XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2382
Onorevoli Colleghi! - L'urgenza di modificare gli
articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica
dei poteri dei membri del parlamento e del ricorso alla Corte
costituzionale mi inducono a riproporre una proposta di legge
costituzionale già presentata nella XIII legislatura.
Le vicende parlamentari relative alle elezioni contestate
dei deputati Vendola e Reale nella XII legislatura, hanno
provocato nella opinione pubblica allarme, sconcerto e
preoccupazione.
In quelle occasioni è emerso con forza il problema di una
decisione dell'Assemblea in contrasto con i risultati del
lavoro istruttorio svolto dalla Giunta delle elezioni con
grande accuratezza e serietà.
La questione ha finito per assumere un significato ancora
più rilevante sia per il difficile momento politico sia per
gli effetti che ne derivano alla rappresentanza parlamentare.
Occorre tenere presente che al nuovo sistema elettorale
maggioritario non ha fatto seguito non solo l'adeguamento
dell'ambiente giuridico idoneo a consolidare il sistema di
regole comuni alla maggioranza e all'opposizione, ma neppure
una presa di coscienza rispetto alla nuova situazione
parlamentare.
Non vi è infatti dubbio che nei casi verificatisi il 4
ottobre e il 18 ottobre 1995 non è andato solo in crisi un
delicato rapporto come quello tra i poteri della Giunta e
dell'Assemblea, ma la stessa credibilità delle istituzioni.
Non si può restare insensibili di fronte a quanto è
accaduto. L'azione correttiva può intervenire in una pluralità
di direzioni. Riteniamo che oltre alla via della modifica al
Regolamento della Camera dei deputati, che certo rappresenta
la via più agile, esista anche la via della modifica
costituzionale attraverso un intervento correttivo
sull'articolo 66 della Costituzione.
L'articolo 66 della Costituzione attribuisce alla Camera
nel suo complesso il potere di verificare i titoli dei propri
membri.
Non va tuttavia mortificato, come purtroppo è accaduto, il
lavoro istruttorio e preparatorio della Giunta, espressione
del potere autoorganizzatorio di ciascuna Camera, che dovrebbe
rispondere ad esigenze di celerità, praticità e anche di
giustizia sostanziale.
Dobbiamo impedire che il lavoro della Giunta diventi
inutile. Le decisioni dell'Assemblea hanno assunto solo un
rilievo politico che tende a tutelare solo i deputati che
appartengono alla maggioranza e chi è "dentro" piuttosto che
chi è "fuori".
Se si apre, come fermamente auspichiamo, una stagione
riformatrice, non dobbiamo dimenticare di intervenire sul
versante delle modifiche costituzionali attraverso quelle
correzioni che permettano di raggiungere più agevolmente gli
obiettivi sperati.
Il problema del potere delle Camere di accertare i
requisiti dei propri membri era stato anticipatamente posto
con grande lucidità dall'onorevole Mortati, che sentì
l'esigenza di insistere sulla particolare esigenza di rilevare
che "per quei Paesi come il nostro dove non vi è ancora un
saldo costume che conduce allo spontaneo rispetto delle regole
del gioco, uno dei problemi fondamentali è decisamente quello
di creare guarentigie abbastanza solide per la tutela delle
minoranze". Propose infatti un emendamento con l'intento di
tutelare i diritti delle minoranze in quella sede così
delicata che è l'accertamento dei titoli di ammissione dei
membri delle Camere. Sosteneva infatti che "il pericolo che
questo accertamento si faccia con criteri politici non è solo
eventuale ma concreto, ed esso tende a divenire sempre più
forte via via che la lotta politica assume caratteri di
maggiore asprezza e assume particolare rilievo quando si
accolga il principio del collegio uninominale. Infatti
l'interesse a far annullare l'elezione di avversari politici
nel caso di rappresentanza proporzionale può essere tenue
subentrando un deputato dello stesso partito ma è molto più
grave quando si tratta di elezioni con il collegio uninominale
perché in tal caso l'annullamento può condurre ad uno
spostamento del rapporto di forze politiche".
Anche se in quella sede si guardava alla creazione di un
organo speciale, restano pienamente valide le ragioni di
allora. E' dunque opportuno che l'accertamento dei titoli di
ammissione si compia attraverso un esame di pura legittimità
che può essere adempiuto da un organo che per la sua
composizione dia affidamento di poterlo compiere con maggiore
competenza e indipendenza.
Per verificare la validità delle elezioni occorre spesso
esaminare problemi di natura giuridica. Affinché un controllo
di tale natura possa veramente avere luogo, il potere di
effettuarlo dovrebbe essere affidato ad un organo
giurisdizionale. La modifica dell'esercizio del potere di
verifica si rende necessaria proprio per evitare che si
compiano abusi come quelli sopracitati.
Proprio per evitare casi clamorosi come quelli registrati
il 4 ottobre e il 18 ottobre 1995, è necessario che questo
giudizio definitivo venga sottratto al Parlamento e venga
affidato ad un organo centralizzato che per materia e per
criteri di omogeneità non può che essere il Consiglio di
Stato, il massimo organo di giustizia amministrativa.
* * *
Un'altra modifica costituzionale si rende necessaria ed è
quella relativa al ricorso alla Corte costituzionale da parte
dei membri del Parlamento.
Anche questo problema non restò estraneo ai lavori della
Costituente. In quella sede la questione fu sollevata dai
deputati Benvenuti e Bettiol, prevedendo un emendamento per il
quale "contro le decisioni di ciascuna Camera i deputati e i
senatori possono ricorrere per violazione di legge alla Corte
costituzionale". L'emendamento nella successiva stesura fu
riformulato, prevedendo che la Corte costituzionale giudicasse
sui "ricorsi dei deputati e dei senatori proposti per
violazione di legge contro le decisioni di ciascuna Camera in
materia di verifica dei poteri".
Sulla possibilità di sollevare tali questioni dinanzi alla
Corte costituzionale, oggi preclusa, le due Camere hanno avuto
in passato posizioni diverse e non univoche.
Infatti nella seduta del 30 gennaio 1964 la Giunta della
Camera respingeva una serie di reclami in tema di collegio
unico nazionale. Dalla relazione Basile (atti parlamentari
Camera IV legislatura doc. IX n. 2, 3) si afferma tra l'altro
che "non sarebbe ammissibile né corretto affermare e
promuovere, da parte di un organo parlamentare, alcuna
procedura per interessare formalmente del problema la Corte
costituzionale".
Per il Senato in occasione della elezione contestata
Amoletti (atti parlamentari Senato IV legislatura doc. n. 31,
17 - 23) si proponeva "l'annullamento della elezione ritenuta
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla difesa dell'onorevole
Amoletti".
Approvando la conclusione della Giunta, il Senato ha
implicitamente ritenuto la possibilità di sollevare la
questione di legittimità costituzionale nel procedimento di
verifica e ha accolto l'opinione che il potere di sollevare la
questione spettasse all'Assemblea e non alla Giunta.
E' da sottolineare peraltro che è più cauta una pronuncia
più recente della Giunta del Senato. Infatti nella relazione
della Giunta sulla elezione contestata del senatore La Rosa
(confronta atti parlamentari Senato V legislatura doc. III, n.
1, 4), "la sollevata questione di illegittimità costituzionale
è apparsa alla Giunta manifestamente e palesemente infondata
nel merito".
* * *
Tornando agli episodi cui si faceva cenno all'inizio, si
deve ribadire che l'accurato lavoro della Giunta delle
elezioni è stato sconfessato da una improvvida decisione
dell'Assemblea che è divenuta inappellabile.
Non vi è dubbio che sulla base della legislazione vigente
alla Giunta spetta il potere di accertamento e di verifica di
una elezione e alla Assemblea quello di convalida
definitiva.
Nel casi specifici si è determinato che l'Assemblea non
abbia accolto il parere della Giunta, nonostante un accurato
lavoro istruttorio.
Le esperienze recenti hanno insegnato che il lavoro della
Giunta delle elezioni è diventato inutile. Le decisioni
dell'Assemblea hanno assunto solo un rilievo politico. Occorre
allora intervenire urgentemente in tutte le direzioni che
offrano maggiori garanzie, ponendo un freno ai possibili abusi
del potere legislativo.
Per queste ragioni proponiamo la modifica degli articoli
66 e 134 della Costituzione, auspicando un largo sostegno
all'iniziativa, affinché il giudizio sui titoli di ammissione
dei membri delle Camere sia affidato ad un organo esterno al
Parlamento e ai parlamentari sia consentito comunque il
ricorso alla Corte costituzionale.