
proprietà ai privati delle aree già loro assegnate per la
ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma, sia disposto
con ordinanza del sindaco. Tale scelta è motivata dal fatto
che, oltre a semplificare ed accelerare le procedure, tale
strumento è già stato individuato dal legislatore (articolo 8
della legge n. 433 del 1991) per l'acquisizione al patrimonio
comunale delle aree e degli immobili abbandonati in
conseguenza del trasferimento;
all'articolo 3 viene prevista l'esenzione dalle imposte
di bollo, di registro, catastali, eccetera per tutti gli atti
occorrenti a conseguire i benefìci di legge per la
ricostruzione post-terremoto. Diversamente da quanto previsto
per altre zone del territorio nazionale colpite da calamità
naturali, ove il legislatore non ha posto limiti temporali
riguardo alle esenzioni in argomento, per le zone del Belice
tali esenzioni sono state concesse fino al 31 dicembre 1985.
Con la presente proposta di legge si intende equiparare la
legislazione per il Belice a quella vigente in analoghe
vicende di calamità naturali, alla luce del fatto che l'opera
di ricostruzione non è stata ancora completata.