XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2383




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono superare alcune problematiche procedurali che, di fatto, stanno paralizzando il proseguimento della ricostruzione nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968. In particolare:

            all'articolo 1 si intende dare la possibilità ai comuni della valle del Belice di utilizzare le risorse già assegnate con la legge finanziaria per il 2000 - la legge 23 dicembre 1999, n. 488 - che all'articolo 54, comma 1, ha autorizzato limiti di impegno per una serie di interventi previsti nella tabella 3, allegata alla medesima legge. Al punto 2 della citata tabella è stato previsto il rifinanziamento degli interventi per il Belice (legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5) con uno stanziamento di 5.000 milioni di lire decorrenti dal 2001, con anno terminale il 2015, ed un ulteriore stanziamento di 5.000 milioni di lire a partire dal 2002, con anno terminale il 2015, ed un ulteriore stanziamento di 5.000 milioni di lire a partire dal 2002, con anno terminale il 2016. Al di là delle assicurazioni rassegnate dai Governi della passata legislatura (Sottosegretario Macciotta nella seduta della Camera dei deputati del 16 dicembre 1999, e Sottosegretario Morgando nella seduta della Camera dei deputati del 26 ottobre 2000), il Ministero dell'economia e delle finanze non può autorizzare i comuni beneficiari ad attivare le procedure per la contrazione dei mutui previsti dalla legge finanziaria 2000, per la mancanza di una apposita norma legislativa autorizzativa;

            all'articolo 2 viene stabilito che il trasferimento in proprietà ai privati delle aree già loro assegnate per la ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma, sia disposto con ordinanza del sindaco. Tale scelta è motivata dal fatto che, oltre a semplificare ed accelerare le procedure, tale strumento è già stato individuato dal legislatore (articolo 8 della legge n. 433 del 1991) per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree e degli immobili abbandonati in conseguenza del trasferimento;

            all'articolo 3 viene prevista l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, catastali, eccetera per tutti gli atti occorrenti a conseguire i benefìci di legge per la ricostruzione post-terremoto. Diversamente da quanto previsto per altre zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali, ove il legislatore non ha posto limiti temporali riguardo alle esenzioni in argomento, per le zone del Belice tali esenzioni sono state concesse fino al 31 dicembre 1985. Con la presente proposta di legge si intende equiparare la legislazione per il Belice a quella vigente in analoghe vicende di calamità naturali, alla luce del fatto che l'opera di ricostruzione non è stata ancora completata.




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