XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2383




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 2.

        1. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, successivamente all'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.


Art. 3.

        1. Gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per la ricostruzione o per la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa.
        2. Le esenzioni di cui al comma 1 decorrono dal 1^ gennaio 1986; non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.



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