XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2383
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a
contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 2.
1. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai
privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del
decreto-legge 27 gennaio 1968, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto,
successivamente all'ultimazione dei lavori, con ordinanza del
sindaco.
Art. 3.
1. Gli atti, i contratti, i documenti e le formalità
occorrenti per la ricostruzione o per la riparazione degli
immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e
catastali nonché dalle tasse di concessione governativa.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 decorrono dal 1^ gennaio
1986; non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già
pagate.